008G0118
Regolamento recante condizioni e modalita' di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonche' composizione dei relativi comitati, ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. (DECRETO 28 aprile 2008 n. 98)
- Regolamento recante condizioni e modalita' di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonche' composizione dei relativi comitati, ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. (DECRETO 28 aprile 2008 n. 98)
- Art. 1 - Oggetto del regolamento e definizioni
- Art. 2 - Composizione del comitato
- Art. 3 - Attribuzioni del Comitato e validita' delle deliberazioni
- Art. 4 - Modalita' per la gestione del Fondo strada
- Art. 5 - Rendiconto della gestione del Fondo strada
- Art. 6 - Situazione patrimoniale del Fondo strada
- Art. 7 - Vigilanza governativa sul Fondo strada
- Art. 8 - Contributo da corrispondere al Fondo strada
- Art. 9 - Ritardato versamento del contributo
- Art. 10 - Designazione delle imprese
- Art. 11 - Gestione separata delle imprese designate
- Art. 12 - Intestazione della corrispondenza, dei libri e dei documenti
- Art. 13 - Rendiconto delle imprese designate
- Art. 14 - Convenzioni tra le imprese designate e il Fondo strada
- Art. 15 - Obbligo per le imprese designate di fornire al Fondo strada dati ed elementi sulla gestione di sinistri e vigilanza governativa sulle imprese designate.
- Art. 16 - Efficacia dei contratti di assicurazione obbligatoria in corso con impresa posta in liquidazione coatta amministrativa.
- Art. 17 - Autorizzazione a procedere alla liquidazione dei danni
- Art. 18 - Liquidazione dei danni da parte del commissario liquidatore autorizzato ai sensi dell'articolo 293, comma 1, del Codice.
- Art. 19 - Pagamento del danno da parte del Fondo strada in caso di accordo del creditore
- Art. 20 - Spese di liquidazione dei danni di cui all'articolo 293, comma 1, del Codice
- Art. 21 - Anticipazione o rimborso delle spese di liquidazione dei danni
- Art. 22 - Riassunzione da parte del commissario liquidatore del personale dell'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa.
- Art. 23 - Comunicazione da parte del commissario liquidatore del presumibile importo dei danni ancora da liquidare per conto del Fondo strada.
- Art. 24 - Modalita' di trasmissione della richiesta di risarcimento all'Organismo di indennizzo
- Art. 25 - Composizione del comitato
- Art. 26 - Attribuzioni del Comitato e validita' delle deliberazioni
- Art. 27 - Modalita' per la gestione del Fondo caccia
- Art. 28 - Rendiconto della gestione del Fondo caccia
- Art. 29 - Situazione patrimoniale del Fondo caccia
- Art. 30 - Vigilanza governativa sul Fondo caccia
- Art. 31 - Contributo da corrispondere al Fondo caccia
- Art. 32 - Ritardato versamento del contributo
- Art. 33 - Designazione delle imprese
- Art. 34 - Liquidazione dei danni a cura delle imprese designate
- Art. 35 - Massimali di garanzia
- Art. 36 - Convenzioni tra le imprese designate e il Fondo caccia
- Art. 37 - Obbligo per le imprese designate di fornire al Fondo caccia dati ed elementi sulla gestione di sinistri e vigilanza governativa sulle imprese designate.
- Art. 38 - Gestione separata delle imprese designate
- Art. 39 - Rendiconto delle imprese designate
- Art. 40 - Trasferimento da parte del comitato del Fondo strada del personale di imprese poste in liquidazione coatta amministrativa.
- Art. 41 - Norme abrogate