009G0143
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013. Designazione delle autorita' competenti e di coordinamento. (09G0143) (DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2009 n. 133)
- Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013. Designazione delle autorita' competenti e di coordinamento. (09G0143) (DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2009 n. 133)
- Art. 1 - Campo di applicazione
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 6, 7, 8, 12, 17 e 18 del regolamento in materia di registrazione e notifica delle sostanze.
- Art. 4 - Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9 del regolamento in materia di richiesta di esenzione dall'obbligo generale di registrazione all'Agenzia per le attivita' di ricerca e sviluppo.
- Art. 5 - Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 12, 22 e 24 del regolamento in materia di informazioni da comunicare in relazione alla fascia di tonnellaggio.
- Art. 6 - Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 14 del regolamento in materia di relazione sulla sicurezza chimica e sulle misure di riduzione dei rischi.
- Art. 7 - Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 21 del regolamento in materia di fabbricazione ed importazione di sostanze da parte del dichiarante.
- Art. 8 - Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 25 e 26 del regolamento in materia di condivisione dei dati e disposizioni destinate ad evitare sperimentazioni superflue su animali vertebrati.
- Art. 9 - Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 30 del regolamento in materia di condivisione dei dati che comportano test sperimentali.
- Art. 10 - Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 7, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del regolamento in materia di informazioni all'interno della catena d'approvvigionamento.
- Art. 11 - Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 37, 38 e 39 del regolamento concernente gli adempimenti per gli utilizzatori a valle.
- Art. 12 - Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 46 e 49 del regolamento concernente le informazioni sulla valutazione delle sostanze.
- Art. 13 - Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 50 del regolamento in materia di informazioni del dichiarante che ha cessato di fabbricare o importare.
- Art. 14 - Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 56 del regolamento in materia di immissione sul mercato e sull'utilizzo di una sostanza destinata ad un determinato uso.
- Art. 15 - Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 60, 65 e 66 del regolamento in materia di rilascio delle autorizzazioni.
- Art. 16 - Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 67 del regolamento in materia di restrizione
- Art. 17
- Art. 17-bis
- Art. 17-ter
- Art. 17-quater
- Art. 17-quinquies
- Art. 17-sexies
- Art. 18 - Disposizioni finanziarie
- Art. 19 - Disposizione finale