Norme per l'estensione dei benefici previsti per i combattenti e per i reduci di guerra a coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e a coloro che sono stati addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 marzo 1949 n. 212)