18G00039
Regolamento recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE. (18G00039) (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 2017 n. 239)
- Regolamento recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE. (18G00039) (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 2017 n. 239)
- Art. 1
- Art. 2 - Ambito di applicazione - Attuazione dell'articolo 3 della direttiva 2014/90/UE
- Art. 3 - Definizioni - Attuazione dell'articolo 2 della direttiva 2014/90/UE
- Art. 4
- Art. 5 - Funzioni delle amministrazioni competenti - Attuazione dell'articolo 5 della direttiva 2014/90/UE
- Art. 6 - Libera circolazione - Attuazione dell'articolo 6 della direttiva 2014/90/UE
- Art. 7 - Trasferimento di nave non UE nei registri nazionali - Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 2014/90/UE
- Art. 8
- Art. 9 - Etichetta elettronica - Attuazione dell'articolo 11 della direttiva 2014/90/UE
- Art. 10 - Equipaggiamento marittimo di tipo approvato nazionale installato a bordo di navi
- Art. 11 - Trasferimento di nave UE non soggette alle convenzioni internazionali nei registri nazionali
- Art. 12 - Obblighi dei fabbricanti - Attuazione dell'articolo 12 della direttiva 2014/90/UE
- Art. 13 - Rappresentanti autorizzati - Attuazione dell'articolo 13 della direttiva 2014/90/UE
- Art. 14 - Obblighi degli importatori e dei distributori - Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2014/90/UE
- Art. 15 - Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori - Attuazione dell'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/90/UE
- Art. 16 - Identificazione degli operatori economici - Attuazione dell'articolo 14, paragrafo 4, della direttiva 2014/90/UE
- Art. 17
- Art. 18
- Art. 19
- Art. 20 - Organismi notificati - Attuazione dell'allegato III della direttiva 2014/90/UE
- Art. 21 - Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati - Attuazione dell'articolo 20 della direttiva 2014/90/UE
- Art. 22 - Domanda e procedura di notifica - Attuazione dell'allegato IV della direttiva 2014/90/UE
- Art. 23
- Art. 24
- Art. 25 - Obblighi operativi degli organismi notificati - Attuazione dell'articolo 23 della direttiva 2014/90/UE
- Art. 26 - Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati - Attuazione dell'articolo 24 della direttiva 2014/90/UE
- Art. 27 - Vigilanza del mercato e controllo dei prodotti - Attuazione dell'articolo 25 della direttiva 2014/90/UE
- Art. 28 - Equipaggiamento marittimo che comporta rischi e procedure di salvaguardia - Attuazione degli articoli 26 e 27 della direttiva 2014/90/UE
- Art. 29 - Equipaggiamento marittimo conforme che presenta un rischio per la sicurezza marittima, la salute o l'ambiente - Attuazione dell'articolo 28 della direttiva 2014/90/UE
- Art. 30
- Art. 31 - Deroghe motivate dall'innovazione tecnica - Attuazione dell'articolo 30 della direttiva 2014/90/UE
- Art. 32 - Deroghe a fini di prova o valutazione - Attuazione dell'articolo 31 della direttiva 2014/90/UE
- Art. 33 - Deroghe in circostanze eccezionali - Attuazione dell'articolo 32 della direttiva 2014/90/UE
- Art. 34 - Coordinamento degli organismi notificati - Attuazione dell'articolo 34 della direttiva 2014/90/UE
- Art. 35 - Disposizioni tariffarie
- Art. 36 - Monitoraggio
- Art. 37 - Disposizioni finanziarie
- Art. 38 - Disposizioni abrogative e transitorie
- Allegato I
- Allegato II