Regolamento di applicazione della legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore
                            Regolamento  di applicazione  della  legge  sulle   imposte  e tasse   di circolazione   dei veicoli  a  motore  del   1° dicembre   1992  (stato  1°  maggio  2024)  IL CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  richiamata  la    legge  sulle  imposte   e   tasse  di circolazione  del  9   febbraio  1977   e   relative  modifiche,  decreta:  TITOLO  I  Imposte  di circolazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorità  competente  Art.  1  Il  Dipartimento  delle  istituzioni,  Sezione  della     circolazione  (in   seguito:     Sezione  circolazione)  è   l’autorità   competente   a prelevare  le    imposte   di    circolazione.  Art.  1a,  1b  ...  1  Art.  1c,  1d,  1e  ...  2  Art.  1f  ...  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Esonero  dall’imposta   di circolazione  Art.  2  La  Sezione  della  circolazione    concede  l’esonero  parziale    o  totale  dell’imposta    di  circolazione  per   i  veicoli:  4  a)   Stato  b)   Corpi  pompieri  c)  alla  protezione  civile  d)   Corpi  di    polizia  comunale  e)   posti  consolari   consoli   generali,  consoli,  vice-consoli  o   agenti  consolari  di carriera   impiegati  consolari   di    carriera,  in    possesso  della   carta  d’identità  rilasciata   dal  Dipartimento  degli  affari  esteri  f)   infermi  di    modeste  condizioni  finanziarie  g)   Associazioni  samaritane  destinate  al    servizio  di    autoambulanze  h)   Società  di salvataggio  destinate  agli   interventi   di    pronto  soccorso  i)  Enti  o   Associazioni  senza  scopo  di    lucro  destinati  a servizi  di    pubblica   utilità  l)   con  tecniche   di    trazione  o   combustibili  alternativi  che  permettono  una  migliore  efficienza  e   ambientale,  ad  eccezione   delle  automobili  e delle  automobili  pesanti.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tecniche  di  trazione   o combustibile  alternativi  Art.  2a  6  1  I  seguenti  tipi  di veicoli,  ad  eccezione   delle   automobili  e   delle   automobili  pesanti,  sono  esonerati  dall’imposta  di    circolazione:  7  a)  elettrici,   al    100%;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Art.  abrogati  dal  R    20.12.2023;  in    vigore  dal  1.1.2024  -  BU  2023,   410;  precedenti   modifiche:  BU  2008,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            659;  BU  2013,   548;   BU  2022,  325.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Art.  abrogati  dal   R    17.12.2013;  in    vigore   dal  1.1.2014   -  BU   2013,   548;   precedente  modifica:   BU  2008,
                        
                        
                    
                    
                    
                659.
3
                            Art.  abrogato  dal  R    21.12.2022;  in    vigore  dal   1.1.2023   -  BU  2022,   325;  precedenti  modifiche:  BU  2008,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            659;  BU  2013,   548.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Frase   modificata  dal  R   24.4.2024;  in    vigore   dal  1.5.2024   - BU  2024,  112;   precedenti   modifiche:  BU  2013,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            548;  BU  2023,   410.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Lett.  modificata  dal  R    24.4.2024;  in    vigore  dal  1.5.2024  - BU  2024,  112;   precedenti  modifiche:   BU  2008,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            659;  BU  2023,   410.
                        
                        
                    
                    
                    
                6
                            Art.  modificato  dal  R    17.12.2013;  in    vigore   dal  1.1.2014  -  BU  2013,   548;  precedente  modifica:   BU  2008,
                        
                        
                    
                    
                    
                659.
                            7    Frase  modificata  dal  R    20.12.2023;  in    vigore   dal  1.1.2024   -  BU  2023,   410.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  ibridi  con  elettrico,  al    50%;  c)  a   gas  naturale  o   GPL  la    cui  prima  immatricolazione  è   successiva  al    31   dicembre   2008,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25%.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’imposta  dei   veicoli   ibridi  viene  calcolata   secondo   la potenza  più  elevata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Infermi  di  modeste   condizioni  finanziarie:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  Definizione  Art.  3  Sono  considerati  infermi  di    modeste   condizioni  finanziarie,   secondo   l’art.  6   lett.   c)  della  legge,  quelle   persone  che  a causa  di una  menomazione   o   durevole  infermità  necessitano  per  i loro  spostamenti  di un  veicolo  a motore  ed  il cui   reddito  determinante  non  supera   i limiti  per   il diritto  ai  sussidi  stabiliti   dalla  legge   cantonale  sull’assicurazione  obbligatoria  contro  le    malattie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Istanza  e   documentazione  Art.  4  Chi  intende  beneficiare  dell’esonero  per  il   proprio  veicolo    deve  presentare  istanza  su  apposito  formulario  alla  Sezione  circolazione,  allegando:  a)    certificato  medico  attestante  l’infermità    del  richiedente  nonché    la  sua  necessità  di  dover  per    normali  suoi  spostamenti  del  mezzo  di  locomozione  per  il   quale  ha  chiesto  b)    dichiarazione    della  competente  Cassa  Malati  attestante  che    il  richiedente    beneficia    dei  previsti   dalla   legge  cantonale   sull’assicurazione   obbligatoria  contro  le malattie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Targhe  temporanee
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  Imposta   di  circolazione  Art.  4a  10  1  Per    il   rilascio    delle  licenze  e    targhe  temporanee  sono  previste,  oltre  ai  premi  per  l’assicurazione  obbligatoria   ed  un  importo  di    base  di    fr.  30.–,   le    seguenti  imposte   di    circolazione:  Per  la  durata  di  Motoveicoli  /  macchine  da  lavoro  Autoveicoli  peso  sino  a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  q   a   pieno  carico  Autocarri  /  autobus  del  peso  oltre  35  q   a   pieno  carico
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24   ore  fr.  10.–  fr.  25.–  fr.  30.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48   ore  fr.  15.–  fr.  30.–  fr.  45.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            72   ore  fr.  20.–  fr.  35.–  fr.  60.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            96   ore  fr.  25.–  fr.  40.–  fr.  75.–  Per  un   ulteriore  periodo   di 24  ore,  oltre   le    96  ore  fr. 15.  –  fr.  30.–  fr.  45.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   licenze  e   le    targhe  temporanee  per  i  veicoli  agricoli  sono  esenti  da  imposta   di circolazione.  Per  i  rimorchi  è   dovuta  l’imposta  di    circolazione  stabilita  per  il   veicolo  trainante.  Non   è   tuttavia  prelevato  il  premio  per   l’assicurazione  responsabilità  civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  importi  di  cui  al  cpv.   1   devono  essere  versati  al  momento  del  ritiro  delle  targhe.  Se   il   rilascio  avviene  da  parte  di    una  polizia  comunale  l’importo  della  tassa  base  spetta  al    Comune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Deposito  di  garanzia  Art.  4b  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Chi  chiede  la    licenza  temporanea  deve  depositare  fr.  200.  –   a   titolo  di garanzia:  12  a)  –   se si    tratta   di viaggi  in    Svizzera;  b)  –   se si    tratta   di viaggi  all’estero.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    somma  depositata  è   restituita  integralmente  soltanto    se  le  targhe    sono  consegnate  alla  data  della  loro  scadenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  Supplementi  Art.  4c  13  1  Chi  non   restituisce  le    licenze  e le    targhe   di    controllo  temporanee   entro  il  termine  stabilito,  è  tenuto  a   versare  i  supplementi  dell’imposta  di  circolazione  e   del  premio  di  assicurazione  come  previsto  dall’art.  21  cpv.   2 OAV.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  la licenza  e le targhe   di    controllo  scadute  non  sono  restituite,  la    Sezione  circolazione,   provvede  al  loro  formale  annullamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Cpv.   modificato  dal  R    21.12.2022;  in    vigore   dal  1.1.2023   -  BU  2022,   325.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Cpv.   modificato  dal  R    20.12.2023;  in    vigore   dal  1.1.2024   -  BU  2023,   410.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Art.  introdotto  dal  R    23.12.1996;  in vigore   dal  1.1.1997  -  BU  1996,  505.
                        
                        
                    
                    
                    
                11
                            Art.  introdotto  dal  R    23.12.1996;  in vigore   dal  1.1.1997  -  BU  1996,  505.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Frase  modificata  dal   R    19.12.2018;  in    vigore   dal  1.1.2019  - BU  2018,  472.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Art.  introdotto  dal  R    23.12.1996;  in vigore   dal  1.1.1997  -  BU  1996,  505.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  Perdita  o   furto  Art.  4d  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  In  caso  di    perdita  o   di    furto  di    una  o   di    ambedue  le targhe,  il   detentore   deve  notificare  il  fatto  all’autorità  di    rilascio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dall’importo  del  deposito  è   dedotta   la    somma  di fr. 100.  –   per  spese  di procedura,  di    annullamento  e  di ristampa.  TITOLO  II  Tasse  di  circolazione  CAPITOLO  I  Disposizioni   concernenti   i  conducenti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tasse  concernenti  i  conducenti,  competenza  e   importi  Art.  5  15  La  Sezione   circolazione  riscuote  le    seguenti  tasse:  a)  Esami  di    guida  Fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Esame  teorico  -  scritto  30.–  -  scritto  (OAut)  60.–  -  in    forma   singola  16  60.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Esame  pratico  -  cat.  A  120.–  -  cat.  A1  100.–  -  cat.  B,  BE,  B1,  C1E,   DE,   D1E,  F,  trasporto  professionale  di    persone  con  veicolo  leggero
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100.–  -  cat.  C, C1,  D,  D1,   CE,   Filobus  17  180.–  supplemento  in    aggiunta   alla  tassa  base  prevista  alla  cifra  2  20.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Supplemento  per  esame  effettuato  fuori   sede,   in  aggiunta  alla   tassa  base   prevista   ai    punti  2   e 3  da  20.–  a   100.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  Test  attitudinale  per   ammissione  alla   ripetizione   di  esami  130.–  18  b)  Licenze  di    condurre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Apertura  incarto:  20.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Rilascio:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  –   della  licenza  per  allievo  conducente  50.–  –   della  licenza  di    condurre  60.–  –   del   permesso   internazionale  di    condurre  o   rinnovo  50.–  –   della  licenza  per  allievo  conducente  o   della  licenza   di  condurre  in    sostituzione  di una  licenza   di    altri   Cantoni  o  federale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30.–  –   del   certificato  di capacità  per  conducenti  35.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Conversione  di    una  licenza  estera  ed  emissione:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  –   della  licenza  di    condurre  150.–  –   della  licenza  di    condurre  (categorie  professionali)  200.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Art.  introdotto  dal  R    23.12.1996;  in vigore   dal  1.1.1997  -  BU  1996,  505.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Art.  modificato  dal  R    24.4.2024;  in vigore  dal  1.5.2024  -  BU  2024,  112;  precedenti   modifiche:   BU  1996,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            505;  BU  2003,   120;   BU  2009,  678.
                        
                        
                    
                    
                    
                16
                            Cifra  modificata  dal  R    12.12.2012;  in  vigore    dal  1.1.2013  -   BU  2012,  586;  precedente  modifica:    BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2011,  515.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Cifra  modificata  dal  R    13.11.2013;  in  vigore    dal  1.1.2014  -   BU  2013,  450;  precedente  modifica:    BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2011,  515.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Cifra  modificata  dal  R    21.12.2016;  in    vigore  dal   1.1.2017  - BU  2016,  521.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Lett.  modificata  dal  R    18.3.2003;   in vigore  dal  1.4.2003  -  BU   2003,  120.
                        
                        
                    
                    
                    
                20
                            Cifra  modificata  dal  R    21.12.2016;  in    vigore  dal   1.1.2017  - BU  2016,  521.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Cifra  modificata  dal  R    21.12.2016;  in    vigore  dal   1.1.2017  - BU  2016,  521.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  Cifra  abrogata   dal  R    17.12.2013;  in    vigore   dal  1.1.2014  - BU  2013,  548.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  Rilascio  di    un’ulteriore  licenza  di    condurre  (duplicato  o  modifica,  ad  eccezione  del  cambiamento  di    indirizzo)  30.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  Emissione  di    un  duplicato   della   licenza  per  allievo  conducente  30.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  Modifica  della  licenza  per  allievo  conducente  o   del  permesso  internazionale  di condurre,  ad  eccezione   del  cambiamento  di    indirizzo  10.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  Aggiunta  nella   licenza  di    condurre  svizzera  di una  o   più  categorie  supplementari  sulla   base  di una   licenza  estera  60.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.  23  c)  Libretti  di    lavoro
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Rilascio  del  libretto   di    lavoro  24  20.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Decisione  ed  emissione  della  dispensa  di    compilazione  (art.  19  OLR)  30.–  CAPITOLO   II  Disposizioni  concernenti  i veicoli
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tasse  concernenti  i  veicoli,  competenza  e   importi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  Sezione  circolazione  Art.  6  25  La  Sezione   circolazione  riscuote  le    seguenti  tasse:  a)  Esami  dei   veicoli  Fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Motoveicolo  e   motoleggera  55.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Triciclo  e   quadriciclo  a motore  60.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3a.  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3b.  Slitta  a motore  60.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Monoasse  30.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  Monoasse  agricolo  30.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  Autoveicolo  leggero  (art.  11  cpv.  3 prima   frase  OETV)  80.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  Autoveicolo  pesante  (art.  11   cpv.  3   prima  frase  OETV)  150.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  Automobile  80.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.  Furgoncino  80.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.  Autobus  150.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11.  Autofurgone  80.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12.  Autocarro  150.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13.  Carro  a   motore  70.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14.  Carro  a   motore  agricolo  40.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15.  Trattore  150.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16.  Trattore  agricolo  40.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17.  Trattore  a   sella  leggero  80.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18.  Trattore  a   sella  pesante  150.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19.  Autoarticolato  leggero  170.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20.  Autoarticolato  pesante  210.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21.  Autosnodato  210.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22.  Macchina  semovente  130.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23.  Carro  di    lavoro  90.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24.  Carro  di    lavoro  agricolo  90.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25.  Veicolo  agricolo  combinato  40.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26.  Rimorchio  trainato  da  motoveicolo  o da  motoleggera  30.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27.  Rimorchio  trainato  da  veicolo  leggero  50.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28.  Rimorchio  trainato  da  veicolo  pesante  80.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29.  Semirimorchio  80.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Cifra  abrogata   dal  R    17.12.2013;  in    vigore   dal  1.1.2014  - BU  2013,  548.
                        
                        
                    
                    
                    
                24
                            Cifra  modificata  dal  R    25.11.2008;  in    vigore  dal   1.1.2009  - BU  2008,  678.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  Art.  modificato  dal  R    24.4.2024;  in vigore  dal  1.5.2024  -  BU  2024,  112;  precedenti   modifiche:   BU  1996,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            505;  BU  2008,   678;   BU  2012,  586;   BU  2014,   596.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30.  Supplemento  di    tassa  per  il   collaudo   di    un  veicolo  speciale,  di    un  veicolo  non   omologato  o  parzialmente  omologato  o che  ha  subito  delle  aggiunte  o   modifiche,  secondo  il   genere  del  veicolo  e  il   tempo  consacrato  da  20.–  a   500.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30a.  Supplemento  di    tassa  per  il   collaudo   di    un  veicolo  importato,  esonerato  dall’approvazione   del  tipo,  non  al  beneficio  di    privilegi  doganali,  secondo  il   genere  del  veicolo  e   il   tempo   consacrato  da  20.–  a   500.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31.  Supplemento  di    tassa  per  il   collaudo   di    un  veicolo  cisterna  adibito  al    trasporto  di merci  pericolose  50.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31a  Supplemento  per  collaudo  effettuato  fuori  sede,  in  aggiunta  alla   tassa  base   prevista   ai    punti  da  1   a 29  da  20.–  a   100.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32.  Misurazione  dei  rumori   o   controllo  dei  gas  di scarico  o  del   fumo,  secondo  il   genere  del  veicolo  ed  il  tempo  consacrato  da  20.–  a   500.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33.  Prova  di    frenaggio,  di    accelerazione,  di  decelerazione,  taratura  del   tachimetro,  ripartizioni  supplementari  di peso  o altri  controlli   tecnici  secondo  il   genere  del  veicolo,  le    apparecchiature  utilizzate  ed  il   tempo  consacrato  da  20.–  a   500.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34.  Ogni  pesatura  di    controllo  10.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35.  Conferma  di    riparazione  26  20.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36.  Conversione  tardiva  della  conferma  di    riparazione  in    collaudo  27  20.–  b)  Licenza  di    circolazione  28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Rilascio:  -  della  licenza  di    circolazione,  della  licenza  di circolazione  collettiva  o   della  licenza  di circolazione   per  un  veicolo  di  riserva  50.–  -  del  certificato  internazionale  per  autoveicolo,  rimorchio,  semirimorchio  o   rinnovo  40.–  -  della  licenza  di    circolazione  per  ciclomotori  29  20.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Rilascio:  -  del  certificato  di    capacità   per  conducenti  30  35.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Sostituzione  o   emissione  di un  duplicato:  -  della  licenza  di    circolazione,  della  licenza  di circolazione  collettiva,  della  licenza  di    circolazione  per   un  veicolo  di  riserva
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30.–  -  della  licenza  di    circolazione  per  ciclomotori  15.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Modifica  della  licenza  di circolazione,  della   licenza  di  circolazione  collettiva,   della  licenza  di    circolazione  per  un  veicolo  di    riserva  o   della   licenza   di    circolazione   per  ciclomotori  ad   eccezione  del  cambiamento  di    indirizzo.  31  20.–  c)  Targhe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Rilascio:  -  di    una   coppia  di    targhe  o relativa  ristampa  40.–  -  di    una   targa  singola  o relativa  ristampa  20.–  -  di    una   targa  di ciclomotore  10.–  -  di    targhe  CC  (tassa   d’uso)  30.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  Cifra  introdotta  dal  R    19.12.2018;  in vigore   dal  1.1.2019  -  BU  2018,  472.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  Cifra  introdotta  dal  R    19.12.2018;  in vigore   dal  1.1.2019  -  BU  2018,  472.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  Lett.  modificata  dal  R   21.12.2016;  in    vigore   dal  1.1.2017  -  BU  2016,  521;  precedente  modifica:   BU  2011,
                        
                        
                    
                    
                    
                515.
                            29  Cifra  modificata  dal  R    13.11.2013;  in    vigore  dal   1.1.2014  - BU  2013,  450.
                        
                        
                    
                    
                    
                30
                            Cifra  modificata  dal  R    19.10.2011;  in    vigore  dal   1.1.2012  - BU  2011,  515.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  Cifra  modificata  dal  R    21.12.2016;  in  vigore    dal  1.1.2017  -   BU  2016,  521;  precedente  modifica:    BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2008,  678.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            -  di    targhe  depositate
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1a  ...  33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1b  Per  la ristampa  urgente  di    una  targa  viene   percepito  un  supplemento  di    fr.  30.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1c  35  Cessione  delle  targhe,  all’interno  della   famiglia  (coniugi,  partner  registrati,  fratelli,  discendenti  in linea  retta)  supplemento  di  50.–  Cessione  delle  targhe,  negli   altri   casi  supplemento  di  120.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1d  Proroga  del  periodo  di deposito  della  targa,  all’anno  36  50.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1e  Mancato  ritiro  di    una  targa  acquistata  all’asta  o   a  prezzo  fisso  37  da  50.–  a   200.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Esame  e   decisione   concernente   il   sequestro  di    targhe  100.–  d)  Tassa  di    prima  immatricolazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Tassa  per  ogni  veicolo  alla  prima  immatricolazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  39  e)  Permessi  speciali  Permesso  unico  Fr.  Permesso  duraturo  annuale  Fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Tassa  base  per  l’emissione  di    un  permesso  speciale  in    deroga  alle  indicazioni  stabilite   dalle  leggi  o   segnali  20.  –  80.–  Nel  caso  si    rendesse  necessario  un  esame  tecnico,  la  Divisione  delle  costruzioni   preleva,  per  ogni  singolo  permesso:  -  casi  semplici   (esame  segnaletica,  geometria,  presenza  cantieri)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100.  –  -  casi  da  approfondire  (portanza  strutture  stradali)  300.  –  2000.–  -  in    casi   particolari  e   complicati,   come   pure  per  gli  eventuali  riesami  tecnici  in    casi   di    permessi  annuali,  verranno   fatturati  i  costi  effettivi   in base  al  tempo  impiegato.  40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Alla  tassa   base  sono  aggiunte  in    modo  cumulativo  le    seguenti  tasse:  -  per  la lunghezza  40.  –  240.–  -  per  la larghezza  50.  –  300.–  -  per  l’altezza  50.  –  300.–  -  per  il peso  50.  –  300.–  -  per  la pressione  sugli   assi  100.  –  -  per  lo sbalzo  anteriore  40.  –  240.–  -  per  lo sbalzo  posteriore  40.  –  240.–  -  per  il permesso   festivo  10.  –  60.–  -  per  il permesso   notturno  20.  –  360.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  Cifra  modificata  dal  R    13.11.2013;  in    vigore  dal   1.1.2014  - BU  2013,  450.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  Cifra  abrogata   dal  R    3.5.2017;  in    vigore   dal  5.5.2017  -  BU  2017,  128;   precedente  modifica:   BU  1996,
                        
                        
                    
                    
                    
                505.
                            34  Cifra  modificata  dal  R    25.11.2008;  in  vigore    dal  1.1.2009  -   BU  2008,  678;  precedente  modifica:    BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1996,  505.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  Cifra  modificata  dal  R    21.12.2016;  in  vigore    dal  1.1.2017  -   BU  2016,  521;  precedente  modifica:    BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1996,  505.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  Cifra  introdotta  dal  R    3.5.2017;  in vigore  dal  5.5.2017  -  BU  2017,   128.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  Cifra  modificata  dal  R    19.12.2018;  in  vigore    dal  1.1.2019  -   BU  2018,  472;  precedente  modifica:    BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2017,  128.
                        
                        
                    
                    
                    
                38
                            Cifra  modificata  dal  R    21.12.2016;  in    vigore  dal   1.1.2017  - BU  2016,  521.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39   Cifra   abrogata  dal  R    21.12.2016;  in    vigore   dal  1.1.2017  - BU  2016,  521.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  Cifra  modificata  dal  R    10.6.2005;   in vigore  dal  17.6.2005  - BU  2005,  192.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            -  per  le altre  eccezioni  non  elencate
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.  –  60.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Rilascio  di    un  permesso  speciale:  -  per  gatto  delle  nevi  o motoslitta  20.–  -  per  veicoli  agricoli   equipaggiati  di    calla  neve  20.–  -  per  veicoli  allegorici  20.–  -  per  veicoli  d’epoca  20.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Modifica,  sostituzione  del  permesso   speciale  o  emissione  del  duplicato  durante  la    validità   del  permesso  30.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Imprese  o   organizzazioni  private  Art.  7  Nell’ambito  della  loro  delega  per  gli  esami  successivi,    le  imprese  o  organizzazioni  riscuotono  la    tassa  corrispondente   al genere  di    veicolo  collaudato  fissata  nel  presente  Regolamento.  TITOLO   III  Disposizioni  diverse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tasse  diverse,  competenza  e   importi  Art.  8  La  Sezione   circolazione  riscuote  le    seguenti  tasse:  a)  Maestri  conducenti  e   scuole   di    guida  Fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Esame  di controllo  per   maestro  conducente  300.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Omologazione  di    una  sala  di teoria  200.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  Ispezione  periodica  o supplementare   di    una  scuola  di guida  fino  a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            200.–  44  b)  Informazioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Informazioni  sull’identità   del  detentore  di una  targa  o del  suo  assicuratore  5.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Altre  informazioni  10.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Abbonamento  forfettario   annuale  per  la    fornitura  di  informazioni  alle  compagnie  di    assicurazione   o  professionali  del  ramo,  secondo  contratto  da   10.  –  a 10000.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Ricerche,  analisi,  programmazioni  diverse,  statistiche  e   altre  comunicazioni  analoghe,  secondo  i  mezzi  utilizzati  ed  il   tempo  consacrato  da   10.  –  a   3000.–  c)  Tasse  diverse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Esame  e   decisione   concernente   una  manifestazione  sportiva  o   altro,  soggetta  ad  un’autorizzazione  secondo  l’art.   52  LCS  da   50.  –  a   1000.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Esame  e   decisione   concernente   il   rilascio  della  licenza  di    circolazione   collettiva  con  targhe  professionali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Sopralluogo  alla  sede  di    un’azienda  che  ha  fatto  richiesta  della  licenza  di circolazione  collettiva  con  targhe   professionali  o   che   è   già  titolare  di  tale  licenza  e   targhe  100.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Perizia  ordinata  dall’autorità  giudiziaria  penale  da  100.  –  a 10000.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  Dichiarazioni,  autorizzazioni  ed  attestazioni  diverse  da   10.  –  a   100.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  Tassa  di    richiamo  20.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  Fotocopie  diverse,  per  pagina  -.50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  Cifra  modificata  dal  R    19.10.2011;  in    vigore  dal   1.1.2012  - BU  2011,  515.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  Cifra  abrogata   dal  R    17.12.2013;  in    vigore   dal  1.1.2014  - BU  2013,  548.
                        
                        
                    
                    
                    
                43
                            Cifra  abrogata   dal  R    17.12.2013;  in    vigore   dal  1.1.2014  - BU  2013,  548.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  Cifra  modificata  dal  R    17.12.2013;  in    vigore  dal   1.1.2014  - BU  2013,  548.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45   Cifra   modificata  dal  R    21.12.2016;  in    vigore  dal  1.1.2017  -  BU  2016,   521.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  Corsi  di    formazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46  da   50.  –  a   1000.–  Art.  8a  47  Per  i  compiti  previsti  all’art.    23  del  regolamento  della  legge    cantonale  di  applicazione  della  legislazione  federale  sulla  circolazione    stradale    e   la  tassa  sul  traffico  pesante  del  2  marzo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1999,  l’Area  del  supporto  e del  coordinamento   della  Divisione  delle  costruzioni  preleva   le  tasse  e  fattura  le    spese  seguenti:  a)   tassa   di esame  da  un  minimo   di    fr.  50.–  ad   un  massimo   di fr. 2000.  – a   dipendenza   della  dell’incarto;  b)  alla  tassa    di  cui    alla  lettera  a),  per  casi    particolarmente    difficoltosi  nei  quali    si  necessari  sopralluoghi,  trasferte,  perizie    ecc.,  possono  essere    messe  a    carico    del  le    spese   effettive   in    base  al    tempo  impiegato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tassa  per  mancata   presentazione  Art.  9  48  1  Per   la    mancata   presentazione,  senza  valida   giustificazione,  agli   esami   di guida  ed  agli  esami  dei  veicoli,  può   essere   riscossa  l’intera  tassa  dovuta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nei  casi   in  cui  gli esami   di  guida  o   gli esami   dei  veicoli  non   possono  essere   svolti   per  cause  da  ascrivere  all’utente,  può  essere   riscossa   l’intera   tassa  dovuta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tassa  per  l’allestimento  della  licenza   di  condurre  Art.  10  1  All’emissione  della  licenza   per  allievo  conducente  viene  riscosso  l’importo  totale  delle  tasse  corrispondenti  alla  procedura  per  l’ottenimento  della  categoria  scelta   dall’interessato  (rilascio  della  licenza  per  allievo  conducente,  esame  teorico,  esame  pratico,  rilascio  della   licenza  di  condurre).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  l’interessato  non  completa  la    procedura   per  l’ottenimento  della  licenza  di    condurre  desiderata,  su  esplicita  richiesta  gli  viene  restituita  la    somma  corrispondente  alla  differenza  tra  l’importo   iniziale  versato  e   la    somma   delle   tasse  per  le    prestazioni   ricevute.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tassa  per  permessi  speciali  duraturi  Art.  11  1  La  tassa  annuale  per  permessi  speciali  è prelevata  in dodicesimi,  proporzionalmente   ai  mesi  che  intercorrono  dal  rilascio  del  permesso   alla  fine  del  periodo  di    computo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   frazioni  di    mese  contano  per  mese   intero.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rimborso  della  tassa  Art.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  In  caso  di  restituzione  anticipata  del  permesso  speciale,    è   rimborsato  l’importo  della  tassa  annuale  corrispondente  al    periodo   durante  il quale  il   veicolo  non  necessita  più  del  permesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   tassa  base  e le    frazioni  di    mese  non  sono  bonificate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Esonero  dalle  tasse  Art.  13  1  È  concesso   l’esonero  dalle   tasse  per  i  veicoli   dello  Stato.  49
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È    concesso  l’esonero  delle  tasse  per  il   rilascio  del  permesso  speciale  per  i  veicoli  di  enti  privati  chiamati  ad  intervenire   da   parte   di un’Autorità   cantonale.  TITOLO   IV  Disposizioni  finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norma  abrogativa  Art.  14  Il   presente  regolamento  abroga  il regolamento  di applicazione  alla   legge  sulle  imposte  e  tasse  di    circolazione  dei  veicoli  a motore  del   26  giugno   1984  e   successive   modifiche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  15  Il   presente  regolamento  è   pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi   e   degli  atti  esecutivi  ed  entra  in    vigore  il   1° gennaio  1993.  Pubblicato  nel   BU  1992  ,  407.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46  Cifra  introdotta  dal  R    19.10.2011;  in vigore   dal  1.1.2012  -  BU  2011,  515.
                        
                        
                    
                    
                    
                47
                            Art.  introdotto  dal  R    10.6.2005;  in    vigore   dal  17.6.2005  -  BU  2005,  192.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48  Art.  modificato  dal  R    13.11.2013;  in    vigore  dal   1.1.2014  - BU  2013,  450.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49  Cpv.  modificato  dal   R    24.4.2024;  in    vigore  dal   1.5.2024  - BU  2024,  112.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Allegato
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  Allegato   abrogato  dal  R    21.12.2022;  in    vigore   dal   1.1.2023  -  BU  2022,   325;   precedenti  modifiche:   BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2013,  548;  BU   2016,  522;  BU  2017,  479;  BU  2018,   472.