Regolamento di applicazione della legislazione federale sulla protezione dai pericol... (813.660)
Regolamento di applicazione della legislazione federale sulla protezione dai pericol... (813.660)
Regolamento di applicazione della legislazione federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori nell’ambito dell’utilizzo dei solarium e dei prodotti per scopi estetici
Regolamento di applicazione della legislazione federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori nell’ambito dell’utilizzo dei solarium e dei prodotti per scopi estetici (RLRNIS) del 5 giugno 2024 (stato 7 giugno 2024) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori del 16 giugno 2017 (LRNIS); vista l’ordinanza concernente la legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori del 27 febbraio 2019 (O-LRNIS); vista la legge per la promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (LSan), in particolare l’articolo 23, decreta:
Oggetto
Art. 1 1 Il presente regolamento disciplina l’applicazione della legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori del 16 giugno 2017 (LRNIS), nonché delle disposizioni delle sezioni 1 e 2 dell’ordinanza concernente la legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori del 27 febbraio 2019 (O-LRNIS).
2 Esso si applica all’utilizzo dei solarium e dei prodotti per scopi estetici secondo l’elenco dell’allegato
2 numero 1 dell’O-LRNIS.
Autorità competente Art. 2 1 Il Dipartimento della sanità e della socialità, per il tramite dell’Ufficio di sanità, applica quanto previsto dalla LRNIS e dall’O-LRNIS negli ambiti di propria competenza e coordina i rapporti con l’autorità federale.
2 A tale scopo l’Ufficio di sanità può avvalersi della collaborazione dell’Ufficio del medico cantonale e de ll’Ufficio del farmacista cantonale.
Attestato di competenza Art. 3
1 Chi esegue i trattamenti nell’allegato 2 numero 1 dell’O-LRNIS deve essere in possesso dello specifico attestato di competenza, secondo quanto previsto dalla legislazione federale.
2 L’attestato di competenza che autorizza l’esecuzione di trattamenti secondo l’allegato 2 numero 1 dell’O-LRNIS deve essere esposto in modo ben visibile nel proprio ambulatorio da colui che l’ha ottenuto.
Controlli e provvedimenti amministrativi Art. 4 1 L’Ufficio di sanità è competente per l’esecuzione degli articoli 8 e 9 LRNIS.
2 Per l’esecuzione dei compiti di cui al capoverso 1 l’Ufficio può eseguire in ogni momento e senza preavviso controlli. All’Ufficio devono inoltre essere fornite gratuitamente tutte le informazioni necessarie, messi a disposizione tutti i documenti necessari e garantito l’accesso ai locali.
Contravvenzioni
Art. 5 Le infrazioni di cui all’articolo 13 LRNIS sono perseguite dall’Ufficio di sanità, riservati i casi particolarmente gravi che sono perseguiti dal Ministero pubblico.
Emolumenti
Art. 6 1 Per i controlli misure possono essere riscossi emolumenti. Gli emolumenti sono calcolati in base al tempo impiegato. La tariffa oraria ammonta a 90–200 franchi a seconda delle conoscenze specifiche richieste e del livello di funzione del personale incaricato.
2 Per i controlli che non danno adito a contestazioni non sono riscossi emolumenti.
Entrata in vigore
Art. 7 Il presente regolamento entra immediatamente in vigore 1 . Pubblicato nel BU 2024 , 136.
1 Entrata in vigore: 7 giugno 2024 - BU 2024, 136.