13G00003
Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. (13G00003) (LEGGE 24 dicembre 2012 n. 234)
- Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. (13G00003) (LEGGE 24 dicembre 2012 n. 234)
- Art. 1
- Art. 2 - Comitato interministeriale per gli affari europei
- Art. 3 - Principi generali
- Art. 4 - Consultazione e informazione del Parlamento
- Art. 5 - Consultazione delle Camere su accordi in materia finanziaria o monetaria
- Art. 6 - Partecipazione del Parlamento al processo di formazione degli atti dell'Unione europea
- Art. 7 - Atti di indirizzo delle Camere
- Art. 8
- Art. 9 - Partecipazione delle Camere al dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea
- Art. 10 - Riserva di esame parlamentare
- Art. 11 - Procedure semplificate di modifica di norme dei Trattati
- Art. 12 - Meccanismo del freno d'emergenza
- Art. 13 - Relazioni annuali al Parlamento
- Art. 14 - Informazione al Parlamento su procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia
- Art. 15 - Controllo parlamentare sulle procedure d'infrazione riguardanti l'Italia
- Art. 16 - Relazione trimestrale al Parlamento sui flussi finanziari con l'Unione europea
- Art. 17 - Nomina di membri italiani di istituzioni dell'Unione europea
- Art. 18 - Dipartimento per le politiche europee
- Art. 19 - Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea
- Art. 20 - Nuclei di valutazione degli atti dell'Unione europea
- Art. 21 - Esperti nazionali distaccati
- Art. 22 - Sessione europea della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
- Art. 23
- Art. 24 - Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea.
- Art. 25
- Art. 26 - Partecipazione degli enti locali alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea
- Art. 27
- Art. 28 - Partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alle decisioni relative alla formazione di atti dell'Unione europea
- Art. 29 - Legge di delegazione europea e legge europea
- Art. 30 - Contenuti della legge di delegazione europea e della legge europea
- Art. 31 - Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea
- Art. 32 - Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea
- Art. 33 - Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea
- Art. 34 - Deleghe per il recepimento di atti dell'Unione europea contenute in leggi diverse dalla legge di delegazione europea annuale
- Art. 35 - Recepimento di direttive europee in via regolamentare e amministrativa
- Art. 36 - Adeguamenti tecnici e atti di esecuzione dell'Unione europea
- Art. 37 - Misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea
- Art. 38 - Attuazione di singoli atti normativi dell'Unione europea
- Art. 39 - Relazioni sul mancato o ritardato recepimento di direttive europee
- Art. 40 - Recepimento delle direttive europee da parte delle regioni e delle province autonome
- Art. 41 - Poteri sostitutivi dello Stato
- Art. 41-bis - (Fondo per il recepimento della normativa europea)
- Art. 42 - Ricorsi alla Corte di giustizia dell'Unione europea
- Art. 43 - Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea
- Art. 44 - Aiuti di Stato
- Art. 45 - Comunicazioni in ordine agli aiuti di Stato
- Art. 45-bis
- Art. 46
- Art. 47
- Art. 48 - Procedure di recupero
- Art. 49 - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
- Art. 50 - Ricorso giurisdizionale per violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- Art. 51 - Estinzione del diritto alla restituzione dell'aiuto di Stato oggetto di una decisione di recupero per decorso del tempo.
- Art. 52 - (Registro nazionale degli aiuti di Stato)
- Art. 53
- Art. 54 - Lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea
- Art. 55 - Punti di contatto europei
- Art. 56 - Competenze istituzionali del Ministero degli affari esteri
- Art. 57 - Norme transitorie
- Art. 58 - Modifica, deroga, sospensione o abrogazione della presente legge
- Art. 59 - Regioni a statuto speciale e province autonome
- Art. 60 - Disposizioni finanziarie
- Art. 61 - Abrogazioni e modificazioni