Regolamento di applicazione dell’ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti
                            Regolamento  di applicazione  dell’ordinanza  sulla   prevenzione   e lo  smaltimento   dei rifiuti  (ROPSR)  del  30  giugno   2021  (stato  18  ottobre  2024)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  viste  –  federale   sulla  protezione  dell’ambiente  del  7   ottobre  1983  (LPAmb);  –   sulla   prevenzione  e   lo    smaltimento   dei  rifiuti  del  4   dicembre  2015  (OPSR);  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  004  (LALPAmb),  in  particolare  l’art.  4,  ed  il  relativo  regolamento  d’applicazione  del  17    maggio  (RLaLPAmb);  –  concernente   l’istituzione  dell’azienda  cantonale  dei  rifiuti  del  24   marzo  2004  (LACR),  decreta:
                        
                        
                    
                    
                    
                Oggetto
                            Art.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  presente  regolamento  disciplina  l’applicazione  delle   norme  della  legge  federale   sulla  protezione  dell’ambiente  del  7   ottobre  1983  (LPAmb)  e   della  relativa   ordinanza  del  4 dicembre  2015  (OPSR)  nel  settore  della   prevenzione  e   dello   smaltimento   dei   rifiuti,  nella   misura  in cui  essa  compete  ad  autorità  o   altri  enti  nel  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  stabilisce  inoltre  le  disposizioni  di  esecuzione  delle  norme    del  capitolo    quinto  della    legge  cantonale  di  applicazione  della  legge  federale  sulla  protezione  dell’ambiente  del  24    marzo  (LALPAmb).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorità  competenti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  Dipartimento  Art.  2  Il   Dipartimento  del  territorio  (di seguito  Dipartimento):  a)  il   piano  di gestione  dei  rifiuti  (art.  31  segg.  LPAmb,  art.  4 OPSR,  art.   5   RLaLPAmb)  e  sottopone  per  adozione  al    Consiglio   di Stato  (art.  6   RLaLPAmb);  b)  le    autorizzazioni  d’esercizio  delle  discariche   (art.   40   segg.  OPSR);  c)   i  rapporti  con   l’autorità  federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Sezione   protezione   aria,   acqua  e   suolo  Art.  3  1  La  Sezione  della  protezione  dell’aria,  dell’acqua  e    del  suolo  (di  seguito  SPAAS)  in  generale:  a)  nell’ambito  di    applicazione  di    questo   regolamento,  le decisioni  non  altrimenti  attribuite  competenza  ad  altre  autorità;  b)  ai  Comuni,  all’Azienda  cantonale  dei  rifiuti   (di  seguito  Azienda)  e alle  altre  autorità  e  incaricati  dell’esecuzione  di compiti  di    applicazione  la    necessaria  assistenza  e   consulenza,  facoltà  di emanare  apposite  direttive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   SPAAS   è   in    particolare   l’autorità  competente  a:  a)  il  resoconto   dei  rifiuti,  degli  impianti  per   i  rifiuti   e   il  rapporto  sull’esercizio  delle   discariche
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6   cpv.  1   e   3   OPSR)   e   a   trasmetterli  all’Autorità  federale;  b)  mediante  preavviso  vincolante  alla  domanda  di  costruzione  giusta   la  legge  edilizia  l’autorizzazione  di    realizzazione  delle  discariche  ai    sensi  dell’art.  39  OPSR;  c)  l’adozione  delle  misure    necessarie    per    ristabilire  il    corretto  funzionamento  degli  per  i  rifiuti  (art.  28  cpv.  2   OPSR);  d)   i regolamenti  operativi  per  gli  impianti   per  i rifiuti  in    cui  vengono   smaltite  ogni  anno  di 100  t  di rifiuti   ai sensi  dell’art.  27  cpv.  2 OPSR.  e)  le    autorizzazioni  di cui  agli   art.  23,  30  cpv.  3   e 52   cpv.  1 lett.  b,  all’allegato   4   cifre  1.2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.3,  e   all’allegato   5 cifra  5.3   OPSR.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  Ufficio  dei   rifiuti  e   dei   siti  inquinati  Art.  4  L’Ufficio  dei  rifiuti  e   dei  siti  inquinati   (di  seguito  URSI):  a)  la  conformità   con  le norme  della   LPAmb  e   dell’OPSR  degli  impianti   per  i rifiuti  e   dei  in materia  di  prevenzione  e   smaltimento  dei  rifiuti,  con   facoltà  di  richiedere   agli  la presentazione   di    rapporti   o perizie  atti  ad  attestarla   (art.  46   cpv.  1   LPAmb);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  le    informazioni   e   la consulenza  ai    privati,  ai comuni  e agli   enti   sulle   misure  per  evitare,  e riciclare  i  rifiuti   (art.  7   OPSR)  e   sull’allestimento  dei   regolamenti  operativi  di cui   all’art.  cpv.  2   OPSR;  c)    con    l’Autorità  federale  e    le  organizzazioni  del  mondo  del  lavoro  nell’ambito  della  delle   persone  che  svolgono   attività  legate  allo  smaltimento  dei  rifiuti  (art.   8   OPSR);  d)  di    sorveglianza  ai    sensi  degli  art.  28  e   40  cpv.  2 OPSR,  e   può  richiedere   ai    detentori  impianti  la    presentazione   di    rapporti  atti  ad  attestarne   la conformità  (art.  46  cpv.  LPAmb)  e di far  capo   a   periti   esterni,   a   loro  spese;  e)  a   coloro  che  eseguono  lavori  di  costruzione  o  demolizione  la  separazione  in  ulteriori  di materiali  o rifiuti   (art.  17  cpv.  3   OPSR).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sorveglianza  dei  Comuni  Art.  5  1  I  Municipi  vegliano  affinché   i  rifiuti  siano  smaltiti  conformemente  alle   prescrizioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  Municipi   ordinano  la    rimozione  immediata,  a   spese  dei  responsabili,  dei  depositi   di    ogni  genere  di  rifiuti  e materiali  non   autorizzati,  il loro   trattamento  in impianti  idonei   e   il   ripristino  del  terreno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Raccolta  separata  dei   rifiuti  urbani  e   dei   rifiuti  speciali  Art.  6  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  Comuni  sono  tenuti  ad  organizzare   la raccolta  separata  dei  seguenti   rifiuti   provenienti  dalle  economie  domestiche  (art.  13  OPSR):  –   combustibili  non  riciclabili;  –   di legno;  –  e   cartone;  –  –  minuto,  latta  ed  alluminio;  –   metallici;  –   speciali  e   rifiuti  soggetti  a controllo  come  ad  esempio  pile  e   batterie,  vernici,  colle,  solventi  altri  prodotti  chimici,   oli  esausti  (minerali  e   vegetali);  –  maggiormente   riciclabili  (PP  e   PE).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  Comuni  possono  organizzare,   conformemente  all’art.   12  OPSR,  la    raccolta   separata   dei   seguenti  rifiuti  provenienti   dalle   economie   domestiche  (elenco  non  esaustivo):  –  e scarpe;  –  per  bevande   in PET;  –   speciali   e   rifiuti   soggetti  a   controllo  come  ad  esempio  tubi  fluorescenti,  apparecchi  elettrici  elettronici  e   pneumatici  fuori   uso;  –   organici  di    cucina;  –   edili   minerali   e materiali  inerti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  Comuni  disciplinano  il  servizio  di    raccolta  nel  loro  apposito   regolamento  (art.  17  cpv.  3 LALPAmb).  Il  servizio  di raccolta   può  essere   affidato   a   terzi   (art.  17  cpv.  2 LALPAmb),  purché  dispongano  di    un  regolamento  operativo  approvato  dalla  SPAAS  (art.  27  cpv.  2   OPSR).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rifiuti  prodotti   nell’ambito   di  manifestazioni  Art.  6a  2  1  Gli  organizzatori  di    manifestazioni  ed  eventi  pubblici  adottano  i  provvedimenti  necessari  a  garantire  uno  smaltimento  (raccolta,  riutilizzo,    riciclaggio  o    smaltimento    definitivo)  efficace  e  razionale  dei   rifiuti  prodotti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  Municipi,  nell’ambito    del    rilascio  delle    autorizzazioni    per  le  manifestazioni  e   gli  eventi  pubblici,  stabiliscono  le  condizioni  affinché  sia    promosso  e    applicato  un  corretto  smaltimento  dei  rifiuti  prodotti,  tenendo  conto   delle  direttive  di    gestione  dei  rifiuti   emanate   dalla  SPAAS.  Art.  7  Riservate   le    disposizioni   del  diritto  federale,  tutti  i rifiuti  urbani  non  riciclabili  di cui  all’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  lett.    a  OPSR,  devono  essere  consegnati  all’Azienda  Cantonale  dei  Rifiuti,  secondo  le  modalità  definite  da  quest’ultima.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Scarti  vegetali  Art.  8  I  Comuni  sono   tenuti  ad  organizzare   la    raccolta  separata  ed  il   compostaggio   degli  scarti  vegetali  non  compostati  dai  privati  (art.  14  OPSR).  Essi  possono  provvedervi  in  proprio,  con  altri  Comuni  o   affidarne  l’esecuzione  a terzi,  anche  privati.   Essi   regolano  il   servizio  nel  loro  regolamento  (art.  17  cpv.  3   LALPAmb).
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Art.  modificato  dal  R    9.11.2022;  in    vigore   dal  1.6.2023  -  BU  2022,  262.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Art.  introdotto   dal  R    9.11.2022;  in    vigore  dal  1.6.2023   -  BU  2022,   262.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rifiuti  edili
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  norme   applicabili  Art.  9  I  rifiuti  edili  devono  essere  separati  in    conformità   all’art.   17  OPSR  e,    per  quanto  possibile,  riciclati  secondo  gli  art.   18,  19   e   20  OPSR;  altrimenti,  se  soddisfano  le    esigenze  di    cui  all’allegato  5  cifra  1   o   2,    devono  essere  depositati  in    discariche  di tipo  A   rispettivamente  di tipo  B.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  impiego  di  materiali  da  costruzione  riciclati  Art.  10  1  I  rifiuti  edili  minerali  devono  essere  riciclati,   nella  misura  più  completa  possibile,  come  materia  prima  per  la    fabbricazione  di    materiali   da   costruzione  riciclati  (art.  20  OPSR).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nelle  opere  edili  realizzate   dal   Cantone  (art.  12  cpv.  2   lett.  d   LALPAmb)  e nelle  opere  realizzate  dai  Comuni,  da  altri  enti  pubblici  o  enti  che  ricevono    aiuti  finanziari  dal    Cantone  (art.    12    cpv.  3  LALPAmb),  devono   essere  impiegati  materiali   da   costruzione  riciclati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Dipartimento  emana   direttive   e   prescrizioni  per  l’impiego  dei   materiali  da  costruzione  riciclati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  discariche   di  tipo   A    e   di  tipo  B  Art.  11  1  L’autorizzazione  di realizzazione  di    discariche  di    tipo  A   e   di tipo  B può  essere   rilasciata  unicamente  se  la    discarica  ha  un  volume   utile  di    almeno  50'000  m  3  per  le    discariche  di    tipo  A e   di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100'000  m  3  per    le  discariche    di  tipo  B.  Nei  comparti  periferici  del  Cantone,  previa    approvazione  dell’UFAM,  può  essere  rilasciata   l’autorizzazione   di realizzazione  unicamente  se  la    discarica  ha   un  volume  utile  minimo  di 10'000  m  3  (art.  37  OPSR).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Dipartimento  può   fissare  il   comprensorio   di    raccolta  delle  discariche   di    tipo   A   e di tipo  B (art.   40  cpv.  3   lett.  b   OPSR).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  tariffe  di  deposito  Art.  12  1  Le  tariffe  di    deposito   sono  fissate  dal  Dipartimento,  sentito  il gestore,  nell’autorizzazione  d’esercizio  conformemente   all’art.  15  cpv.  2 lett.  h   LALPAmb.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Dipartimento    è  autorizzato  a    procedere    a    controlli  come    pure  a    verifiche  della  contabilità  di  gestione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  tassa   di  pianificazione  Art.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  tassa  destinata   a finanziare   la    pianificazione  e   lo studio  dei  necessari   interventi  (art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  cpv.  2   lett.  f  LALPAmb)  per  le    discariche   di    tipo  A    e   di    tipo  B    previste  nel  Piano  di    gestione  dei  rifiuti  corrisponde  a 2.50  franchi   alla  tonnellata  di materiale  depositato   definitivamente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  il  computo  di    tale  tassa,  fanno  stato  le    dichiarazioni  ai    sensi  dell’art.  5   dell’ordinanza  sulla  tassa  per  il risanamento  dei  siti  contaminati  del  26  settembre  2008  (OTaRSi)  e le relative  disposizioni  di  applicazione.  Art.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Garanzia  finanziaria  Art.  15  1  A  garanzia  della  copertura  dei    costi  di  smaltimento  dei  rifiuti    in  caso    di  cessazione  dell’attività  o    gravi  inadempienze,    l’impresa  che  gestisce  impianti  per  i  rifiuti    nei  quali  vengono  smaltite  ogni  anno  più    di  100  t  di  rifiuti  è   tenuta    a   costituire  a   favore  dello  Stato  delle    adeguate  garanzie  sotto  forma  di garanzia   bancaria  a   prima  richiesta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’importo  della  somma  garantita  è   fissato  nella  decisione  riguardante  il   regolamento  operativo,  tenuto  conto  del  tipo  e   della   quantità   dei  rifiuti  smaltiti   e stoccati.
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione
                            Art.  16  Il    regolamento    di  applicazione  dell’ordinanza  tecnica  sui    rifiuti  del  17    maggio  2005  (ROTR)  è   abrogato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  17  Ottenuta  l’approvazione    federale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  ,  il  presente  regolamento  è    pubblicato  nel    Bollettino  ufficiale  delle   leggi  ed  entra  in    vigore   immediatamente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Pubblicato  nel   BU  2021  ,  246.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Art.  abrogato  dal  R    16.10.2024;  in    vigore  dal  18.10.2024  - BU  2024,  239.
                        
                        
                    
                    
                    
                4
                            Approvazione  federale:  28  luglio   2021  -  BU  2021,  246.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Entrata   in vigore:  6 agosto   2021  -  BU  2021,  246.