Applicazione dell'art. 3 del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, concernente il trattamento economico del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine o di altri ordigni esplosivi in mare. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1949 n. 170)