18G00023
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015». (18G00023) (DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017 n. 231)
- Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015». (18G00023) (DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017 n. 231)
- Art. 1 - Campo di applicazione
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Violazione delle pratiche leali di informazione di cui all'articolo 7 del regolamento
- Art. 4 - Violazione degli obblighi informativi da parte degli operatori del settore alimentare di cui all'articolo 8 del regolamento
- Art. 5 - Violazione degli obblighi relativi all'apposizione delle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, all'articolo 10, paragrafo 1, e all'allegato III del regolamento
- Art. 6
- Art. 7 - Violazione delle disposizioni relative alla vendita a distanza di cui all'articolo 14 del regolamento
- Art. 7-bis
- Art. 8 - Violazioni in materia di denominazione dell'alimento di cui all'articolo 17, all'articolo 18, paragrafo 2, e all'allegato VI del regolamento
- Art. 9 - Violazioni in materia di elenco degli ingredienti di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 3, ed all'allegato VII del regolamento
- Art. 10 - Violazioni in materia di requisiti nell'indicazione degli allergeni di cui all'articolo 21 e all'allegato II del regolamento
- Art. 11
- Art. 12 - Violazioni in materia di termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento di cui all'articolo 24 e all'allegato X del regolamento
- Art. 13 - Violazioni in materia di indicazione del paese di origine o luogo di provenienza di cui all'articolo 26, e relativi atti di esecuzione, ed all'allegato XI del regolamento
- Art. 14 - Violazioni in materia di titolo alcolometrico di cui all'articolo 28 ed all'allegato XII del regolamento
- Art. 15 - Violazioni in materia di dichiarazioni nutrizionali di cui agli articoli da 30 a 35 ed agli allegati XIII, XIV e XV del regolamento
- Art. 16 - Violazioni in materia di informazioni volontarie di cui all'articolo 36 del regolamento
- Art. 17 - Diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare ai sensi della direttiva n. 2011/91/UE del 13 dicembre 2011
- Art. 18 - Distributori automatici
- Art. 19 - Vendita di prodotti non preimballati
- Art. 20 - Prodotti non destinati al consumatore
- Art. 21 - Violazioni in materia di diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare di cui all'articolo 17 del presente decreto
- Art. 22 - Violazioni in materia di indicazione obbligatorie nella distribuzione di alimenti non preimballati attraverso distributori automatici di cui all'articolo 18 del presente decreto
- Art. 23 - Violazioni in materia di indicazioni obbligatorie per la vendita dei prodotti non preimballati di cui all'articolo 19 del presente decreto
- Art. 24
- Art. 25 - Clausola di mutuo riconoscimento
- Art. 26
- Art. 27 - Procedure per le irrogazioni delle sanzioni
- Art. 28 - Disposizioni transitorie
- Art. 29 - Clausola di invarianza finanziaria
- Art. 30 - Abrogazioni
- Art. 31 - Entrata in vigore