001G0335
Regolamento di esecuzione del 14o censimento della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e dell'8o censimento dell'industria e dei servizi, a norma dell'articolo 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 2001 n. 276)
- Regolamento di esecuzione del 14o censimento della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e dell'8o censimento dell'industria e dei servizi, a norma dell'articolo 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 2001 n. 276)
- Art. 1 - Date di rilevazione - Disciplina
- Art. 2 - Obiettivi
- Art. 3 - Campo di osservazione del censimento generale della popolazione
- Art. 4 - Campo di osservazione del censimento generale delle abitazioni e del censimento degli edifici
- Art. 5 - Campo di osservazione del censimento generale dell'industria e dei servizi
- Art. 6 - Unita' di rilevazione del censimento generale della popolazione
- Art. 7 - Unita' di rilevazione del censimento generale delle abitazioni e del censimento degli edifici
- Art. 8 - Unita' di rilevazione del censimento generale dell'industria e dei servizi
- Art. 9 - Questionari e modelli dei censimenti
- Art. 10 - Organi di censimento
- Art. 11 - Operazioni censuarie
- Art. 12 - Definizione delle basi territoriali
- Art. 13 - Censimento e anagrafe della popolazione
- Art. 14 - Trattamento giuridico-economico
- Art. 15 - Requisiti
- Art. 16 - Conferimento dell'incarico
- Art. 17 - Compiti dei rilevatori
- Art. 18 - Compiti dei coordinatori
- Art. 19 - Assunzioni e collaborazioni professionali
- Art. 20 - Obbligo di risposta
- Art. 21 - Segreto statistico e tutela della riservatezza dei dati
- Art. 22 - Fornitura di dati
- Art. 23 - Diffusione dei dati
- Art. 24 - Comunicazione e pubblicita'
- Art. 25 - Contributo forfetario
- Art. 26 - Gestione dei fondi e oneri finanziari