099G0265
Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1999 n. 394)
- Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1999 n. 394)
- Art. 1
- Art. 2 - Rapporti con la pubblica amministrazione
- Art. 3 - Comunicazioni allo straniero
- Art. 4 - Comunicazioni all'autorita' consolare
- Art. 5 - Rilascio dei visti di ingresso
- Art. 6
- Art. 6-bis
- Art. 7 - Ingresso nel territorio dello Stato
- Art. 8 - Uscita dal territorio dello Stato e reingresso
- Art. 8-bis
- Art. 9 - Richiesta del permesso di soggiorno
- Art. 10 - Richiesta del permesso di soggiorno in casi particolari
- Art. 11 - Rilascio del permesso di soggiorno
- Art. 12 - Rifiuto del permesso di soggiorno
- Art. 13 - Rinnovo del permesso di soggiorno
- Art. 14 - Conversione del permesso di soggiorno
- Art. 14-bis
- Art. 15 - Iscrizioni anagrafiche
- Art. 16 - Richiesta della carta di soggiorno
- Art. 17 - Rilascio e rinnovo della caria di soggiorno
- Art. 18 - Ricorsi contro i provvedimenti di espulsione
- Art. 19 - Divieto di rientro per gli stranieri espulsi
- Art. 19-bis
- Art. 20 - Trattenimento nei centri di permanenza temporanea e assistenza
- Art. 21 - Modalita' del trattenimento
- Art. 22 - Funzionamento dei centri di permanenza temporanea e assistenza
- Art. 23 - Attivita' di prima assistenza e soccorso
- Art. 24 - Servizi di accoglienza alla frontiera
- Art. 25 - Programmi di assistenza ed integrazione sociale
- Art. 26 - Convenzioni con soggetti privati
- Art. 27 - Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale)
- Art. 28 - Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l'espulsione o il respingimento
- Art. 29 - Definizione delle quote d'ingresso per motivi di lavoro
- Art. 30
- Art. 30-bis
- Art. 30-ter
- Art. 30-quater
- Art. 30-quinquies
- Art. 30-sexies
- Art. 31
- Art. 32 - Liste degli stranieri che chiedono di lavorare in Italia
- Art. 32-bis
- Art. 33 - Autorizzazione al lavoro degli stranieri iscritti nelle liste
- Art. 34
- Art. 35
- Art. 36
- Art. 36-bis
- Art. 37
- Art. 38
- Art. 38-bis
- Art. 39
- Art. 40
- Art. 41
- Art. 42 - Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio Sanitario Nazionale
- Art. 43 - Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale
- Art. 44 - Ingresso e soggiorno per cure mediche
- Art. 44-bis
- Art. 45 - Iscrizione scolastica
- Art. 46 - Accesso degli stranieri alle universita'
- Art. 47 - Abilitazione all'esercizio della professione
- Art. 48 - Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero
- Art. 49 - Riconoscimento titoli abilitanti all'esercizio delle professioni
- Art. 50 - Disposizioni particolari per gli esercenti le professioni sanitarie
- Art. 51
- Art. 52 - Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' a favore degli immigrati
- Art. 53 - Condizioni per l'iscrizione nel Registro
- Art. 54 - Iscrizione nel Registro
- Art. 55 - Funzionamento della Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie
- Art. 56 - Organismo nazionale di coordinamento
- Art. 57 - Istituzione del Consigli territoriali per l'immigrazione
- Art. 58 - Fondo nazionale per le politiche migratorie
- Art. 59 - Attivita' delle regioni e delle province autonome
- Art. 60 - Attivita' delle Amministrazioni statali
- Art. 61 - Disposizione transitoria
- Art. 61-bis