16G00091
Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 85 del 2009. (16G00091) (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 07 aprile 2016 n. 87)
- Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 85 del 2009. (16G00091) (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 07 aprile 2016 n. 87)
- Art. 1 - O g g e t t o
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Organizzazione e funzionamento della banca dati e misure di sicurezza
- Art. 4 - Organizzazione e funzionamento del laboratorio centrale e misure di sicurezza
- Art. 5 - Acquisizione del campione biologico dei soggetti di cui all'articolo 9 della legge
- Art. 6 - Prelievo, gestione e tipizzazione del profilo del DNA del reperto biologico acquisito nel corso di procedimenti penali, nel caso di denuncia di persone scomparse e nel caso di rinvenimento di cadaveri e resti cadaverici non identificati
- Art. 7 - Alimentazione della banca dati
- Art. 8 - Laboratorio centrale
- Art. 9 - Consultazione dei dati richiesti, raffronto dei profili del DNA e contenuto delle richieste e delle risposte alla banca dati
- Art. 10 - Criteri di inserimento e raffronto tra profili di DNA e norme di concordanza
- Art. 11 - Punto di contatto nazionale
- Art. 12 - Trasmissione dei profili del DNA da parte dell'Italia verso gli Stati esteri, a seguito di consultazione e raffronto
- Art. 13 - Trasmissione dei profili del DNA da parte degli Stati esteri verso l'Italia, a seguito di consultazione e raffronto
- Art. 14 - Ambito di applicazione
- Art. 15
- Art. 16
- Art. 17 - Log delle operazioni
- Art. 18 - Vigilanza e controllo
- Art. 19 - Estrazione del DNA
- Art. 20 - Preparazione del campione con sistemi robotizzati
- Art. 21 - Quantificazione del DNA
- Art. 22 - Amplificazione del DNA
- Art. 23 - Lettura ed interpretazione del profilo di DNA
- Art. 24 - Tempi di conservazione dei campioni biologici
- Art. 25 - Tempi di conservazione dei profili del DNA
- Art. 26 - Attribuzioni del responsabile della banca dati
- Art. 27 - Attribuzioni del responsabile del laboratorio centrale
- Art. 28
- Art. 29 - Cancellazione dei dati e distruzione dei campioni biologici nei casi di cui all'articolo 13, comma 1, della legge
- Art. 30 - Cancellazione dei dati e distruzione dei campioni biologici nei casi di cui all'articolo 13, comma 2, della legge
- Art. 31 - Cancellazione dei dati e distruzione dei campioni biologici nei casi di cui all'articolo 13, comma 3, della legge
- Art. 32 - Cancellazione dei dati e distruzione dei campioni biologici di cui all'articolo 13, comma 4, della legge
- Art. 33 - Diritti dell'interessato
- Art. 34 - Dotazioni del personale della banca dati
- Art. 35 - Disciplina transitoria
- Art. 36 - Copertura finanziaria