009G0092
Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalita' transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla liberta' personale. (09G0092) (LEGGE 30 giugno 2009 n. 85)
- Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalita' transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla liberta' personale. (09G0092) (LEGGE 30 giugno 2009 n. 85)
- Art. 1 - (Autorizzazione all'adesione)
- Art. 2 - (Ordine di esecuzione)
- Art. 3 - (Autorita' di riferimento per le attivita' previste dal Trattato)
- Art. 4 - (Risarcimento del danno)
- Art. 5 - (Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA)
- Art. 6 - (Definizioni)
- Art. 7 - (Attivita' della banca dati nazionale del DNA)
- Art. 8 - (Attivita' del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA)
- Art. 9 - (Prelievo di campione biologico e tipizzazione del profilo del DNA)
- Art. 10 - (Profili del DNA tipizzati da reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali)
- Art. 11 - (Metodologia di analisi di reperti e campioni biologici ai fini della tipizzazione del profilo da inserire nella banca dati nazionale del DNA)
- Art. 12 - (Trattamento e accesso ai dati; tracciabilita' dei campioni)
- Art. 13 - (Cancellazione dei dati e distruzione dei campioni biologici)
- Art. 14 - (Sanzioni)
- Art. 15 - (Istituzioni di garanzia)
- Art. 16 - (Regolamenti di attuazione)
- Art. 17 - (Norme transitorie)
- Art. 18 - (Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria)
- Art. 19 - (Informazione al Parlamento sulle attivita' della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la medesima banca dati)
- Art. 20 - (Scambio informativo dei dati del DNA e di dati personali)
- Art. 21 - (Utilizzo di guardie armate a bordo degli aeromobili)
- Art. 22 - (Status e poteri dei componenti di operazioni comuni)
- Art. 23 - (Poteri in caso di interventi d'urgenza sul territorio nazionale).
- Art. 24 - (Introduzione dell'articolo 224-bis del codice di procedura penale)
- Art. 25 - (Introduzione dell'articolo 359-bis del codice di procedura penale)
- Art. 26 - (Modifica all'articolo 133 del codice di procedura penale)
- Art. 27 - (Modifica all'articolo 354 del codice di procedura penale)
- Art. 28 - (Modifica all'articolo 392 del codice di procedura penale)
- Art. 29 - (Introduzione degli articoli 72-bis, 72-ter e 72-quater delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)
- Art. 30 - (Informazione al Parlamento sulla cooperazione di polizia)
- Art. 31 - (Accordi internazionali)
- Art. 32 - (Copertura finanziaria)
- Art. 33 - (Entrata in vigore)
- Allegato