Modificazione dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 381, concernente l'estensione ai sottufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza del beneficio di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, relativo alla corresponsione del vitto in natura o in contanti. (DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 gennaio 1946 n. 136)