048U0363
Applicazione dell'art. 45 del Trattato di pace per la parte che riguarda la consegna dei criminali di guerra, traditori e collaboratori stranieri che siano cittadini delle Potenze Alleate ed Associate e che vengano richiesti dai rispettivi Paesi. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1948 n. 363)
- Applicazione dell'art. 45 del Trattato di pace per la parte che riguarda la consegna dei criminali di guerra, traditori e collaboratori stranieri che siano cittadini delle Potenze Alleate ed Associate e che vengano richiesti dai rispettivi Paesi. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1948 n. 363)
- Premessa
- Art. 1
- Art. 2
- Art. 3
- Art. 4
- Art. 5
- Art. 6