Liberazione condizionale dei condannati per reati politici; deroga agli articoli 253 e 259 del Codice di procedura penale ai fini dell'indulto per la cui concessione e' fatta delegazione al Presidente della Repubblica; non menzione nei certificati penali di condanne dei tribunali militari alleati. (LEGGE 18 dicembre 1953 n. 921)