Regolamento sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti amministrativi
                            Regolamento  sulla  comunicazione  per  via   elettronica   nell’ambito  di procedimenti  amministrativi  (RCE-LPAmm)  del  10  gennaio   2024  (stato   1° febbario  2024)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visti  l’articolo  10  capoversi   2 e   3,    l’articolo  11  capoverso  2   e   l’articolo  18  della   legge  sulla  procedura  amministrativa  del  24  settembre  2013   (LPAmm),  decreta:  Capitolo  primo  Disposizioni  generali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Oggetto  e   campo   di applicazione  Art.  1  1  Il  presente   regolamento  disciplina  le  modalità  della  comunicazione   per  via   elettronica  tra  una    parte  e    un’autorità  amministrativa    nell’ambito    di  un    procedimento  retto  dalla  legge  sulla  procedura  amministrativa  del  24  settembre  2013  (LPAmm).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   presente  regolamento  è   applicabile  alla  comunicazione  di:  a)  scritti   in    vista   dell’emanazione  di una  ai    sensi  dell’articolo  2 LPAmm;  b)  ai    sensi  dell’articolo  2   LPAmm.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Piattaforme  riconosciute  per  la    trasmissione  sicura  Art.  2  Sono  riconosciute  le    piattaforme   di    trasmissione  riconosciute  conformemente  all’articolo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  dell’ordinanza  sulla  comunicazione    per  via  elettronica  nell’ambito  di  procedimenti  civili  e  penali  nonché  di    procedure   d’esecuzione  e   fallimento  del  18  giugno  2010.  Capitolo   secondo  Comunicazione   di atti  scritti  a   un’autorità
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ammissibilità  della  comunicazione  per  via  elettronica  Art.  3  1  Ciascuna  autorità  decide   se ammettere  la comunicazione  per  via   elettronica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorità  che  ammette  la  comunicazione  per  via  elettronica  degli  atti  scritti  indica  un    recapito  elettronico  secondo  l’articolo  4   capoverso  2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Essa  informa  la    Cancelleria  dello  Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Informazioni  necessarie  alla  comunicazione   elettronica  Art.  4  1  Le  informazioni    necessarie  alla  comunicazione  di  atti  in  forma    elettronica  sono  pubblicate  su  Internet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ogni   autorità   comunica  le seguenti  informazioni:  a)  elettronico;  b)  ammessi  per   la trasmissione   per  via   elettronica;  c)   di    comunicazione  autorizzati;  d)  di    dati  autorizzati  per  la comunicazione;  e)   tipi  di    atti   da  trasmettere,  oltre  che  per  via   elettronica,  anche  su carta;  utilizzati  per  la  cifratura  di  atti  scritti    trasmessi  all’autorità  e   per  la  verifica    della    firma  dell’autorità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   Cancelleria  dello  Stato  può  disciplinare  la registrazione  e   l’aggiornamento   delle  iscrizioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Formato
                            Art.  5  1  Le  parti   comunicano  i  loro   atti  scritti  e   gli allegati  nel  formato  autorizzato,  per  il   canale  di  comunicazione  utilizzato,  secondo  le  informazioni    pubblicate    su  Internet  conformemente  all’articolo  4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  non  riesce  a leggere  un  atto  scritto  o gli  allegati,  l’autorità  concede   alla  parte  un   breve  termine  per:  a)  l’atto  scritto  o   gli  allegati  nel  formato  stabilito  dall’autorità;  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  dopo   stampati,  tutto   l’atto  scritto  e   gli  allegati  o soltanto   una  parte  di    esso,  le    modalità  previste  dall’articolo   10  capoverso  1   LPAmm.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  per  la  comunicazione  non    è  usata  una  piattaforma  di  trasmissione    riconosciuta,  l’autorità  provvede  a    proteggere  appropriatamente  i   dati  personali  durante  la  trasmissione  nei    canali  di  comunicazione  autorizzati.  L’invio  trasmesso  per  posta  elettronica  usuale   va  cifrato  con   il codice  di  cifratura  pubblico  indicato   nella  lista.
                        
                        
                    
                    
                    
                Termini
                            Art.  6  1  Il  momento  determinante    per  il  rispetto    di  un  termine  è   quello  in  cui  la  piattaforma    di  trasmissione  utilizzata  dalle  parti  in  un  procedimento  rilascia  la  ricevuta  che   attesta   il ricevimento  dell’atto  scritto  a   destinazione  dell’autorità   (ricevuta  di    consegna).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  il  canale    di  trasmissione  utilizzato  non    emette  una  ricevuta    di  consegna,  il    momento  determinante  per  il   rispetto  di    un  termine  è   quello  in    cui  l’invio  è   scaricato   dal  destinatario.
                        
                        
                    
                    
                    
                Firma
                            Art.  7  1  Una  firma  elettronica  qualificata   secondo  la    legge  federale  sulla  firma   elettronica  del  18  marzo  2016  (FiEle)   non  è richiesta  se  l’identificazione   del  mittente   e   l’integrità  della  comunicazione  sono  garantite  con   altri  mezzi  adeguati  (art.  10  cpv.  2 LPAmm).  Sono  eccettuati   i casi   in    cui  la    legge  prescrive  di firmare  un  determinato  documento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  manca   una  firma  elettronica  prescritta,  l’autorità  concede  alla  parte  un   termine  per  la    correzione.  La  parte  può  ritrasmettere  gli  atti    scritti  muniti  di  una  firma    elettronica  riconosciuta    oppure  inviarli  firmati  a   mano  conformemente  all’articolo  10  capoverso  1   LPAmm.
                        
                        
                    
                    
                    
                Certificato
                            Art.  8  Se  non    è   accessibile  sulla  piattaforma  di  trasmissione  utilizzata  dall’autorità  né  figura  nella  lista  del    prestatore  di  servizi  di  certificazione    riconosciuto  (art.    12  cpv.  2   FiEle),  il  certificato  regolamentato  munito  della  chiave  crittografica  pubblica  deve  essere  allegato  all’invio.  Capitolo   terzo  Notifica  delle  decisioni  e   delle   altre  comunicazioni  dell’autorità
                        
                        
                    
                    
                    
                Consenso
                            Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’autorità  può  notificare  una  decisione   o   una  comunicazione  per  via   elettronica  alla   parte  che  ha  esplicitamente  acconsentito  per  scritto  a    tale  tipo  di  notificazione  per  il   procedimento  in  questione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chi  è  regolarmente    parte  in  un  procedimento  dinanzi  a  una  determinata    autorità  oppure  rappresenta  regolarmente  parti  dinanzi  a   detta  autorità   può  comunicare  a quest’ultima  di    notificargli  le  decisioni  e   le    comunicazioni  per  via  elettronica  in uno  o in tutti  i procedimenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Chiunque  può  comunicare  a   un’autorità  di    notificargli  le    fatture   aventi  carattere  di    decisione  sotto  forma  di  fattura  elettronica.  Le  fatture  aventi  carattere  di  decisione  sono  decisioni  il   cui  scopo  principale  consiste  nello  stabilire  l’obbligo  di  pagare  un  determinato  importo  e    che  sono  inviate  unitamente  alla  fattura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   consenso  può  essere  revocato  in qualsiasi   momento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il   consenso  e   la    revoca  richiedono   la    forma  scritta;  non   devono  essere   firmati.
                        
                        
                    
                    
                    
                Modalità
                            Art.  10  1  Per   la notificazione  è   utilizzata   una  piattaforma  di    trasmissione   riconosciuta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorità  può  utilizzare  anche  altri    tipi    di  trasmissione  purché  questi  ultimi  permettano  in  modo  appropriato  di:  a)   inequivocabilmente   il   destinatario;  b)  inequivocabilmente  il   momento  della  notificazione  delle   decisioni;  c)  la    comunicazione,  fino  alla  notificazione,  da  modifiche  e   da   accessi  non  autorizzati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  deroga  al    capoverso  2 lettera  b, non  è   necessario   che  il   momento  della  notificazione  di    fatture  elettroniche  aventi  carattere   di    decisione  possa   essere  stabilito.  Tali  fatture  sono  notificate  tramite  gli  abituali  fornitori  di    servizi  per  lo    scambio   elettronico  di    fatture:  a)  sistema  contabile  del  destinatario;  b)  del  destinatario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   decisioni   e   le    comunicazioni  sono  trasmesse   in formato  PDF/A,   gli  allegati  in    formato  PDF.   Le  fatture  elettroniche  aventi  carattere  di  decisione  sono  trasmesse  in  formato  PDF  e  come  dati  strutturati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le   decisioni  sono  provviste  di    una  firma  elettronica  qualificata  (art.  2   lett.  e FiEle).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Possono  essere   provviste  di    un  sigillo   elettronico  regolamentato  (art.   2 lett.  d   FiEle):  b)  emanate  tramite  una  procedura  automatizzata  e   che  in  ragione  del  loro  elevato  non  possono  essere  firmate  singolarmente  da  un     rappresentante     dell’autorità  collettiva   di decisioni);  c)  elettroniche  aventi  carattere   di decisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Momento  della  notificazione  Art.  11  1  Se  l’autorità    trasmette  la  decisione    o  la  comunicazione  a  una    casella    di  posta  elettronica,  il   momento  in  cui  l’invio  è    scaricato  dal  destinatario  è  considerato  il  momento  della  notificazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  indirizzato  a una  casella  di    posta  elettronica  del  destinatario,  installata  previa  identificazione   del  titolare  su  una  piattaforma    di  trasmissione  riconosciuta,  l’invio  è    considerato  primo  tentativo  di  consegna  in    analogia   all’articolo  17  capoverso  4   lettera  a   LPAmm.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le    fatture  elettroniche  aventi  carattere  di  decisione    si  considerano    notificate    30  giorni  dopo  l’accredito  di    un  pagamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Nuova  decisione  in  caso  di  fatture   elettroniche   aventi  carattere  di  decisione  Art.  12  1  Se  il    destinatario  di  una  fattura    elettronica  avente  carattere  di  decisione    non  ha  effettuato  alcun  pagamento   entro  30  giorni   dalla   data  di    spedizione,  gli  viene  notificata  una  nuova  decisione  sotto   forma  di    documento  cartaceo  contro   ricevuta  oppure  secondo   l’articolo   10   capoversi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  o   2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  questo  caso  la notificazione  della  fattura   elettronica  non  è presa   in    considerazione  per   stabilire  il  momento   della  notificazione.  Capitolo  quarto  Cambio   del  supporto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Trasmissione  successiva   di  decisione   per  via  elettronica  Art.  13  1  Le  parti  possono  chiedere    che  l’autorità    trasmetta  loro  successivamente  per  via  elettronica  le    decisioni  che  sono  state   loro   notificate  in    altro  modo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorità  allega  al    documento  elettronico  l’attestazione  che  esso  coincide  con   la comunicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Stampa  su  carta  di  un  atto  scritto  in  forma  elettronica  Art.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’autorità  verifica  la    firma  elettronica  in    merito:  a)   del  documento;  b)   del  firmatario;  c)  validità  e  alla  qualità  della    firma  elettronica  compresi    eventuali  attributi  importanti  d)  data   e   ora  della  firma,  compresa   la    qualità  di tali  indicazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Alla    stampa  su  carta  l’autorità  aggiunge  il  risultato  della    verifica    della  firma  elettronica  e  l’attestazione  che  detta   stampa  riproduce  correttamente  il   contenuto  dell’atto   scritto  comunicato  in  forma  elettronica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’attestazione  è datata,  firmata  e   corredata  dei  dati  del   firmatario.  Capitolo  quinto  Disposizioni  finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione
                            Art.  15  Il   regolamento    sulla  trasmissione  per    via  elettronica  delle  decisioni    di  assunzione    di  competenza  del  Consiglio   di    Stato  del  17  novembre   2021  è abrogato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  16  Il   presente  regolamento  entra  in vigore  il   1°  febbraio  2024.  Pubblicato  nel   BU  2024  ,  1.