Proroga dal 1 al 29 luglio 1962 della sospensione daziaria per i quantitativi di frumento importati a reintegro di quelli impiegati nella lavorazione di prodotti della macinazione esportati entro il 29 luglio 1962 e modificazioni al regime daziario di alcuni prodotti. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 01 agosto 1962 n. 1117)