087U0457
Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i biologi ambulatoriali, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 1987 n. 457)
- Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i biologi ambulatoriali, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 1987 n. 457)
- Art. 1
- Accordo collettivo nazionale per la discicplina dei rappporti con i biologi ambulatoriali - art. 1
- Accordo collettivo nazionale per la discicplina dei rappporti con i biologi ambulatoriali - art. 2
- Accordo collettivo nazionale per la discicplina dei rappporti con i biologi ambulatoriali - art. 3
- Accordo collettivo nazionale per la discicplina dei rappporti con i biologi ambulatoriali - art. 4
- Accordo collettivo nazionale per la discicplina dei rappporti con i biologi ambulatoriali - art. 5
- Accordo collettivo nazionale per la discicplina dei rappporti con i biologi ambulatoriali - art. 6
- Accordo collettivo nazionale per la discicplina dei rappporti con i biologi ambulatoriali - art. 7
- Accordo collettivo nazionale per la discicplina dei rappporti con i biologi ambulatoriali - art. 8
- Accordo collettivo nazionale per la discicplina dei rappporti con i biologi ambulatoriali - art. 9
- Accordo collettivo nazionale per la discicplina dei rappporti con i biologi ambulatoriali - art. 10
- Accordo collettivo nazionale per la discicplina dei rappporti con i biologi ambulatoriali - art. 11
- Accordo collettivo nazionale per la discicplina dei rappporti con i biologi ambulatoriali - art. 12
- Accordo collettivo nazionale per la discicplina dei rappporti con i biologi ambulatoriali - art. 13
- Accordo collettivo nazionale per la discicplina dei rappporti con i biologi ambulatoriali - art. 14
- Accordo collettivo nazionale per la discicplina dei rappporti con i biologi ambulatoriali - art. 15
- Accordo collettivo nazionale per la discicplina dei rappporti con i biologi ambulatoriali - art. 16
- Accordo collettivo nazionale per la discicplina dei rappporti con i biologi ambulatoriali - art. 17
- Accordo collettivo nazionale per la discicplina dei rappporti con i biologi ambulatoriali - art. 18
- Accordo collettivo nazionale per la discicplina dei rappporti con i biologi ambulatoriali - art. 19
- Accordo collettivo nazionale per la discicplina dei rappporti con i biologi ambulatoriali - art. 20
- Accordo collettivo nazionale per la discicplina dei rappporti con i biologi ambulatoriali - Norme finali
- Accordo collettivo nazionale per la discicplina dei rappporti con i biologi ambulatoriali - Norme transitorie
- Accordo collettivo nazionale per la discicplina dei rappporti con i biologi ambulatoriali - Dichiarazioni
- Accordo collettivo nazionale per la discicplina dei rappporti con i biologi ambulatoriali - Allegato A
- Accordo collettivo nazionale per la discicplina dei rappporti con i biologi ambulatoriali - Allegato B
- Accordo collettivo nazionale per la discicplina dei rappporti con i biologi ambulatoriali - Allegato C