14G00075
Regolamento recante la disciplina del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, a norma dell'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. (14G00075) (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 2014 n. 60)
- Regolamento recante la disciplina del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, a norma dell'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. (14G00075) (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 2014 n. 60)
- Art. 1 - Definizioni
- Art. 2 - Composizione e funzionamento dei Comitati
- Art. 3 - Uffici di supporto ai Comitati
- Art. 4 - Attribuzioni del Commissario
- Art. 5 - Risorse finanziarie ed individuazione del capitolo di spesa
- Art. 6 - Rapporto concessorio con Consap
- Art. 7 - Accesso al Fondo in quota proporzionale
- Art. 8 - Domanda di accesso al Fondo
- Art. 9 - Istruttoria della domanda e termini del procedimento
- Art. 10 - Contenuto e documentazione della domanda
- Art. 11 - Sospensione del procedimento
- Art. 12 - Deliberazione sulla domanda
- Art. 13 - Comunicazione della decisione
- Art. 14 - Revoca e riforma
- Art. 15 - Casi particolari di revoca e riforma e di ripetizione delle somme
- Art. 16 - Sospensione della ripetizione delle somme
- Art. 17 - Termine di presentazione della domanda
- Art. 18 - Presentazione della domanda
- Art. 19 - Contenuto e documentazione della domanda di elargizione
- Art. 20 - Contenuto e documentazione della domanda di mutuo
- Art. 21 - Istruttoria della domanda
- Art. 22 - Accertamento sanitario
- Art. 23 - Deliberazione sulla domanda
- Art. 24 - Provvisionale
- Art. 25 - Adozione del decreto
- Art. 26 - Sospensione e revoca
- Art. 27 - Limiti alla concessione dell'elargizione e del mutuo
- Art. 28 - Riservatezza del procedimento
- Art. 29 - Abrogazioni