Regolamento sulla gestione finanziaria dello Stato
                            Regolamento  sulla  gestione  finanziaria  dello   Stato  (RGF)  1  del  21  dicembre   2004  (stato  30  agosto  2024)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  vista  la legge   sulla  gestione   e   sul   controllo  finanziario   dello  Stato  del  20  gennaio  1986  (LGF),  decreta:  I.   Norme  generali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Scopo  e   campo  d’applicazione  Art.  1  1  Il  presente  regolamento  disciplina  la    contabilità  dello  Stato,  la gestione   e   il   controllo  dei  crediti,  la  pianificazione  finanziaria,  il  controllo  interno  della  gestione    finanziaria,  il   controlling  e  l’analisi  finanziaria  per   l’insieme  delle  unità  amministrative  subordinate   al  Consiglio  di  Stato,   degli  istituti  cantonali  senza  personalità  giuridica  e   dei  finanziamenti  speciali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  riservate  le    disposizioni  speciali  applicabili  alla  gestione  finanziaria  di singoli  enti.  II. Disposizioni  sulla   contabilità
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Piano  contabile  Art.  2  1  Il  piano   contabile   riflette  in    modo  trasparente  la    ripartizione  istituzionale  ed   economica  dei  ricavi  e   delle  spese   correnti,  delle  entrate  e   delle  uscite  per  investimento  ed  è completato  dai  dati  statistici   della  classificazione  funzionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   piano  contabile  è impostato  secondo  le    direttive  di    armonizzazione  contabile  intercantonale.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Modifiche  sostanziali  della  struttura  del  piano  contabile  sono  di    competenza  del  Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   Sezione   delle  finanze   è   responsabile  dell’allestimento  e   dell’aggiornamento   del  piano  contabile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’inserimento  e  lo  stralcio  di  centri  di  costo  e  lo  stralcio  di  singoli  conti    dal  piano  contabile  sono  autorizzati  unicamente  in    sede  di    preventivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Principio  di  competenza  Art.  2a  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  delimitazioni  temporali  concernenti  spese  e   ricavi   vengono  effettuate,  di principio,   se  superiori  a   fr.  500’000.–  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   delimitazioni  temporali  non  sono  applicate  se  cumulativamente:  a)  sono  ripetitive  e   si    protraggono  su  più   anni;  b)  delle  prestazioni  non  è   soggetto  nel  tempo  a   variazioni  significative;  c)   vi    è   un  legame   diretto   tra  costi   e   ricavi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Non   vengono  effettuate  delimitazioni  temporali  per   quanto  attiene   il   conto   investimenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   Sezione  delle  finanze  è competente  per   definire  le    modalità  attuative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Beni  amministrativi  Art.  3  1  Sono  considerati,  in    particolare,  beni   amministrativi:  a)    amministrativi,  gli  edifici  scolastici,  le  strade  cantonali  e   i  terreni  destinati  alla  loro  i  corsi   d’acqua   e   le    foreste  demaniali;  b)  le    macchine  e   le    attrezzature  necessari  per  l’attività   amministrativa;  c)  e   i  prestiti  per  investimenti;  4  d)   e   di principio  anche  i  prestiti  a   lunga  scadenza   a   entità   che   perseguono  scopi  interesse  pubblico.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   trasferimento  dei  beni  immobili  amministrativi  a quelli   patrimoniali  avviene   secondo   la legge  sul  demanio  pubblico  e   la legge  sulle  strade.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ammortamento  dei  beni  amministrativi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Titolo  modificato   dal   R    29.3.2023;  in    vigore   dal  31.3.2023  - BU  2023,  127.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Cpv.   modificato  dal  R    9.6.2015;  in    vigore  dal  16.6.2015  -  BU  2015,  306.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Art.  introdotto   dal  R    9.6.2015;  in    vigore   dal  16.6.2015  -  BU  2015,  306.
                        
                        
                    
                    
                    
                4
                            Lett.   modificata  dal  R    9.6.2015;  in vigore  dal  16.6.2015  -  BU  2015,  306.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Lett.   modificata  dal  R    9.6.2015;  in vigore  dal  16.6.2015  -  BU  2015,  306.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  tassi  di    ammortamento  ordinario  sono  determinati  in    modo  differenziato  a dipendenza  della  natura    dei  beni    da  ammortizzare  e    in  funzione  della  durata  di  utilizzo  di  tali  beni.  Nella  determinazione  dei    tassi    d’ammortamento    ordinario    sono  inoltre    considerate  le  direttive  di  armonizzazione  contabile   intercantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  ammortamenti  sono  calcolati  sui   valori  residui   di    bilancio,  ivi  compresi   gli  investimenti  in corso,  al  momento   della  scadenza  del  periodo   contabile  di    preventivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  tassi   di ammortamento  ordinari  per  le    differenti   categorie  di    cespiti   sono  i  seguenti:  a)  non  edificati:   0%  b)   e altre   sottostrutture:  9%  7  c)  e   altre  costruzioni:  10%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  d)  forestale:  10%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  e)  macchine,  veicoli,  attrezzature:  50%  f)  immobili   e   mobili  (inv.  immateriali):  50%  g)  per   investimenti:   20%  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Eventuali  ammortamenti   straordinari  sono  stabiliti   con   il preventivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Beni  patrimoniali  Art.  5  11  1  Sono  considerati,  in    particolare,  beni   patrimoniali:  a)  di cassa,  di conti  bancari  e   postali  e   i  piazzamenti  a breve   termine  (a  90  giorni);  b)   per  imposte,  per  forniture  e   prestazioni   verso  terzi,  i conti  correnti  con   terzi  e   gli  anticipi;  c)   a   breve   termine,  gli investimenti  a reddito  e   i  depositi   a termine  (da  90   giorni  a   un   anno);  d)  e   risconti  attivi  concernenti  i  costi  ed  i  ricavi  del   conto   economico,  così  come  le entrate  e  uscite   del  conto  degli   investimenti;  e)  merci  di prodotti  e   di    materiale;  f)    i  certificati  di  quote  e   gli  investimenti  a  reddito  a   medio  e  lungo    termine,    nonché    i  a   lungo  termine  (oltre  un   anno);  g)   i  beni  immobili  e   mobili  che  non   servono  direttamente  all’esecuzione  di compiti  pubblici  che  possono   essere  alienati;  h)  a   finanziamenti  speciali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   scorte   merci  vengono  attivate  secondo  il   principio   della  rilevanza;  non  sono  attivati  gli inventari  gestiti  localmente  il   cui  valore  non  ha  una  rilevanza  economica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   trasferimento  dei  beni  patrimoniali  a quelli   amministrativi  necessita  di    una  base  legale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rettifiche  di  valore  dei  beni   patrimoniali  Art.  6  Le  rettifiche  di    valore  dei  beni  patrimoniali  sono  di    principio  determinate   secondo  il  valore  venale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Valutazione  delle  partecipazioni  e   dei  mutui  Art.  7  1  Le  partecipazioni  di    natura  amministrativa   sono  registrate  a   bilancio  nel  seguente  modo:  a)  nominale  per  il  capitale    di  dotazione  della  Banca  dello    Stato  del  Cantone    Ticino    e  ospedaliero  cantonale,  maggiorato  degli  altri  mezzi  propri  non  vincolati    esposti  nei  bilanci  societari,  tenuto  conto  di una  percentuale  di riduzione,  quale  rischio  d’impresa  dallo   Stato   per  la    garanzia   degli  impegni   nei  confronti   dei  due   istituti;  b)  nominale  per   il   capitale   di    dotazione  dell’Azienda  elettrica  ticinese  e   per  le azioni   delle  idroelettriche;  c)  per   cento  del  valore  nominale  per  le    quote  di partecipazione  a   fondazioni;  d)  per   cento  del   valore   nominale   per   le    altre  partecipazioni;  e)  per   i  buoni   di godimento  senza  valore  nominale.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nuove  partecipazioni  amministrative  di  importo  superiore  a  fr.  1’000’000.  –  possono    essere  ammortizzate  linearmente  su  un  periodo   massimo  di 10  anni,   considerati   l’oggetto   del  finanziamento  e  i  tassi  previsti   all’art.  4 cpv.   4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Art.  modificato  dal  R    9.6.2015;  in vigore  dal  16.6.2015  -  BU  2015,  306.
                        
                        
                    
                    
                    
                7
                            Lett.   modificata  dal  R    23.8.2023;  in    vigore   dal  25.8.2023  -  BU  2023,  279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Lett.   modificata  dal  R    29.3.2023;  in    vigore   dal  31.3.2023  -  BU  2023,  127.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Lett.   modificata  dal  R    29.3.2023;  in    vigore   dal  31.3.2023  -  BU  2023,  127.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Lett.  modificata  dal  R    29.3.2023;   in vigore  dal  31.3.2023  - BU  2023,  127.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Art.  modificato  dal  R    9.6.2015;  in    vigore   dal  16.6.2015  -  BU  2015,   306.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Art.  modificato  dal  R    9.6.2015;  in    vigore   dal  16.6.2015  -  BU  2015,   306.
                        
                        
                    
                    
                    
                13
                            Cpv.  modificato  dal   R    6.2.2019;  in    vigore  dal  8.2.2019   -  BU  2019,   44.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Cpv.  modificato  dal   R    9.6.2015;  in    vigore  dal  16.6.2015  -  BU  2015,   306.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le    partecipazioni  di  natura    patrimoniale    sono    registrate  a   bilancio    di  regola  al  valore  venale  e  i  prestiti  di    natura   amministrativa  e   patrimoniale   al valore  nominale.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Valutazione  degli  strumenti  finanziari  Art.  7a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli  strumenti  finanziari    sono  inizialmente    iscritti  nei  beni  patrimoniali  al  valore    di  acquisizione.  Le  valutazioni  successive  si    effettuano  al  valore  venale  coerentemente    con  quanto  definito  dalla    relativa  raccomandazione  contenuta  nelle  direttive  di  armonizzazione  contabile  intercantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  piazzamenti  finanziari  in  obbligazioni,  prestiti  o   simili,  detenuti  fino  alla  scadenza,  e   per  i  quali  l’importo  pagato  corrisponde  all’importo  rimborsato,  sono  portati  a bilancio   al    loro  valore  nominale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    costo  d’acquisto  degli  elementi  dei  beni  amministrativi  corrisponde  al  prezzo  di  transazione  al  quale  si aggiungono   le    spese  di    transazione   direttamente   legate  all’acquisto.  Le  valutazioni  successive  si  effettuano  al  costo    di  acquisto  dal  quale  vengono  dedotti    eventuali  deprezzamenti  dovuti  a   riduzioni  durevoli  di valore.  In assenza  del  costo   d’acquisto,  si    considera  il  valore  venale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Gli  impegni  a breve  e a   lungo  termine  sono  iscritti  a   bilancio  al    valore  nominale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Aggio  e   disaggio   derivanti  da  investimenti   finanziari  o   impegni  a lungo  termine,   al netto  di    eventuali  costi  d’emissione/acquisizione,  sono   ripartiti  uniformemente  su tutta  la    durata   del  credito   o   impegno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  I  prodotti  derivati,  sottoscritti   allo  scopo   di copertura  dei  rischi  sul  tasso  d’interesse,  sono  iscritti  a  bilancio  al  valore    venale    alla  data    di  chiusura;  la  variazione  del  valore  riscontrata  rispetto  alla  valutazione  precedente  non   è   registrata  nel  conto  economico,   ma  modifica  direttamente  il capitale  proprio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Capitale  proprio   e   conto  di  compensazione  Art.  7b  17  1  Gli  ammortamenti  dell’eccedenza  passiva   sono  stabiliti   a preventivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  ammortamenti  del   disavanzo   del  conto  di    compensazione  sono  stabiliti  a   preventivo  e   vanno  in  deduzione  del  limite  massimo  di disavanzo  ammissibile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Conto  degli   investimenti  Art.  8  1  Le  spese  per  investimento  sono   iscritte  nel  conto  degli   investimenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  considerate,  in particolare,  spese  per  investimento:  a)  per  l’acquisto,  la  realizzazione  e    il  miglioramento  di  beni  durevoli    del    patrimonio  b)  proprie  per  la creazione   o   il miglioramento   dei  beni  di    cui  alla  lettera  a);  c)  a  terzi  per    l’acquisto,  la  creazione    o    il   miglioramento  dei  beni  del  loro    patrimonio  d)  e   le    partecipazioni  di    natura  amministrativa;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  e)  dei  beni   patrimoniali  a   quelli  amministrativi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   spese  d’investimento,  ad  eccezione  dei   prestiti   e   delle  partecipazioni  di    natura  amministrativa,  che  non  superano  l’importo  di    fr.  200’000.–  sono  contabilizzate  nel  conto  economico.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   Sezione  delle  finanze  è competente  per   determinare  la    natura  di    investimento  di    una  spesa.
                        
                        
                    
                    
                    
                Allegato
                            Art.  8a  20  L’allegato  deve  contenere  in    particolare  le    seguenti   informazioni:  a)  del  capitale  proprio,   il   quale  indica  le cause   della  variazione  del  capitale  proprio;  b)  degli   accantonamenti   per   tipologia,   importo  ed  eventuale   variazione  rispetto  all’anno  c)  delle  partecipazioni  in capitale  dello  Stato  che  indica  per  ogni  organizzazione:  nome  e  giuridica  dell’organizzazione,     attività  e  compiti     pubblici  che     svolge,  capitale  e   quota  di    partecipazione  dello  Stato;  d)  delle  garanzie   nel  quale  sono   iscritti  i  principali  impegni  condizionali  per  i  quali  lo Stato  fa  garante  a    favore  di  terzi,  in  particolare:  cauzioni,  fideiussioni,  garanzie,  garanzie  di  dei  deficit.  Devono  inoltre  essere  rilevate  eventuali    altre  situazioni  finanziarie  di  condizionale  non  incluse   negli  accantonamenti;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Cpv.  introdotto  dal  R    9.6.2015;  in    vigore  dal   16.6.2015   -  BU  2015,  306.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Art.  introdotto  dal  R    9.6.2015;  in vigore  dal  16.6.2015  -  BU  2015,  306.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Art.  introdotto  dal  R    9.6.2015;  in vigore  dal  16.6.2015  -  BU  2015,  306.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Lett.  modificata  dal  R    9.6.2015;  in    vigore   dal   16.6.2015   -  BU  2015,   306.
                        
                        
                    
                    
                    
                19
                            Cpv.  modificato  dal   R    9.6.2015;  in    vigore  dal  16.6.2015  -  BU  2015,   306.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Art.  introdotto  dal  R    9.6.2015;  in vigore  dal  16.6.2015  -  BU  2015,  306.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  delle  immobilizzazioni  deve  fornire  una   visione  globale  dei  beni  d’investimento.  Esso  informare  sui     principi     contabili  adottati     ed  esporre,  raggruppati  per  tipologia  gli importi  ad  inizio   e   fine  periodo  nonché  i  relativi  movimenti  intermedi  (uscite,  ammortamenti,   rettifiche  di valore,  ecc.);  f)  degli  strumenti  finanziari  utilizzati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Contabilità  analitica  Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’applicazione     della  contabilità     analitica     è   riservata  prioritariamente  alle  unità  amministrative  per    le  quali  è  indispensabile  conoscere  il   costo  completo  e  reale  delle  prestazioni  offerte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   Sezione  delle  finanze  è responsabile  per:  a)    dell’introduzione  della  contabilità    analitica  nell’Amministrazione  cantonale,  criteri  uniformi   e   vincolanti;  b)  e il   supporto  ai    servizi  che  hanno  introdotto  la    contabilità  analitica;  c)  corretta  integrazione  con  la    contabilità   finanziaria  dello  Stato;  d)  dei  criteri   di  calcolo   e di  riparto  dei  costi   dei  servizi   centrali  a carico   delle  unità
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Riservato  il cpv.  2,    l’unità  amministrativa  richiedente  è   responsabile  per:  a)   a   disposizione  delle  informazioni   e delle  risorse  umane   e   finanziarie  necessarie   alla  di progetti  specifici   e   della  successiva   gestione  operativa;  21  b)  dei  prodotti   o servizi  e   la    scelta  dei   settori   ai    quali  applicare  la contabilità  analitica  di conseguenza  sottoporre  ai rilevamenti   operativi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’implementazione   della  contabilità  analitica   si   basa  sul  modello  di riferimento   e   le raccomandazioni  espresse,  e   riconosciute  unanimemente,   dalla  Conferenza  dei  direttori  delle   finanze.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Gli  elementi  di    base  necessari  alla   contabilità   analitica  sono  rappresentati  dai  dati   provenienti   dalla  contabilità  finanziaria,  in    particolare  dalla   contabilità   stipendi,  combinati  con  valori  non  finanziari   di  rilevanza  operativa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il   costo   completo  è formato  dai  costi  diretti,  imputati  direttamente  ai prodotti  o   alle  prestazioni  e   dai  costi  indiretti,  ripartiti  secondo  chiavi  di    riparto,  specifiche  ad  ogni  unità  amministrativa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Controlling  finanziario  Art.  10  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’attività   di    controlling   consiste  nel  sostegno  sistematico  all’amministrazione  cantonale  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  finanziari   fissati  preventivo  e   nel  piano   finanziario.  Il   sostegno  è  fornito  attraverso  la  reportistica  regolare    e  lo  sviluppo  di  un  sistema  di  gestione  e   trasmissione  dell’informazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ogni   unità  amministrativa  dello  Stato  è   tenuta   a   fornire  alla  Sezione  delle  finanze  le    informazioni  necessarie  alla  sua    attività  di  controlling.  Le  eventuali    richieste  sono  da  inoltrare    al  responsabile  della  Divisione  interessata  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le    unità  amministrative  hanno  la  possibilità    di  richiedere  le  analisi  e    le  elaborazioni    che  le  concernono  direttamente  e,    previo  preavviso   del  Consiglio  di Stato,   quelle  relative  ad   altri  settori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Contabilizzazioni  interne  Art.  10a  23  1  Gli  addebiti  e   gli  accrediti  interni  sono   di    principio  utilizzati  per  l’imputazione  dei  costi  dei  servizi  centrali,  tenuto  conto  di    una  soglia  di materialità   superiore  a fr.  1’000’000.–.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Eventuali  ulteriori  imputazioni  interne  possono  essere  effettuate  a   livello  di contabilità  analitica.  III.  Gestione  dei  crediti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disegno  di base  legale  dei   crediti  Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  progetto  di    normativa  per  la concessione  dei  crediti  deve  specificare:  a)  della  spesa  totale  lorda  al    valore  nominale;  b)  da  terzi;  c)  responsabile   per   la    riscossione  dei  contributi  da  terzi;  d)  i  crediti  quadro:  l’istanza  competente   per   la    suddivisione  in    singoli   crediti  d’impegno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Lett.  modificata  dal  R    9.6.2015;  in    vigore   dal   16.6.2015   -  BU  2015,   306.
                        
                        
                    
                    
                    
                22
                            Art.  modificato  dal  R    9.6.2015;  in    vigore   dal  16.6.2015  -  BU  2015,   306.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Art.  introdotto  dal  R    9.6.2015;  in vigore  dal  16.6.2015  -  BU  2015,  306.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   progetto  di decreto  legislativo  deve   indicare   la    ripartizione  del  credito   tra  i servizi  responsabili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Messaggio  per   i  crediti  di  competenza  del  Gran  Consiglio  Art.  12  25  Il  messaggio  che  accompagna    la  richiesta  di  un  credito  d’impegno,  quadro  o   d’opera,  deve  contenere  le    seguenti  indicazioni:  a)  e scopi   della   richiesta;  b)   del  progetto;  c)  di    realizzazione;  d)   di eventuali  varianti  studiate  e   abbandonate;  e)   della  spesa  totale  lorda;  f)  da  terzi;  g)  finanziarie  sul  conto  economico  quali:  personale,  materiale,    manutenzione,  e   ammortamenti   e   ricavi;  h)   con  le    Linee   direttive  e   il Piano  finanziario;  i)  finanziarie  e amministrative   per  gli  enti  terzi,   segnatamente  i Comuni;  l)   con  le    altre  leggi  cantonali   e   federali;  m)  con  il   diritto   europeo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Credito  d’opera  Art.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio  di Stato  può  conferire   mandati  a terzi  allo  scopo  di definire  gli  elementi  per  la  richiesta  del  credito  di    progettazione  o di realizzazione  di un’opera.  La   spesa   non  può  superare  l’importo  di fr.  200'000.--  per   oggetto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   motivazione  del  messaggio   per  la    richiesta  di    crediti   d’opera  deve  indicare,  in aggiunta  a   quanto  stabilito  dall’articolo  12  e in    modo  separato,  i  costi  del  terreno,  i  costi   della   costruzione  ivi compresa  la  progettazione,  e   i  costi   dell’arredamento   e attrezzature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3...  26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Credito  aggiuntivo  Art.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  credito   aggiuntivo  è   richiesto  al    più  tardi  nel  momento  in    cui  le    fatturazioni   o gli  importi  deliberati  superano  del  10  per  cento  e   di    fr.  100’000.–  l’importo  del  credito   originario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   servizio   competente  per  l’esecuzione  della  spesa   è   responsabile  della   tempestiva  richiesta  del  credito  suppletorio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   servizio  competente  per  l’esecuzione  della  spesa  può   autorizzare,  nei  limiti  di    credito   che  gli  sono  assegnati,  sorpassi  di  incarichi,    delibere  e  contributi  nella  misura  del    10  per    cento,  massimo  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100'000.--.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Se  vi    sono  più  servizi  incaricati   la    richiesta   di credito  aggiuntivo  contempla  l’insieme  dei  sorpassi.  La  responsabilità  è   del  Dipartimento  che  ha  proposto  il  messaggio  con    la  richiesta  di  credito    al  Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Nel  messaggio   che  accompagna  la    richiesta  di credito  aggiuntivo   sono   inoltre  motivate  le    ragioni  dei  sorpassi  e   indicate   le    procedure   di controllo  esperite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Spesa  nuova   di preventivo  o   di  consuntivo  Art.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  nuove  spese  da  approvare  con  il   preventivo  devono  essere     giustificate  singolarmente  nel  relativo  messaggio  ed   evidenziate  nei   conti  con  una  specifica  voce   contabile  o   un  conto  della  contabilità   supplementare  (tabelle).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   nuove  spese  da  approvare  con  il consuntivo  sono  giustificate  ed   evidenziate  in    modo  analogo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sorpasso  di  crediti  di  preventivo  Art.  16  1  La  richiesta  di    sorpasso  del  credito  di    preventivo  deve  indicare  i motivi  del  sorpasso   e  la  base  legale   che  lo autorizza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  trasferimenti    di  crediti  all’interno  di  un  medesimo    centro  di  costo  e   quelli  da  un  centro  di  costo  all’altro  sono    autorizzati  dalla  Sezione  delle  finanze  unicamente  per  voci  di  spesa  dello  stesso  gruppo  contabile  (gruppo   del  piano  contabile  a   due  cifre).  28  IV.   Piano  finanziario  e   preventivo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  Cpv.  introdotto  dal  R    9.6.2015;  in    vigore  dal   16.6.2015   -  BU  2015,  306.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  Art.  modificato  dal  R    9.6.2015;  in    vigore   dal  16.6.2015  -  BU  2015,   306.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  Cpv.  abrogato   dal   R    9.6.2015;   in vigore  dal  16.6.2015  -  BU  2015,  306.
                        
                        
                    
                    
                    
                27
                            Art.  modificato  dal  R    9.6.2015;  in    vigore   dal  16.6.2015  -  BU  2015,   306.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  Cpv.  modificato  dal   R    9.6.2015;  in    vigore  dal  16.6.2015  -  BU  2015,   306.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Piano  finanziario  Art.  17  29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  piano  finanziario  comprende  la proiezione   dei  dati   riferiti  al    conto  economico  e   al    conto  degli  investimenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   piano  finanziario  degli  investimenti  è suddiviso  in    settori  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  dati   di    piano   finanziario  devono  essere  congruenti   con  quelli  del  progetto  di    preventivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Progetto  di preventivo  Art.  18  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  richieste  di  credito  da  inserire    nel  progetto  di  preventivo  sono  motivate  in  forma  scritta;  in  particolare  sono  evidenziate  le  variazioni  significative  per  rapporto  al  preventivo  e  al  consuntivo  precedenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  le  voci  di  spesa    e    le  entrate  più  importanti  devono  essere    indicati  i  criteri  e  le  ipotesi  che  giustificano  l’importo  inserito  a preventivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   nuove  spese  da  approvare   con  il  preventivo  secondo  l’art.  28   cpv.  1   LGF  e i  costi  supplementari  dovuti  unicamente  al  rincaro  secondo  l’art.  25  cpv.  3  LGF  sono  evidenziati  e  giustificati  separatamente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Preventivo
                            Art.  18a  31  1  Le  eccezioni   previste   dall’art.  31  cpv.  4 LGF  sono  le seguenti:  a)   strettamente  vincolate
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  di    spese  per  le    quali  non  sussiste  alcun   margine  di    apprezzamento  per  il   Consiglio  di  in quanto   la legge  fissa  esplicitamente  i  parametri  di    calcolo  che  le    determinano;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.   sono  autorizzate  anche  oltre  il   valore  di    riferimento  del  preventivo  dell’anno  precedente.  b)    interamente  finanziate  da  terzi,  che  possono    essere    assunte  fino    a    concorrenza  del  assicurato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  casi   particolari  previsti  dall’art.  31  cpv.  4 LGF  sono  i  seguenti:  a)   del  personale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.   il   rinnovo   dei  contratti  di lavoro  a tempo  determinato   di    personale   ausiliario   e di  straordinari;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.   contratti  sono  concessi  unicamente  in  sostituzione   di personale   ausiliario  partente  o   in  a   nuovi   compiti   già  decisi  dal  Parlamento;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.    amministrative  autonome    sono  autorizzate  ad    assumere  nuovo  personale    ausiliario  misura  in    cui   la spesa  supplementare   è   coperta  da  riserve  precedentemente  cumulate.  b)   e   le    prestazioni  richieste   a   persone  terze   all’Amministrazione  cantonale,  la    cui  spesa  rispettare  l’art.   31  cpv.   4   LGF,  sono   da  valutare  in relazione   al    concetto  di spesa  vincolata.  c)  di    prestazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.   è   autorizzata  l’assunzione  di    nuovi   impegni;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  contrattuali  già  presi  con  entità  esterne  sono  regolati  secondo  quanto  previsto  dal  anche  se  i  costi  che   ne   conseguono  sono  superiori  a quanto  indicato  nel  preventivo  precedente;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  i  mandati  di  prestazione  con  entità  terze  all’Amministrazione  cantonale    è    autorizzato  il  di  acconti   nei  limiti  e   secondo  le scadenze  del  contratto  di  prestazione  dell’anno  tali      acconti  tengono  conto  dell’aumento  della  spesa  derivante  dalla  di nuove  iniziative   decise   dal  Parlamento.  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  di investimenti  per  i  quali  è   già  stato   stanziato  il   relativo  credito   è autorizzata  la    pianificazione  finanziaria  prevista;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  per  i  quali  il Consiglio  di Stato  detiene  una  delega  decisionale  definita  per  legge  di principio  bloccati   al    loro   valore  di preventivo  dell’anno  precedente.  V. Controllo   della   gestione  finanziaria  Sezione  1  Definizioni  e   competenze
                        
                        
                    
                    
                    
                Definizione
                            Art.  19  Il   controllo    della  gestione  finanziaria    è   costituito  dal  controllo  interno  e  dalla  revisione  interna.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  Art.  modificato  dal  R    9.6.2015;  in    vigore   dal  16.6.2015  -  BU  2015,   306.
                        
                        
                    
                    
                    
                30
                            Art.  modificato  dal  R    9.6.2015;  in    vigore   dal  16.6.2015  -  BU  2015,   306.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  Art.  introdotto  dal  R    9.6.2015;  in vigore  dal  16.6.2015  -  BU  2015,  306.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Controllo  interno  Art.  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  controllo  interno  è   costituito     dall’insieme     delle  misure  organizzative  adottate  dall’Amministrazione  allo  scopo  di assicurare  l’applicazione  dei  principi   di    gestione  finanziaria  e   della  contabilità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    controllo  interno  riguarda  le  fasi    di  preparazione,  di  adozione  e  di  esecuzione  degli  atti  amministrativi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    controllo    interno  presuppone    il   monitoraggio    della    realizzazione  degli  obiettivi  e   un    approccio  orientato  ai    rischi  dei  relativi   processi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Revisione  interna  Art.  21  32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  controllo  interno  dei  processi  amministrativi  e  finanziari  è    verificato,  di  regola  a  posteriori,  dalla  revisione  interna.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La    revisione  interna    è    l’attività  di  verifica  indipendente  e  obiettiva  per  valutare  e  migliorare  la  gestione  dei    rischi    e    il   controllo  dei  processi  amministrativi,  finanziari  e  informatici  delle  entità  revisionate.  Il   Controllo  cantonale  delle   finanze  formula   delle  proposte  concrete  nell’ambito  dei  suoi  controlli.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il    Controllo  cantonale  delle  finanze  può  partecipare    all’elaborazione  di  normative    di  ordine  finanziario  e  amministrativo     e   può  essere  rappresentato  in  gruppi  di   lavoro  peritali  e  interdipartimentali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le    modalità  operative  della  revisione  interna  e    l’organizzazione  del  Controllo  cantonale  delle  finanze  sono  regolate  nello  specifico  regolamento  del  controllo  cantonale  delle  finanze.
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze
                            Art.  22  1  I  singoli  servizi  sono  in  primo  luogo  competenti    e    responsabili    dell’attuazione    del  controllo  interno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Dipartimento  delle    finanze  e    dell’economia  vigila  e    coordina  l’attività  di  controllo  interno    sui  processi  finanziari  dei  singoli   servizi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Controllo  cantonale  delle   finanze  è   responsabile  dell’attività  di revisione  interna.
                        
                        
                    
                    
                    
                Processi
                            Art.  22a  33  L’implementazione  o   la    modifica  di    processi   amministrativi,  finanziari  e informatici   tiene  conto  delle  normative  legali,  nonché  delle  esigenze    in  materia    di  controllo  interno    e  di  revisione  interna.  Sezione  2  Controllo  interno
                        
                        
                    
                    
                    
                Oggetto
                            Art.  23  Il   controllo   interno  comporta   la    verifica  degli  aspetti  formale,   materiale  e contabile  degli  atti  amministrativi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Controllo  formale  Art.  24  Il   controllo  formale  consiste   nella   verifica:  a)  della  base  legale;  b)  della  procedura  stabilita  dalle    disposizioni  applicabili    ed  in  particolare    dei  visti  c)    concordanza  formale  fra  i   dati  della  proposta  di  atto  amministrativo  e    i   documenti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Controllo  materiale  Art.  25  Il   controllo  materiale  consiste  nella  verifica:  a)  di    una   base   legale   sufficiente;  b)  dei  principi  della     parsimonia,  dell’economicità,  della  causalità  e   della  dei  vantaggi  e   segnatamente:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  le    entrate:
                        
                        
                    
                    
                    
                32
                            Art.  modificato  dal  R    9.6.2015;  in    vigore   dal  16.6.2015  -  BU  2015,   306.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  Art.  introdotto  dal  R    9.6.2015;  in vigore  dal  16.6.2015  -  BU  2015,  306.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            -    dell’ammontare  e  in  particolare  se  gli  interessi    dello    Stato  sono  stati  salvaguardati;    se  le  aliquote    di  imposte,  tasse  e  emolumenti  sono  stati  applicati;  se  i  costi  per  la    fornitura  di    prestazioni   particolari   da   parte  dello  Stato  stati  integralmente   considerati;  se  le    pretese  sono  state  integralmente  e   tempestivamente  -   verifica  dell’incasso  ed  in particolare  se  sono  stati  incassati  eventuali  interessi  di    mora  e,  gli  abbandoni   di credito,  se  sono  fondati  su  una   decisione  giustificata;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  le    uscite:  -  o   prestazione  fatturata   corrisponde  alle  condizioni  stabilite;  c)   riscontro  sostanziale  dei  documenti  giustificativi;  d)   presa  in considerazione  delle   riduzioni,  quali   ad  esempio  la  compensazione,  i bonifici  e  sconti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Controllo  contabile  Art.  26  Il   controllo  contabile  consiste  nella  verifica:  a)  dell’indicazione   della  voce  contabile   alla  quale   l’entrata   rispettivamente  l’uscita  è  dell’assenza  di    doppio   pagamento  e   della  presa   in    considerazione  degli  acconti;  b)  le    uscite:  dell’effettiva  disponibilità  del  credito  a   preventivo  o a piano  finanziario;  34  c)  le    entrate:  se  l’incasso  corrisponde  ai    termini  e   alle  condizioni  stabilite  nella   pretesa.  VI.  Competenze  particolari
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Responsabilità  fatturazione   e   incassi  Art.  27  35  1  I  Dipartimenti  e  i   servizi  loro  subordinati    sono  responsabili  della  fatturazione  e  dell’incasso:  a)   importi  risultanti  dalle   decisioni   di loro  competenza  decisioni  da   loro  proposte  in  istanza;  b)   importi  esigibili  a titolo  di prestazioni  particolari  a   favore  di terzi;  c)   sussidi  e   contributi   esigibili   da   terzi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  Dipartimenti  e   i  servizi  sono  inoltre  responsabili  dell’aggiornamento  delle  tariffe  e delle  tasse  da  loro  applicate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La    Sezione  delle  finanze  è  competente  per  emanare  direttive  ai  servizi  dello    Stato  per  quanto  attiene  le    modalità   di    fatturazione,  incasso   e   restituzioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Incasso  elettronico  Art.  27a  36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per    incasso  elettronico  si  intende  la  ricezione  di  somme    provenienti  da    pagamenti  eseguiti  con   mezzi  elettronici  attraverso  Internet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’incasso  elettronico  è   effettuato  tramite  l’apposita   piattaforma  gestita   dalla  Sezione  delle  finanze.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   piattaforma  raccoglie   dagli  utenti  nome,   cognome,  ragione  sociale,   indirizzo,  numero  di    telefono,  indirizzo  di    posta  elettronica  e   gli ulteriori   dati  personali   necessari  all’erogazione   delle   prestazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Gli  utenti  eseguono   il   pagamento   tramite   un  fornitore  di    servizi  esterno,  che  elabora  i dati   relativi  al  pagamento,  comunica   alla  piattaforma  l’esito  delle  transazioni  e accredita  il   loro   importo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La    piattaforma  rende    accessibile  al  servizio  interessato    i  dati    necessari    all’erogazione    delle  prestazioni  acquistate  dall’utente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  I  dati   personali  sono  conservati  per  un  periodo  massimo  di    10  anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  La   sicurezza  è   garantita  da  adeguati  provvedimenti  tecnici  e   organizzativi,   secondo  lo stato  attuale  della  tecnica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Responsabilità  dei  pagamenti  Art.  28  I  Dipartimenti  e   per  delega  i  servizi  loro  subordinati  sono  responsabili  dei  pagamenti  a  terzi  e   in    particolare:  a)  l’ammontare   e   la    giustificazione  della  richiesta  di    pagamento  del  terzo  e,    se  del   caso,  o   riducono   la pretesa;  b)  o per   delega  decidono,   il   pagamento  attestando  l’esistenza  della   base  legale  e  credito  di preventivo  indicandoli  espressamente  nella  proposta  o nella  decisione;  c)  l’esecuzione  tempestiva  del  pagamento  tramite  la Sezione  delle  finanze.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Responsabilità  degli  inventari
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  Lett.  modificata  dal  R    9.6.2015;  in    vigore   dal   16.6.2015   -  BU  2015,   306.
                        
                        
                    
                    
                    
                35
                            Art.  modificato  dal  R    9.6.2015;  in    vigore   dal  16.6.2015  -  BU  2015,   306.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  Art.  introdotto  dal  R    29.9.2016;  in    vigore   dal  4.10.2016  -  BU  2016,  414.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  29  1  Gli  inventari  sono  tenuti   dai   seguenti   servizi:  a)  generali  del  Dipartimento  del  territorio  per  tutti  i beni  immobili   di proprietà   dello   Stato;  b)  della   logistica  per  gli  edifici,  gli arredamenti,  le    attrezzature   e   il materiale  per  i quali  responsabilità  non  è delegata   ad  altri  servizi;  c)  sistemi  informativi  per  le  apparecchiature   d’informatica,  i programmi  e   gli  impianti  di  per   i  quali  la responsabilità   non  è   delegata   ad   altri  servizi;  d)   automezzi   e   macchine  dello  Stato   per  gli  autoveicoli,  ad  eccezione  di    quelli  del  Corpo  Polizia;  e)   di    Polizia  per   il   materiale  ed  i  veicoli   ad   esso  affidati;  f)  37  g)  gli  altri   servizi   che   non  dipendono  dai  servizi   centrali  per   gli  acquisti  di    beni  mobili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  istituti,  le aziende  e gli  altri  servizi  sono  responsabili   dei  beni  in    loro  possesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ogni   servizio  competente   è   tenuto  a definire   delle   specifiche  direttive  sulla   tenuta  degli   inventari  che  dovranno  essere  approvate  dalla   Sezione  delle  finanze.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   Sezione   delle  finanze   è competente  per  definire   la    soglia  di    materialità  per  l’attivazione  a bilancio  degli  inventari   gestiti  localmente  ai sensi  dell’art.  5   cpv.  2.  38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Conservazione  dei  documenti  contabili  39  Art.  30  40  1  Le  unità  amministrative,  previa    digitalizzazione    e   relativo  inserimento  nel  gestionale,  conservano  i   documenti    contabili  cartacei  per  almeno    12  mesi.  Tali  documenti  devono  essere  originali  e   conservati  per  almeno  3   anni  qualora   l’originalità  esplichi  effetti   giuridici  a   seguito  di    norme  legislative  o   esecutive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    Sezione  delle  finanze  conserva  le  riproduzioni  dei  documenti  contabili  e  la  tenuta  della  contabilità  su  supporto  informatico   per  almeno  10  anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le    unità    amministrative  autorizzate  per  delega    speciale  alla  tenuta  della  contabilità  secondo  l’articolo  34    lettera    n)  LGF  conservano    i  documenti  contabili  e  la  relativa  contabilità  su  supporto  informatico  per  10  anni.    Per  i  documenti  contabili  cartacei    valgono    le  medesime  disposizioni  del  capoverso  1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le    unità  amministrative  competenti  sono  responsabili  dell’osservanza  delle  disposizioni  di  protezione  dei   documenti  che   rivestono   importanza  storica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La   distruzione  dei  documenti   contabili  originali  deve   avvenire  in modo  da   renderli  illeggibili  sotto  responsabilità  delle  unità  amministrative   preposte  alla  conservazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Accettazione  di  liberalità  e successioni  Art.  31  1  L’accettazione  di  liberalità    e   di  successioni    a   favore  dello  Stato  è  di  competenza  del  Consiglio  di    Stato;  le    liberalità  che  comportano  oneri   d’investimento,   di    gestione  o   di manutenzione  sproporzionate  al    loro  valore  economico,  storico  o culturale  sono  rifiutate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   proposte   dei  terzi  devono  essere  verificate  dall’istanza  competente   a   preavvisare  l’acquisto   a  titolo  oneroso  dell’oggetto  della  liberalità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Abbandono  amministrativo  dei  crediti  Art.  32  41  1  L’abbandono  amministrativo     di  un     credito,  e  la  conseguente  contabilizzazione  dell’importo  a   perdita,   è   di    regola  attestato  dall’esito   di una  procedura   esecutiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   Sezione  delle  finanze  è   competente  per  decidere   l’abbandono  amministrativo   dei  crediti   sino  ad  un  importo   massimo  di    fr.  4’000.  –   per  singolo  caso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   Divisione   delle  risorse  è   competente  per:  a)   l’abbandono  amministrativo  dei  crediti  oltre  fr.  4’000.–  e   sino  ad  un   importo  massimo  fr.  8’000.  – per   singolo   caso;  b)  l’importo  al disotto  del  quale  si    rinuncia   all’avvio  della  procedura  esecutiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il    Consiglio  di  Stato    è    competente  per  decidere    l’abbandono  amministrativo    dei  crediti  oltre  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8’000.–  per   singolo  caso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’abbandono   amministrativo  dei  crediti  non  preclude  un’eventuale  riavvio   della  procedura  d’incasso  qualora  il   debitore  sia  nuovamente  reperibile   o   solvibile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  Lett.  abrogata  dal  R    28.2.2018;  in    vigore   dal  2.3.2018   - BU  2018,  85.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  Cpv.  introdotto  dal  R    9.6.2015;  in    vigore  dal   16.6.2015   -  BU  2015,  306.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  Nota  marginale  modificata  dal  R    29.9.2016;  in    vigore  dal  4.10.2016  - BU  2016,  414.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  Art.   modificato  dal  R    28.8.2024;  in    vigore  dal   30.8.2024  - BU  2024,  198;   precedente  modifica:   BU  2015,
                        
                        
                    
                    
                    
                306.
                            41  Art.  modificato  dal  R    9.6.2015;  in    vigore   dal  16.6.2015  -  BU  2015,   306.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Sono  riservate  le    disposizioni  di    leggi   o regolamenti   speciali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Condono  dei  crediti  Art.  32a  42  1  Al  debitore  caduto  nel  bisogno,  per  il   quale  il   pagamento  di  quanto  dovuto    sarebbe  oltremodo  gravoso    e   al  quale  è   stato    concesso  un  condono  per  imposte  da  parte  della  Divisione  delle  contribuzioni,  per  il   tramite    dell’Ufficio  esazione  e   condoni,  può  essere  condonato  il   proprio  debito  nella  medesima  proporzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    domanda  di  condono,    motivata  per  scritto  e    corredata  dai  mezzi  di  prova    necessari,  va  presentata  alla  Sezione  delle  finanze.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La    Sezione    delle  finanze  è  competente  per  decidere  il   condono  dei  crediti    sino  ad  un  importo  massimo  di  fr.  4000.  –  per    singolo  caso,  sentita  l’unità  amministrativa  che    ha    emesso    la  fattura  oggetto  del  condono.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   Divisione  delle  risorse  è competente  per   decidere   il condono  dei  crediti  oltre  fr.  4000.–  e sino  ad  un  importo   massimo   di    fr.  8000.–  per  singolo   caso,   sentita  l’unità  amministrativa  che  ha  emesso  la  fattura  oggetto   del  condono  nonché  sentita  la    Sezione  delle  finanze.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il   Consiglio   di  Stato   è   competente  per  decidere  il condono  dei  crediti  oltre  fr.  8000.  – per  singolo  caso,  sentita  l’unità  amministrativa   che  ha  emesso  la    fattura  oggetto  del  condono,  la    Divisione   delle  risorse  nonché  la    Sezione  delle  finanze.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Contro  la    decisione  di    condono  è   data  facoltà  di    reclamo  entro  30  giorni   all’autorità  di    condono   e  contro  la  decisione  su  reclamo  è    data  facoltà  di  ricorso  entro    30  giorni  al  Tribunale  cantonale  amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Il   debitore  che,  intenzionalmente  o   per  negligenza,  ottiene  un   condono   ingiustificato,  è   punito   con  la  multa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  La   multa  equivale  di    regola  all’importo  condonato  in    modo   ingiustificato.  In    caso   di    colpa  lieve,  può  essere  ridotta  fino  a un  terzo  e,    in caso  di    colpa  grave,  aumentata  fino  al    triplo  dell’importo  condonato  in  modo  ingiustificato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Sono  riservate  le    disposizioni  di    leggi   o regolamenti   speciali.  VII.  Disposizioni  abrogative  e finali  Art.  33  ...  43
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazioni
                            Art.  34  1  È  abrogato    il   regolamento  di  applicazione    della  legge    sulla  gestione  finanziaria  dello  Stato  del  26  giugno  1990.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   presente  regolamento  è pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e   degli  atti   esecutivi   ed   entra  immediatamente  in vigore.  44  Pubblicato  nel   BU  2005  ,  1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  Art.  introdotto  dal  R    9.6.2015;  in vigore  dal  16.6.2015  -  BU  2015,  306.
                        
                        
                    
                    
                    
                43
                            Art.  abrogato  dal  R    9.6.2015;  in    vigore  dal  16.6.2015  -  BU  2015,  306.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  Entrata  in    vigore:  4   gennaio  2005  -  BU  2005,  1.