Decreto legislativo per la partecipazione dello Stato all’acquisto delle Isole di Br... (9.3.1.6)
Decreto legislativo per la partecipazione dello Stato all’acquisto delle Isole di Br... (9.3.1.6)
Decreto legislativo per la partecipazione dello Stato all’acquisto delle Isole di Brissago e la costituzione del Parco botanico del Cantone Ticino
9.3.1.6 Decreto legislativo per la partecipazione dello Stato all’a cquisto delle Isole di Brissago e la costituzione del Parco botanico del Cantone Ticino (del 28 ottobre 1949 ) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E C ANTONE TICINO su proposta del Consiglio di Stato, d e c r e t a : Art. 1 E’ stanziato un credito di fr. 220 000. - al Consiglio di Stato per l’acquisto, in comproprietà con diversi Comuni, con lo Schw. Heimatschutz, e lo Schw. Bund f ür Naturschutz delle Isole di Brissago, per i lavori di impia nto e riattazione. Il credito sarà rimborsato in quote annue dal ricavo della lotteria intercantonale: sarà iscritto al movimento capitali del Dipartimento delle finanze, nei relativi esercizi. Art. 2 Il Consiglio di Stato è autorizzato ad istituire il Pa rco botanico del Cantone Ticino, sotto la diretta gestione dello Stato e a stabilirne in via di regolamento l’organizzazione ed il funzionamento. A tale scopo sarà iscritto nei bilanci a partire dal 1950 un credito annuo di fr. 10 000. - , alle uscite del Di partimento della pubblica educazione. Art. 3 Il presente decreto, di carattere non obbligatorio generale, sarà pu bblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato provveder à alla sua esecuzione e fisserà la data dell’entrata in vigore.
1 Pubblicato nel BU 1949 , 116.
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Entrata in vigore: 4 novembre 1949 - BU 1949, 116.