Legge sulle tariffe per le operazioni nel Registro fondiario
                            Legge  sulle  tariffe  per  le operazioni  nel Registro fondiario  (LTORF)  1  del  16  ottobre  2006  (stato  17  maggio   2024)  IL    GRAN  CONSIGLIO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visto  il   messaggio  5 luglio  2005  n.    5675  del  Consiglio  di    Stato;  visto  il   rapporto  4 ottobre  2006  n.    5675  R    della  Commissione  della   legislazione,  decreta:  Capitolo   I  Disposizioni  generali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obbligo  di percepire  la tassa  Art.  1  1  Gli  uffici   del  registro  fondiario  sono   tenuti  a   compiere  le    operazioni  di loro   competenza  solo  contro  pagamento  delle  tasse   previste  dalla   presente  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  uffici  sono  autorizzati  a chiedere  l’anticipo  sulle  tasse  dovute   al    momento  in cui  una  richiesta  è  presentata  per  l’iscrizione  e  a  respingere    la  richiesta  se  l’anticipo  non  è  versato  entro  il   termine  assegnato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Debitore  del   pagamento   della  tassa  Art.  2  Al  pagamento   delle  tasse  sono  tenuti,  in    solido   col   richiedente,  coloro   nel  cui   interesse   è  stata  fatta  la    richiesta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Genere  della  tassa  Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  tasse  per   le operazioni  nel   registro  fondiario  sono  proporzionali  e   fisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   tassa  proporzionale  si    applica  a tutte   le    operazioni  portanti   somme   determinate   o determinabili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   tassa  fissa  si    applica   alle  operazioni   non  portanti  somme  determinate   o   determinabili,  salvo  le  eccezioni  previste   dalla  presente  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Calcolo  della  tassa
                        
                        
                    
                    
                    
                a. In generale
                            Art.  4  Nella  determinazione  della  tassa  proporzionale  si calcola  la    somma  capitale  per  la quale  l’operazione  è   compiuta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  Tassa  proporzionale  Art.  5  1  La  tassa  proporzionale  è   calcolata  in    base   al    valore  della  contrattazione  di cui   è chiesta  l’iscrizione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  caso  di iscrizioni   di    trapasso  a   titolo  oneroso,  di    successione,   di    legato  o di    donazione,  il   valore  tassabile  non  è mai  inferiore  al    valore  ufficiale  di    stima  degli  immobili  trasferiti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  al momento  della  domanda  d’iscrizione  è   pendente  un’istanza  di    revisione   del  valore  ufficiale  di  stima,  fa    stato  il   valore  che  è   fissato  nella  decisione  su detta  istanza.  In    questo  caso,  l’istante   tenuto  a  versare  quanto  richiesto  dall’ufficio,  riservata  la  rifusione  dell’eventuale    differenza  risultante  dal  giudizio  definitivo  sulla  stima.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Alla   tassa  proporzionale  sono  pure  soggetti  gli  accessori.
                        
                        
                    
                    
                    
                Progressività
                            Art.  6  L’iscrizione  di    negozi  giuridici  giusta  gli  art.  11,  23  e   25  tra  gli stessi   contraenti   e   gravanti  gli  stessi  immobili  o   immobili   costituenti  un  solo  complesso,  sono  considerati  come  un  unico  negozio  giuridico  e   tassati  per   il   loro   valore  complessivo  quando:  -  viene  richiesta  contemporaneamente  o ad  un  intervallo  non  superiore  ad   un   mese,  o  -  viene  richiesta  entro  l’anno,  se l’ufficiale  ha  un  serio  motivo  di ritenere  trattarsi  di un  negozio  giuridico,  suddiviso  con  l’intenzione  di    sfuggire  alla  progressività.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Determinazione  della  tassa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Titolo  modificato   dalla  L   17.12.2014;  in    vigore  dal  10.2.2015  -  BU   2015,  36.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’Ufficio  del  registro  fondiario   procede  alla  determinazione  del  valore  dell’operazione  e  comunicazione  agli   interessati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   valore  dell’operazione  è   di regola   quello   risultante  dall’atto  notarile  o   dal  documento  giustificativo  per  il   trasferimento  della  proprietà.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’Ufficio   dei  registri  può   chiedere  documenti  comprovanti  il   valore  e fare  allestire   perizie  di    stima.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’Ufficio    dei  registri  può    stabilire  d’ufficio  il   valore  dell’operazione  quando    il   valore  indicato    dalle  parti  sia  inferiore  al  valore  reale;  il   valore    reale  corrisponde  al  valore  commerciale  del  fondo    sul  mercato  immobiliare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Contratti  di  appalto  Art.  8  Nel  caso  di  un  contratto  di  vendita,    o  di  altro  negozio  giuridico  economicamente  equivalente,  riferita   a   edifici  e   a   quote  di PPP  il   cui  prezzo  è   pagato  con   il   sistema  «chiavi   in mano»,  oppure  di  fondi  da  edificare   mediante  un  contratto  di  appalto,   la  tassa  –   in  caso  di connessità   tra  contratti  –   è   calcolata  sulla  somma  corrispondente  al    valore  del  terreno  sommato  al valore  del  prezzo  pattuito  nel   contratto  di appalto.
                        
                        
                    
                    
                    
                Risoluzione o rescissione del contratto per effetto di condizione risolutiva
                            Art.  9  Non  vi  è   restituzione  di  tassa  in  caso  di  risoluzione  o   di  rescissione  del  contratto    per  effetto  di    una  condizione  risolutiva   alla   quale  il   contratto  è vincolato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Applicazione  per  analogia  Art.  10  Gli  atti  soggetti  ad  iscrizione  che  non  sono  esplicitamente  contemplati  negli  articoli  seguenti  sono   tassati   con  le norme  previste  per  i  casi   affini.  Capitolo  II  Tasse  per   iscrizioni   di trapassi,  servitù,  annotazioni  e   menzioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   Trapassi  a   titolo  oneroso  e   permute
                        
                        
                    
                    
                    
                1. In generale
                            Art.  11  1  Per    l’iscrizione    di  un    trapasso    di  immobili  a  titolo  oneroso,  fatte  salve  le  eccezioni  previste  dalla   presente   legge,   sono  applicate  le    seguenti  aliquote:  a)  le    operazioni  dal  valore   imponibile  inferiore  a   fr. 2’000’000.–  viene  applicata  una  tassa  pari  b)  le operazioni  dal  valore   imponibile  superiore  a fr.  2’000’000.–   viene  applicata  una  tassa  pari
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13‰.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  l’iscrizione  delle  permute,  i  valori  dei  fondi  permutati  sono  addizionati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.    Casi   particolari
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  Tassa   ridotta  Art.  12  4  La  tassa  è quella  dell’art.  11,  ridotta  a   un  ottavo,  nei  seguenti   casi:  –  del  trapasso  dell’eredità   devoluta  a   un  solo  erede,  quando   il   valore  di stima  dei  fondi  fr.  20’000.  –;  –  della  divisione  di    una   comunione  ereditaria,  quando  il  valore  di    stima  dei  fondi  supera
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20’000.–;  –  del  trapasso   dalla  comunione  ereditaria  o   dall’erede  al    legatario;  –  a   seguito  di    scioglimento  di una  comproprietà,  se ognuno  dei  comproprietari  riceve  il   cui  valore  corrisponde   a quello  della   propria  quota;  –  di  immobili  tra  coniugi  per  pretese  riferite  al regime  matrimoniale  o a   indennità  contributi  straordinari    di  un  coniuge    al  mantenimento  della  famiglia,  oppure  a  pretese  sul  diritto  del  divorzio;  –  a   favore  di    persone  giuridiche   che  perseguono  uno  scopo  pubblico   o   di utilità  pubblica  cantone  o  di   interesse  nella  comunità     svizzera     o  fini     di  culto,  attinenti  immobili  e   durevolmente  destinati  a   tali   scopi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Tassa  proporzionale  del  5‰
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Art.  modificato  dalla  L 17.12.2008;  in vigore  dal  1.1.2009  -  BU   2009,  75.
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            Cpv.   modificato  dalla   L   20.9.2016;   in vigore  dal  1.1.2017  -  BU   2016,  447.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Art.  modificato  dalla  L 27.6.2012;  in    vigore  dal  1.1.2012  -  BU  2012,   470.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  13  5  Per  l’iscrizione  di    un  trapasso  di    eredità   ad  una  comunione  ereditaria,  di    valore  superiore  a  fr. 20’000.  –,    è   applicata  una  tassa  del  5‰  del  valore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  Tassa   proporzionale   dell’1,1%  Art.  14  6  Nel  caso  di  iscrizione  di  una    donazione,  inclusa  la  costituzione  di  una  fondazione,    è  prelevata  una   tassa  dell’1.1%  del   valore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  Ristrutturazioni  Art.  14a  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  trapasso  a   seguito  di ristrutturazioni  ai    sensi  degli  art.  8 cpv.  3   e   24  cpv.  3   e   3quater  della  legge  federale  sull’armonizzazione    delle  imposte  dirette  dei  Cantoni  e    dei    del  14  dicembre  1990  (LAID),  è imposto  con  l’aliquota  ridotta  a 1/8,  ritenuto  un   minimo  di  fr.  200.  –   e   un  massimo  di    fr. 3’000.–  per   ogni  singolo  trapasso  ma   non  oltre   fr. 20’000.  –   per   tutti  i  trapassi   oggetto  della  medesima  operazione   di    ristrutturazione  nel  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Qualora  nei   cinque   anni  seguenti  la    ristrutturazione  si    verifichino  le    condizioni  degli   art.  8 cpv.  3  bis  e  24   cpv.  3ter   e   3quinquies  della   LAID,  la    tassa  del  trapasso,   compreso  l’interesse  del  5%  annuo,  viene  recuperata,  dedotta    la  tassa  già  pagata.  L’autorità  fiscale  assicura    l’informazione  al  competente  Ufficio  del  registro  fondiario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Costituzione  e   modifica  PPP  Art.  15  8  1  La  costituzione  di  una   PPP  è   soggetta  a   una   tassa  di fr.  100.–   per   ogni   foglio   di  PPP  intavolato,  ritenuta  una  tassa  minima  di fr. 500.–.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   modifica  di un   foglio   di    PPP  è soggetta  a   una  tassa  di    fr.  30.–  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  Tassa  fissa  di  fr.  100.–  Art.  16  È   soggetta  ad  una  tassa  di    fr.  100.–  :  -  dei   limiti  di confine,   se i  fondi  appartengono   al  medesimo  proprietario,  riservate  le  del  diritto  federale  e cantonale;  -  e   la modifica   in    seno  ad  una  proprietà  coattiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  Tassa   fissa  di  fr.  50.–  Art.  17  La  modifica  dell’intestazione    di  una  comunione  ereditaria  a  seguito  di  rinuncia  od  estromissione  di    un  erede   è soggetta  ad  una  tassa  di    fr.  50.–.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)   Tassa  minima  di  fr.  30.–  Art.  18  9  Sono  soggette  ad  una  tassa  di fr. 30.–:  –  della  descrizione  del  foglio  di    PPP;  –  di    generalità,  della   ragione  sociale,  della  sede  sociale;  –  segnatamente:  personali  giusta  l’art.  959  CC,  o  restrizione  della   facoltà   di    disporre  (art.  960  CC);  –  (in  particolare,  art.  644,  805,   962  CC);  –  di    fogli  speciali   per  l’intavolazione   di    quote  di    comproprietà;  –  la  modificazione  e   la  variazione  di  qualsiasi  altra  iscrizione,  annotazione  o  –  di  successioni,  estromissioni,    divisioni  di  comunioni  ereditarie  quando  il   valore    di  dei   fondi   non   supera   fr. 20’000.–;  –  la cancellazione,  la    modificazione  e   la    variazione  di    qualsiasi  altra   iscrizione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    Iscrizione   dei  diritti   reali  limitati  Art.  19  1  È  applicata  una   tassa  da  fr. 50.–  a   fr.  500.  –   in    caso   di iscrizione  di    servitù.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’iscrizione   di    un  onere  fondiario   è   sottoposta  ad   una   tassa  del  5‰   sul  valore  dell’onere.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La    costituzione  di  diritti  di  superficie  per  sé  stanti  e    permanenti  a    favore  di  terze  persone,    e    il  rispettivo  trasferimento,   sono  sottoposti  ad  una  tassa  dell’11‰  sul  valore.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                5
                            Art.  modificato  dalla  L 17.12.2008;  in vigore  dal  1.1.2009  -  BU   2009,  75.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Art.  modificato  dalla  L 20.9.2016;  in    vigore  dal  1.1.2017  -  BU  2016,   447.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Art.  introdotto   dalla   L   26.2.2007;  in    vigore   dal  1.1.2007   -  BU  2007,  138.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Art.  modificato   dalla   L   17.12.2014;  in    vigore   dal  10.2.2015  -  BU  2015,  36;  precedente  modifica:  BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                75.
                            9  Art.  modificato  dalla   L   27.6.2012;  in vigore   dal  1.1.2012  - BU  2012,   470;  precedente  modifica:   BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                75.
                            10  Cpv.  introdotto  dalla  L 17.12.2008;  in    vigore   dal  1.1.2009  - BU  2009,  75.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In  caso  di fissazione  di un   canone  periodico,   l’imposizione  avviene   sulla  base  della  somma  delle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Capitolo   III  Pegni   immobiliari
                        
                        
                    
                    
                    
                1. In generale
                            a)  Tassa   minima  di  fr.  30.–  Art.  20  12  La  tassa  è di    fr.  30.–  in    caso  di:  –   di beni  gravati  da  un  pegno  immobiliare;  –  di  pegno  posteriore  (art.  903  CC)  nel  registro  dei  creditori  e    per  ogni  relativa  o   cancellazione;  –  di una  convenzione  che  dà  diritto  al  creditore  posteriore  di subentrare  nel  posto  rimasto  vacante;  –  o   riduzioni  di    iscrizioni  di pegni  immobiliari;  –  o   annotazione  di    cessione  di credito  e trasmissione  di    cartella  ipotecaria  registrale,  di usufrutto  o pegno   sulla   medesima;  –  di eredi  nel  debito  ipotecario  del  de  cujus  preceduto  dal  trapasso  successorio  della  –  o modifica  di    iscrizione  del  creditore   di    un  diritto  di pegno   a registro  dei  creditori   (non  riscossa  un’ulteriore  tassa  per  la radiazione  dell’iscrizione).  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Aumento  del   immobiliare   (estensione)  Art.  21  L’aumento  del  pegno  immobiliare  soggiace  alla  tassa    dell’1‰  calcolato  sul  valore  nominale  dell’iscrizione   nel   registro  fondiario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  Trasformazione   di ipoteca  in cartella   o   viceversa  Art.  22  14  La  tassa  per  la  trasformazione  in  un’altra  forma   di  pegno  immobiliare  (ipoteca,   cartella  ipotecaria  documentale,  cartella  ipotecaria  registrale),  è   di    fr. 100.–   per  ogni  operazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                2. Ipoteche
                            a)  Tassa   per  le ipoteche  Art.  23  15  Per  le  ipoteche,  la  tassa  d’iscrizione  nel  registro    è   pari    al  5‰    del  valore;    la  tassa  per  l’iscrizione  di un’ipoteca  legale  del  CC  è   dell’1‰.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Ipoteche  legali  di  diritto  pubblico  Art.  24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  La  tassa   per   l’annotazione  e   l’iscrizione  di    un’ipoteca  legale   di diritto  pubblico   è di    fr.    20.–  ,  escluse  aliquote  mitigate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.    Cartelle  ipotecarie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  Tassa   per  le cartelle  ipotecarie  Art.  25  17  Per  le    cartelle  ipotecarie  di qualsiasi   tipo  la    tassa  d’iscrizione   nel  registro  è   pari   al 7‰  del  valore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Iscrizione   di  modifiche   di  rapporti  giuridici  nella  cartella   ipotecaria  Art.  26  18  La  tassa  per    l’iscrizione  di  ogni    modificazione  dei  rapporti    giuridici  (pagamento    in  acconto,  alleviamento  del  debito,  liberazione  del   pegno,  ecc.)  e   per  la cancellazione  del  titolo   è   di  fr.  30.–.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Cpv.  introdotto  dalla  L 27.6.2012;  in vigore  dal  1.1.2012  - BU  2012,  470.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Art.  modificato  L   27.6.2012;  in    vigore   dal  1.1.2012  -  BU  2012,  470;  precedente  modifica:   BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                75.
                            13  Frase  introdotta  dalla  L 17.12.2014;  in    vigore   dal  10.2.2015  - BU  2015,  36.
                        
                        
                    
                    
                    
                14
                            Art.  modificato  dalla  L   27.6.2012;  in vigore   dal  1.1.2012  -  BU  2012,  470.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Art.  modificato  L   27.6.2012;  in    vigore   dal  1.1.2012  -  BU  2012,  470;  precedente  modifica:   BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                75.
                            16  Art.  modificato  L   27.6.2012;  in    vigore   dal  1.1.2012  -  BU  2012,  470;  precedente  modifica:   BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                75.
                            17  Art.  modificato  L   27.6.2012;  in    vigore   dal  1.1.2012  -  BU  2012,  470;  precedente  modifica:   BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                75.
                            18  Art.  modificato  dalla  L   17.12.2008;  in    vigore  dal  1.1.2009  -  BU  2009,   75.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.    Trasporto  di  pegni  Art.  26a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Il  trasporto  di  pegni  immobiliari  conseguente  alla  costituzione    di  PPP    come  pure  al  frazionamento  di    un  fondo,  è   soggetto  ad  una  tassa  da  fr. 100.  –   a fr.  1’000.–.  Capitolo  IV  Altre   operazioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Iscrizione  provvisoria  (art.  961  CC  )  e   iscrizione   definitiva  Art.  27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per   l’iscrizione  provvisoria  la    tassa  è   di    fr.  50.–.  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Quando  l’iscrizione  provvisoria  è    dichiarata  definitiva  per  accordo  delle    parti  o    per  sentenza  giudiziaria,  viene  applicata  la  tassa  ordinaria  prevista  per    l’operazione;    rimangono    riservate    le  disposizioni  di    cui   agli  art.  23  e   24.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21
                        
                        
                    
                    
                    
                Espropriazione
                            Art.  28  L’iscrizione  di    un  trapasso  a   seguito  di espropriazione  totale   o parziale   è   soggetto   ad  una  tassa  da   fr. 50.  –   a   fr.  200.  –.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Riunione  o divisione  di  fondi  Art.  29  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  tassa   per  la    riunione  e   la divisione  di fondi,   compresi   i fogli  di PPP,  se  l’operazione  non  è   connessa  con  un’altra  operazione   sottoposta   a   tassa,  è   di    fr.  150.  –.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  caso  di  divisione  è    dovuta  anche  una  tassa  aggiuntiva  di  fr.  100.–  per  ogni  nuovo  fondo  intavolato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rilascio  di  estratti  Art.  30  1  Il  rilascio  di singoli   esemplari   di  estratto   dal  registro   fondiario  definitivo  è   soggetto  ad  una  tassa  di    fr.  20.–  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  estratti  del  libro   mutazioni,  servitù  e   diritti   di    pegno  immobiliare   del  registro  fondiario  provvisorio  sono  soggetti  ad  una  tassa  da  fr.  20.–   a   fr.  50.–.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  È   riservata  una  divergente  regolamentazione   riguardante  le tasse  per  il   rilascio  di estratti  in forma  elettronica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Accesso  banca  dati  registro  fondiario  informatizzato  Art.  30a  24  Per  la  consultazione    e   l’accesso  alla  banca  dati  del  registro  fondiario  informatizzato  è  prelevata  una   tassa  annua  fissata  dal  Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Comunicazioni  ufficiali  Art.  31  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  comunicazioni  d’ufficio  sono  soggette  ad  una  tassa  di fr.  30.–  .  Il   relativo  importo  è   dovuto  dall’interessato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Quelle  mediante   pubblicazioni  ufficiali   ad   una  tassa  equivalente  alla  copertura  dei  costi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Consulenze,  pareri   e   certificazioni  firme  Art.  32  26  S  ono prelevate le seguenti tasse:  -  la    certificazione  di una  firma  fr.  30.–  ;  -  informazioni,  pareri  e   perizie   giuridici  e per  l’esame  preliminare  di documenti  giustificativi,  fr.  100.–  a  fr.  250.  –    all’ora.    La  tassa  prevista  è    aumentata  del  50%  se  l’ufficio  tratta  la  con  urgenza;  -  ricerche  speciali  da  fr.  100.  –   a   fr.  500.  –.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rigetti  di richieste  d’iscrizione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Art.  modificato  dalla  L   17.12.2014;  in  vigore    dal  10.2.2015  -   BU  2015,  36;  precedente  modifica:    BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2012,  470.
                        
                        
                    
                    
                    
                20
                            Cpv.  modificato  dalla  L   17.12.2008;  in    vigore  dal  1.1.2009  -  BU  2009,   75.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Cpv.  modificato  dalla  L   27.6.2012;  in    vigore  dal  1.1.2012  -  BU  2012,   470.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  Art.  modificato  dalla  L   17.12.2014;  in  vigore    dal  10.2.2015  -   BU  2015,  36;  precedente  modifica:    BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2009,  75.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Cpv.  modificato  dalla  L   17.12.2008;  in    vigore  dal  1.1.2009  -  BU  2009,   75.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  Art.  introdotto  dalla  L   17.12.2008;   in vigore  dal  1.1.2009  - BU  2009,  75.
                        
                        
                    
                    
                    
                25
                            Art.  modificato  dalla  L   17.12.2008;  in    vigore  dal  1.1.2009  -  BU  2009,   75.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  Art.  modificato  dalla  L   17.12.2008;  in    vigore  dal  1.1.2009  -  BU  2009,   75.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  33  27  Per  il   rifiuto   di    un’iscrizione,   motivato  per   iscritto  e   con  l’indicazione  dei  termini   di    ricorso,  da  fr.  50.–  a   fr.  500.  –.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ispezione  di fogli  del  registro  Art.  34  28  L’ispezione  di uno  o più  fogli  del  registro  fondiario  provvisorio  o definitivo  è   soggetta  ad  una  tassa  di    fr.  20.–  ,  più  fr.  20.–  per  ogni   ora  supplementare  necessaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Iscrizioni  nell’esclusivo  interesse  di  enti  di diritto  pubblico  del  Cantone  Art.  35  29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  iscrizioni    richieste  nell’esclusivo  interesse  di  Comuni,    di  patriziati  e   di  altri  enti    di  diritto  pubblico  del  Cantone  sono  soggette  alla  tassa   secondo   gli  art.  11,  14,  23   e 25,   ridotta  a un  ottavo;  fatto  salvo  quanto  disciplinato  in caso  di    espropriazione  e le    esenzioni  dell’art.  36.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    trapasso    dell’integralità  degli  immobili  a    seguito  di  aggregazione,  separazione,  scioglimento,  ristrutturazione  (fusione,  scissione,  smembramento,  trasformazione)  in  seno  a   comuni,    patriziati,  parrocchie  o   altri  enti  di    diritto  pubblico   del  Cantone  e   loro  stabilimenti   è   soggetto  ad   una  tassa  di fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100.-.  Nel  caso  di    operazioni  attinenti  beni   destinati  all’esercizio  di un’attività  di    natura  in  concorrenza  con  i  privati   rimangono  applicabili  le    norme   generali.  Capitolo  IVa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  Spese
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Costi  di  cancelleria  Art.  35a  31  1  I  costi  di    cancelleria  connessi  con  le    operazioni  richieste  devono   essere  rimborsati  dal  debitore  del  pagamento  della   tassa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Ufficio   del  registro  fondiario   è incaricato   della  riscossione  di questi  costi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorità  di vigilanza  può  un  regolamento   sui  costi  di cancelleria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  il resto  si    applicano   per   analogia  le    disposizioni  precedenti.  Capitolo   V  Esenzioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Casi  di  esenzione  Art.  36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  Sono  esenti  da  tasse:  –  richieste  nell’esclusivo   interesse   dello  Stato;  –  delle  iscrizioni  provvisorie  e   delle  annotazioni  di  diritti  personali,  quando    sia  il termine  fissato  nell’annotazione   per  l’esercizio  degli  stessi   (art.   976  CC);  –  d’ufficio  di    pegni  immobiliari;  –  di restrizioni  della  facoltà  di    disporre  dipendenti  da  pignoramenti  e   dichiarazioni  fallimento  o   moratorie.  Capitolo  VI  Mezzi  di  ricorso  e   incasso   delle   tasse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Incasso  delle  tasse  Art.  37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  decisioni   dell’autorità  preposta  all’applicazione  della  presente  legge  sono  parificate  alle  sentenze  esecutive   ai    sensi  dell’art.   80  della  legge  federale  sull’esecuzione  ed   il fallimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’incasso  delle  tasse  per    le  operazioni  nel  registro  fondiario  è    curato  dagli    Uffici    del  registro  fondiario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   tasse   devono  essere  pagate  entro  30  giorni  dall’intimazione  della  bolletta,  riservato  il diritto  di  chiedere  gli  anticipi.  Sulla  tassa  rimasta   impagata  decorre   dal  termine  di    legge   per  il   pagamento  un  interesse  del    5%  annuo.    L’interesse  è   dovuto  anche  in  caso  di  pagamenti  dilazionati    o   rateali,  di  reclamo  o di    ricorso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’ufficio  competente  è   autorizzato  a   concedere  su  richiesta  eventuali  rateazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Prezzo  simulato
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  Art.  modificato  dalla  L   27.6.2012;  in vigore   dal  1.1.2012  -  BU  2012,  470.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  Art.  modificato  dalla  L   17.12.2008;  in    vigore  dal  1.1.2009  -  BU  2009,   75.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  Art.  modificato  dalla  L   12.3.2024;  in vigore   dal  17.5.2024  -  BU  2024,   131.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  Capitolo   introdotto  dalla  L   17.12.2014;  in    vigore  dal  10.2.2015  -  BU  2015,   36.
                        
                        
                    
                    
                    
                31
                            Art.  introdotto  dalla  L   17.12.2014;   in vigore  dal  10.2.2015  - BU  2015,  36.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  Art.  modificato  dalla  L   27.6.2012;  in vigore   dal  1.1.2012  -  BU  2012,  470.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  38  1  Se  il    prezzo  dichiarato    o  figurante  in  una    contrattazione  risulta  inferiore  a  quello  solidalmente  passibili   di una  multa  fino  a dieci  volte  l’ammontare  della   tassa  che  è stata  sottratta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   multa  è   applicata   dal   Dipartimento  competente;  contro   la decisione   è   dato  ricorso  nel  termine  di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  giorni  alla    Camera  di  diritto    tributario    del  Tribunale  di  appello,  il   cui    giudizio    è   definitivo;  sono  applicabili  le    disposizioni   procedurali  della  legge  tributaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’azione  per  le    contravvenzioni  previste  dal  presente  articolo  si prescrive  nel  termine  di 5   anni  dal  momento  dell’iscrizione  del   trapasso  nel  registro  fondiario.  La  pena  si prescrive   nel   termine  di    cinque  anni  dal  giorno   in    cui  la decisione  acquista  forza  di cosa  giudicata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La    prescrizione  è  interrotta  da  ogni  atto    documentato  d’inchiesta  e  da  ogni  decisione    penale  o  d’accertamento  da  parte  delle  competenti  Autorità  ed  è sospesa  per  un  periodo  massimo  di 10   anni,  quando  le    persone  responsabili  non  hanno  domicilio  in Svizzera.
                        
                        
                    
                    
                    
                Informazioni
                            Art.  38a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  autorità   amministrative  e i  funzionari   notificano   all’istanza   competente,  d’ufficio  o   su  richiesta,  le    informazioni  in    loro   possesso   occorrenti  per  l’applicazione  della   presente  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    autorità  penali  comunicano  d’ufficio  l’apertura  di  un’azione    penale  suscettibile  di  implicare  il  perseguimento  ai    sensi  dell’art.  38.
                        
                        
                    
                    
                    
                Reclamo
                            Art.  39  1  Contro  la  valutazione  dell’Ufficio     dei  registri  può  essere  presentato  reclamo     a  quest’ultimo,  nel  termine  di    trenta  giorni  dalla  comunicazione.  34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   procedura   di reclamo   è per  principio  gratuita.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ricorso
                            Art.  40  35  1  Contro  la  decisione  su  reclamo    è  dato  ricorso  al  Dipartimento;  è  in  facoltà  del  Dipartimento  di    assumere,  anche  d’ufficio,  tutte  le informazioni  ritenute  opportune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Quando  il   ricorso  è  infondato,  il  Dipartimento    può    accollare    ai  ricorrenti  le  spese  e  una  tassa  di  giudizio  fino   a   fr.  1’000.–.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Contro  la    decisione  del  Dipartimento  è dato  ricorso  alla  Camera  di diritto  tributario   del  Tribunale  di  appello;  sono   applicabili   le disposizioni  procedurali  della  legge  tributaria.  Capitolo   VII  Disposizioni  finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  e abrogazioni  Art.  41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Trascorsi  i  termini  per   l’esercizio  del  diritto  di    referendum,  la    presente   legge  è   pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e   degli  atti  esecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato   fissa   la    data  dell’entrata  in    vigore.  36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   decreto   legislativo  che  stabilisce  la    tariffa   per  le    operazioni  nel  registro  fondiario  (del  9   settembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1941  e   successive  modificazioni),  Testo  unico  del  21  luglio  1966,   è   abrogato.  Pubblicata  nel   BU  2006  ,  564.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  Art.  introdotto  dalla  L   27.6.2012;   in    vigore  dal  1.1.2012  -  BU  2012,   470.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  Cpv.  modificato  dalla  L   24.9.2013;  in    vigore  dal  1.3.2014  -  BU  2013,   473.
                        
                        
                    
                    
                    
                35
                            Art.  modificato  dalla  L   24.9.2013;  in vigore   dal  1.3.2014  -  BU  2013,  473.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  Entrata  in    vigore:  1°  gennaio  2007  -  BU  2006,  569.