Regolamento per l’ottenimento del certificato d’abilitazione alla caccia
                            Regolamento  per  l’ottenimento   del  certificato  d’abilitazione  alla  caccia  del  13  gennaio  1993  (stato  29  marzo  2024)  IL CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  richiamati:  -  federale  sulla   caccia  e   la    protezione   dei  mammiferi  e   degli  uccelli  selvatici   del  20  giugno  (LCP);  -   sulla  caccia  e   la protezione  dei  mammiferi  e   degli  uccelli  selvatici  del  29   febbraio  (OCP);  -    sulla  caccia    e  la  protezione  dei  mammiferi  e   degli  uccelli  selvatici  dell’11  dicembre  -  sulla  caccia  e la protezione   dei  mammiferi   e degli   uccelli  selvatici  dell’11   luglio  in    particolare  l’art.  24,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  decreta:  Capitolo   primo  Norme  generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
                            Art.  1  Il   presente  regolamento  ha  lo  scopo  di assicurare  l’istruzione  dei  candidati   cacciatori  e  di  accertare   le    loro   conoscenze  teoriche  e   pratiche  per  poter   correttamente  esercitare  la    caccia.
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze
                            Art.  2  1  All’Ufficio   caccia  e   pesca  (in  seguito   UCP)   sono  affidate:  a)  del  presente  regolamento,   ad  eccezione  dei  compiti   espressamente  attribuiti  alla  esame;  b)  degli   esami  di abilitazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Alla    Commissione    esame  (in  seguito  Commissione)  compete  lo  svolgimento  e  la  vigilanza  degli  esami  di  abilitazione    e  la  relativa  valutazione;  alla  vigilanza  possono    collaborare    gli  agenti  della  polizia  della  caccia.  Capitolo  secondo  Organizzazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Organizzazione  interna  della   Commissione  Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  Commissione   designa   fra  i  suoi  membri   i  responsabili  delle  singole   sessioni  o prove  d’esame.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Presidente  della  Commissione   è designato   dal  Consiglio  di Stato.  Capitolo  terzo  Presupposti  per  l’ottenimento   del  certificato  d’abilitazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Domanda  per  l’ottenimento  del  certificato  di  abilitazione  Art.  4  1  Può  richiedere  l’ottenimento   del  certificato  d’abilitazione  colui  che:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  b)   svizzero  oppure  straniero   domiciliato  o   dimorante  (permesso   B)  in    Svizzera;  c)    del  diritto  di  cacciare,  al  momento  della    scadenza  del  termine  di  iscrizione  deve  scontare  un  massimo   di    2   anni;  d)  di iscrizione,  non  ha  subito  condanne  per  delitti  in    ambito   venatorio  in qualità  di    non
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    domanda    va  inoltrata  per  lettera  raccomandata  entro  il   31  dicembre    di  ogni  anno  tramite  formulario  ufficiale  da  richiedere  all’UCP,   allegando:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Ingresso  modificato   dal  R    3.7.2019;  in    vigore  dal  15.8.2019  -  BU  2019,   249.
                        
                        
                    
                    
                    
                2
                            Lett.  modificata   dal   R    3.7.2019;  in    vigore   dal  15.8.2019  -  BU  2019,  249;  precedente  modifica:  BU  2006,
                        
                        
                    
                    
                    
                325.
                            3    Lett.   introdotta   dal  R    27.3.2024;  in    vigore  dal  29.3.2024  -  BU  2024,   98.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)   fotografia   formato  passaporto  recente;  b)    della  ricevuta  di  versamento  del  premio    attestante  la  copertura  assicurativa  per  la  civile   per  una  somma  minima   di    fr. 2,0   mio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'UCP  verificata  la    ricevibilità  della  domanda,  invia  al richiedente   la    tessera  d'iscrizione,   il  materiale  teorico  e   l'elenco  delle   giornate   di    formazione  teorica  e pratica   obbligatorie  previste  all'art.  8   cpv.  1.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   tassa  d’iscrizione   è fissata  a   fr. 400.--,  oltre   al    costo  del  materiale   didattico  pari  a fr.  150.--.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rimborso  della  tassa  d’iscrizione  Art.  5  1  In  caso  di  rinuncia  per  motivi  di  forza  maggiore  e  quando    ne    sia  fatta    richiesta  documentata  all’UCP  entro  la  prima  giornata    di  formazione,  la  tassa  d’iscrizione  è  rimborsata  in  ragione  di fr. 350.--  (deduzione  di    fr.  50.--  per  copertura  delle  spese  amministrative).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’importo  di    fr.  150.--  (costo   del  materiale)   non  viene   rimborsato.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ottenimento  del  certificato  di  abilitazione  Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Il  certificato  di    abilitazione  viene   rilasciato  a   colui  che:  a)   partecipato   a tutte  le giornate  di    formazione,  di    cura  della   selvaggina   e di    lavoro  obbligatorie  all'art.  8;  b)   superato  l'esame   di    abilitazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Esclusione  dal  periodo  di  formazione  Art.  6a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  La  condanna  per    un  delitto  in  ambito  venatorio  durante    il   periodo  di  formazione  per  l’ottenimento  del  certificato  d’abilitazione  alla     caccia  comporta  l’immediata  esclusione  dal  programma  formativo  senza  alcuna   pretesa   di    rimborso.  Capitolo  quarto  Giornate  di  formazione,  di cura  della  selvaggina  e di  lavoro
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Giornate  di  formazione,  di  cura  della   selvaggina  e   di lavoro
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  definizione  Art.  7  10  Le  giornate  di  formazione,  di  cura  della    selvaggina  e    di  lavoro  obbligatorie  possono  comprendere  in  particolare    censimenti  diurni  e    notturni,  valorizzazione  biotopi,  aiuto  ai  posti  di  controllo,  tiro   e   maneggio  dell’arma,  trattamento  e   igiene  delle  carni,  giornate  teoriche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  organizzazione,   numero  delle  giornate,  tessera  di iscrizione  Art.  8  11  1  Le  giornate  di  formazione,  di  cura    della  selvaggina  e    di  lavoro  obbligatorie    sono  organizzate  dall’UCP,  il   quale  può   delegarne  il   compito  alla   Federazione  venatoria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    Federazione  e    le  singole  società  venatorie  possono    organizzare  delle  ulteriori  giornate  di  formazione  la    cui  frequenza   è   facoltativa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’UCP  fissa    annualmente  il    genere  e  il    numero    di  giornate  obbligatorie    per  ogni  candidato  cacciatore,  indicandole  sulla  tessera  d’iscrizione.  Capitolo   quinto  Esame  di  abilitazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ammissione  all’esame  di  abilitazione  Art.  9  1  È  ammesso  all’esame  di abilitazione   colui  che:  a)  di    una   tessera  personale  d’iscrizione  valida;  b)   svizzero  oppure  straniero   domiciliato  o   dimorante  (permesso   B)  in    Svizzera;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Cpv.   modificato  dal  R    12.3.1997;  in vigore   dal  14.3.1997   -  BU  1997,   157.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Cpv.  modificato  dal  R   4.11.2013;  in    vigore   dal  8.11.2013   - BU   2013,   442;   precedente  modifica:   BU   2013,
                        
                        
                    
                    
                    
                120.
                            6    Cpv.   modificato  dal  R    4.11.2013;  in vigore   dal  8.11.2013   -  BU  2013,   442.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Cpv.   modificato  dal  R    27.2.2013;  in vigore   dal  1.3.2013  - BU  2013,  120.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Art.  modificati  dal   R    12.3.1997;  in vigore   dal  14.3.1997  -  BU  1997,   157.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Art.  introdotto   dal  R    27.3.2024;  in    vigore  dal  29.3.2024  -  BU  2024,   98.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Art.  modificato  dal   R    4.11.2013;  in    vigore  dal  8.11.2013  - BU  2013,  442;  precedente  modifica:   BU  1997,
                        
                        
                    
                    
                    
                157.
                            11  Art.  modificato  dal  R   4.11.2013;  in    vigore   dal  8.11.2013  -  BU  2013,  442;   precedenti  modifiche:   BU  1997,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            157;  BU  1999,   50.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  del  diritto  di    cacciare,   la privazione   scade  entro  il   31   dicembre   dell’anno   in cui   viene  la richiesta;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  d)    partecipato  alle  giornate  obbligatorie  di  formazione,  di  cura  della  selvaggina  e  di  lavoro  all’art.  8,    ad  eccezione   della   giornata  al    posto  di controllo.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'iscrizione   all'esame  o alle   singole  sessioni   avviene  tramite  il modulo  online  e nei  seguenti   periodi:  –  scritto:  dal  15   febbraio  al    7   marzo  di    ogni   anno;  –  orale:   dal   1° al    7 maggio  di ogni  anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Validità  della   tessera   d’iscrizione  Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  La  tessera  d’iscrizione  perde  la sua  validità:  a)  5   anni  a   decorrere  dalla  data  d’emissione;  b)  di    bocciatura  di    quattro  sessioni   d'esame.  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Forma  e   contenuto   dell’esame  Art.  11  1  L’esame  comporta  una   sessione   scritta,   una  orale  e una  di tiro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   Commissione  fissa  al    momento  dell’iscrizione  le modalità  d’esame   di    ogni  singola  sessione.  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ad  ogni  sessione  il   candidato  deve  presentarsi  con  un  documento  di    legittimazione   valido.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tassa  in  caso  di  ripetizione  di una  sessione  d’esame  Art.  12  19  In  caso  di    ripetizione  di    una  sessione  d’esame,   sono  fissate  le    seguenti  tasse  d’iscrizione:  a)  la    ripetizione  della  sessione  scritta:  fr.  150.–  ;  b)  la    ripetizione  della  sessione  orale:  fr.  100.–;  c)  la    ripetizione  della  sessione  di tiro:  fr. 50.–.
                        
                        
                    
                    
                    
                Auditori
                            Art.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli  esami   non  sono  pubblici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Presidente,  sentito  il   parere  della  Commissione,   può  in    via  eccezionale  accordare  deroghe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sessione  scritta  Art.  14  20  La  sessione  scritta  comprende   domande  che  vertono  fra   l’altro  sui  seguenti  argomenti:  a)  sulla  caccia,  sulla  protezione  ambientale   e   sulla  protezione   animale;  b)  ecologici,  sistematica,  biologia  della   selvaggina  e   malattie;  c)  delle  armi  e   delle  munizioni,  nozioni  di    balistica;  d)  venatoria;  e)  ed  etica  venatoria  e   ausiliari  del  cacciatore;  f)  delle  carni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sessione  orale  Art.  15  1  Sono  ammessi  alla  sessione  orale   i  candidati  che  hanno   superato   la    sessione   scritta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   sessione  orale  comprende  una  o   più  prove  concernenti  fra   l’altro  i seguenti   argomenti:  a)  sulla  caccia,  sulla  protezione  ambientale   e   sulla  protezione   animale;  b)  ecologici,    sistematica  e  biologia  della    fauna,  malattie,  determinazione  dell’età  della  riconoscimento  delle   tracce  e   delle  impronte  degli   animali;  c)   venatoria,  equipaggiamento   del  cacciatore;  d)  bosco-selvaggina,  riconoscimento  e  prevenzione  dei  danni     alla  foresta  ed  cura  dei  biotopi;  e)  da   caccia;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Cpv.  modificato  dal  R   3.7.2019;  in    vigore  dal  15.8.2019  - BU  2019,   249;  precedenti  modifiche:   BU  1999,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50;  BU   2006,  325.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Lett.  introdotta   dal   R    27.3.2024;  in    vigore   dal  29.3.2024  -  BU  2024,  98.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Cpv.  modificato  dal  R    19.10.2022;  in vigore   dal  21.10.2022  - BU  2022,   249;   precedente  modifica:   BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1999,  50.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Cpv.  abrogato  dal  R    27.3.2024;   in vigore  dal  29.3.2024  -  BU  2024,   98;  precedente  modifica:  BU  2022,
                        
                        
                    
                    
                    
                249.
                            16  Art.  modificato  dal  R    28.1.2003;   in vigore   dal  31.1.2003   - BU  2003,  50;  precedente  modifica:  BU  1999,
                        
                        
                    
                    
                    
                50.
                            17  Cpv.  modificato  dal   R    19.10.2022;  in    vigore   dal  21.10.2022  -  BU  2022,   249.
                        
                        
                    
                    
                    
                18
                            Cpv.  modificato  dal   R    9.2.1999;  in    vigore  dal  12.2.1999  -  BU  1999,   50.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Art.  modificato  dal  R    23.2.2005;   in vigore  dal  25.2.2005  - BU  2005,  73.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Art.  modificato  dal  R    27.2.2013;   in vigore  dal  1.3.2013  -  BU  2013,  120.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  delle  carni;  g)  maneggio,  porto  e    manutenzione  dell’arma,  munizioni  e    balistica,    stima  delle  trappole.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sessione  di  tiro  Art.  16  1  Sono  ammessi  alla  sessione  di    tiro  i  candidati  che   hanno  superato  la sessione   orale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   sessione  di    tiro   comprende  una  o   più  prove  concernenti  in particolare:  a)   con   fucile  a palla;  b)   con   fucile  a pallini;  c)  e   porto  dell’arma.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   armi  e   i  sistemi  di    mira  devono  essere  conformi  alle  prescrizioni   vigenti  in    materia  di    caccia.
                        
                        
                    
                    
                    
                Convocazione
                            Art.  17  1  La  convocazione  alle  singole     sessioni     è  inviata  ad     ogni  candidato  per  lettera  raccomandata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   convocazione  al  tiro  può  essere  consegnata  direttamente  ai candidati  che  hanno   superato   la  sessione  orale.  Capitolo  sesto  Valutazioni
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenza
                            Art.  18  La  Commissione  per  decidere  sul  superamento  dell’esame.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sessione  scritta  Art.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  sessione  scritta  è   superata  se  il candidato  raggiunge  il punteggio  minimo   fissato  dalla  Commissione.  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   risultato  della  sessione   scritta   viene  comunicato  per  iscritto  al    candidato  entro  15  giorni  dalla  data  della  sessione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sessione  orale  Art.  20  22  1  La  prestazione    in  ciascuna  prova  orale  viene  valutata  da  almeno  due  membri    della  Commissione  esaminatrice    con  il   seguente  punteggio:  1   punto  (insufficiente);  2  punti  (debole),    3  punti  (sufficiente);  4   punti  (buono).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    sessione    orale  è  superata  se  il   candidato  raggiunge  il   punteggio  complessivo    minimo  fissato  dalla  Commissione  e se  in nessuna  prova  ottiene  il   punteggio   1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Al  candidato  non   è   concessa  la    partecipazione  alle   prove   rimanenti   qualora   in una  prova   ottenga  il  punteggio  1,    oppure  non  gli  sia  più  possibile   raggiungere   il   punteggio  complessivo  minimo   richiesto  per  il   superamento  della  sessione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In  caso    di  ripetizione  della  sessione    orale  il   candidato    deve  presentarsi  a  tutte  le  prove  fissate  quell’anno  dalla  Commissione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sessione  di  tiro  Art.  21  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  sessione   di    tiro  è   superata  se  per  ogni  singola  prova   si ottengono  i  punteggi   minimi  fissati  dalla   Commissione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di    bocciatura,  al    candidato:  a)   è   concessa   la    partecipazione   alle  prove  rimanenti;  b)    la  possibilità  di  ripetere  una  volta  tutta    la  sessione    di  tiro  nell’arco    della    stessa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  caso  di  ripetizione    della    sessione  di  tiro  il   candidato    deve  presentarsi  a  tutte  le  prove    fissate  quell’anno  dalla  Commissione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Presenza  e   comportamento  durante   la    sessione   d’esame  Art.  22  1  L’esame  è considerato  non  superato  se  il candidato  non  si è presentato   ad   una  sessione  d’esame  senza  una  valida  giustificazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Cpv.  modificato  dal   R    9.2.1999;  in    vigore  dal  12.2.1999  -  BU  1999,   50.
                        
                        
                    
                    
                    
                22
                            Art.  modificato  dal  R    9.2.1999;  in    vigore   dal  12.2.1999  -  BU  1999,   50.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Art.  modificato  dal  R    9.2.1999;  in    vigore   dal  12.2.1999  -  BU  1999,   50.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  Cpv.  modificato  dal   R    6.2.2007;  in    vigore  dal  9.2.2007   -  BU  2007,   53.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  deve  essere  inviata  per  lettera  raccomandata   all’UCP,  di regola  almeno  10   giorni   prima  della  data  prevista.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  candidati  che  denotano  un  comportamento  scorretto  durante  gli  esami    (ad  esempio  sorpresi    a  copiare  o   a   suggerire),  vengono  immediatamente  allontanati  e l’esame  è   considerato  non  superato.  Capitolo  settimo  Ricorsi,   norme  transitorie  e   finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Ricorsi
                            Art.  23  25  Contro  le    decisioni  della   Commissione  o del  suo  Presidente  può  essere  interposto  ricorso  al  Consiglio  di    Stato   entro  il   termine  di 30  giorni  dalla   notifica.  Art.  24-25  ...  26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  26  1  Il  presente    regolamento  viene  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale    delle  leggi  e   degli  atti  esecutivi  ed  entra  in vigore
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  immediatamente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  abroga    il  regolamento  dipartimentale    concernente  l’esame    dei  candidati    cacciatori  del  2  gennaio  1986.  Pubblicato  nel   BU  1993  ,  44.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  Art.  modificato  dal  R    18.2.2014;   in vigore   dal  1.3.2014  -  BU  2014,  120;   precedente  modifica:   BU  1997,
                        
                        
                    
                    
                    
                157.
                            26  Art.  abrogati  dal  R    12.3.1997;  in    vigore   dal  14.3.1997  -  BU  1997,  157.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  Entrata  in    vigore:  19   gennaio  1993  -  BU  1993,  44.