Autorizzazione al Fondo di assistenza per i finanzieri, alla Cassa ufficiali ed al Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della guardia di finanza ad avvalersi dell'Avvocatura dello Stato per la rappresentanza e la difesa in giudizio. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1979 n. 120)