065U0443
Approvazione dell'atto di costituzione del Consorzio universitario per l'incremento degli studi e delle ricerche degli Istituti di fisica dell'Universita' di Trieste ed approvazione dello statuto. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1965 n. 443)
- Approvazione dell'atto di costituzione del Consorzio universitario per l'incremento degli studi e delle ricerche degli Istituti di fisica dell'Universita' di Trieste ed approvazione dello statuto. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1965 n. 443)
- Premessa
- Art. 1
- Art. 2
- Convenzione
- Statuto Consorzio studi e ricerche degli Istituti di fisica Università di Trieste- art. 1
- Statuto Consorzio studi e ricerche degli Istituti di fisica Università di Trieste- art. 2
- Statuto Consorzio studi e ricerche degli Istituti di fisica Università di Trieste- art. 3
- Statuto Consorzio studi e ricerche degli Istituti di fisica Università di Trieste- art. 4
- Statuto Consorzio studi e ricerche degli Istituti di fisica Università di Trieste- art. 5
- Statuto Consorzio studi e ricerche degli Istituti di fisica Università di Trieste- art. 6
- Statuto Consorzio studi e ricerche degli Istituti di fisica Università di Trieste- art. 7
- Statuto Consorzio studi e ricerche degli Istituti di fisica Università di Trieste- art. 8
- Statuto Consorzio studi e ricerche degli Istituti di fisica Università di Trieste- art. 9
- Statuto Consorzio studi e ricerche degli Istituti di fisica Università di Trieste- art. 10
- Statuto Consorzio studi e ricerche degli Istituti di fisica Università di Trieste- art. 11
- Statuto Consorzio studi e ricerche degli Istituti di fisica Università di Trieste- art. 12
- Statuto Consorzio studi e ricerche degli Istituti di fisica Università di Trieste- art. 13
- Statuto Consorzio studi e ricerche degli Istituti di fisica Università di Trieste- art. 14
- Statuto Consorzio studi e ricerche degli Istituti di fisica Università di Trieste- art. 15
- Statuto Consorzio studi e ricerche degli Istituti di fisica Università di Trieste- art. 16