Regolamento sulle strade
                            Regolamento  sulle  strade  (RStr)  del  13  dicembre  2023  (stato  1°  gennaio  2024)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  vista  la legge   sulle  strade  del  23  marzo  1983  (LStr),  decreta:  Capitolo  primo  Disposizioni  generali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Oggetto  e   diritto   applicabile  (art.  1   LStr)  Art.  1  1  Il  presente   regolamento  disciplina  l’applicazione  della  legge  sulle  strade  del  23   marzo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1983  (LStr).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  l’approvazione  dei    progetti  stradali    sono  applicate  la  LStr  e,  in  subordine,  la  legge  di  espropriazione  dell’8  marzo  1971.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nel  caso   in cui  l’approvazione   del  progetto  stradale  richieda  altre  autorizzazioni,  si applica  la    legge  sul  coordinamento  delle   procedure  del  10  ottobre  2005   (Lcoord).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Nella  misura  in    cui   non   si    dispone  altrimenti,  è   applicabile  la    legge   sulla  procedura  amministrativa  del  24   settembre  2013  (LPAmm).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Definizione  (art.  2 LStr)  Art.  2  Sono  considerate  strade  pubbliche   o   aperte  al pubblico  ai sensi  della  legge:  a)  a   grande  capacità,  principali,  di    collegamento,   di    raccolta   e di    servizio;  b)  ad  uso  pedonale   (esclusivamente  o   prevalentemente);  c)  ciclopedonali  e   le    piste  ciclabili;  d)  a   uso  del  trasporto  pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Competenze  (art.  4   LStr)  Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Dipartimento  del  territorio   (di seguito  Dipartimento)  esercita   i  compiti   che  gli assegna  il  presente  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   Divisione   delle  costruzioni  (DC):  a)  l’elaborazione,  il   finanziamento   e la realizzazione  dei  progetti  stradali  cantonali;  b)  con  la    Sezione  della  mobilità,  cura  la    posa  della   segnaletica  direzionale  per  i  ciclabili,  coordinandola  con  quella  relativa   ad   altre  modalità  di    trasporto;  c)  l’Area  dell’esercizio  e   della  manutenzione,  è   competente  per:  -  la    chiusura  delle  strade   cantonali  nel  periodo  invernale  (art.  46   LStr);  -  la    chiusura  della  pubblica   via   per  lavori   (art.  47  LStr);  -  l’autorizzazione  per  scavi  e   costruzioni  (art.  49  LStr);  d)  l’Ufficio  dei  servizi   di manutenzione  stradale:  -  preavvisa  le    domande  di costruzione  che  interessano   le    strade  cantonali,  con   verifica   della  distanza  dalle  strade  e autorizzazione   degli  accessi;  -  ordina  la rimozione  di ostacoli  alla  circolazione  e la modifica  o   chiusura   degli  accessi;  -  rilascia  le autorizzazioni   per  la    segnaletica  di cantiere  per  gli  interventi  sulle  strade  cantonali;  e)  l’Area  del   supporto  e   del  coordinamento:  -  esercita  la  vigilanza    sul  rispetto  della  legge  e  di  questo  regolamento  (art.  54    LStr),  proponendo  al    Consiglio  di    Stato   i  provvedimenti   e   le    misure  di    sua   competenza;  -  persegue   e   giudica   le    contravvenzioni   (art.  54a   LStr);  f)  per   tutte  le    altre   decisioni  di    attuazione  della   legge  non  espressamente   riservate  Consiglio  di Stato   o   attribuite   ad  altre  autorità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La    Polizia  cantonale,  sentito  il   Dipartimento,  formula  il   preavviso  per  la  chiusura  delle  strade  comunali  e   autorizza  la    chiusura  delle  strade  cantonali,  per  altri  motivi  (art.  47a  LStr),   segnatamente  per  manifestazioni  sportive  e ricreative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   Sezione  della  mobilità:  a)   il catasto  dei  percorsi   ciclabili;  b)   per  la    programmazione  degli  impianti   semaforici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  In  merito  alla   concessione  di  sussidi  per  la costruzione  di  passaggi  pedonali,  per  l’esecuzione  di  LStr)  sono  competenti   la    Divisione  delle  costruzioni   e/o  dello  sviluppo   territoriale   e   della  mobilità,  per  importi  fino  a   100'000  franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Catasti  (art.  5a  e   43d   LStr)  Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  catasti  delle  strade  cantonali    e    dei    percorsi  ciclabili  sono    allestiti    mediante  dati  informatici  georeferenziati  concernenti  il   tracciato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  relativi  geodati  digitali   sono  pubblicati  nell’infrastruttura   cantonale  dei  geodati   (Geoportale  Ticino),  così  come  definito  negli  allegati  1   e   2   del  regolamento   della  legge   cantonale  sulla  geoinformazione  dell’11  dicembre  2013  (RLCGI).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’Ufficio   della  geomatica  (UGeo)  coordina  l’infrastruttura  informatica  di    gestione   e   la    pubblicazione  dei  geodati  del  catasto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Concezione  delle  strade  (art.   6   LStr)  Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per    gli  standard    tecnici  e  di  sicurezza,  l’autorità  si  orienta  alle  norme  edite  dai  professionisti  di    settore,  segnatamente  della   strada  e   dei  trasporti   pubblici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Fanno  inoltre  stato  le direttive  del  Dipartimento   sull’impiego   di    materiali  da   costruzione  riciclati  nelle  opere  pubbliche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Informazione  e partecipazione  (art.  8a  LStr)  Art.  6  Alla  procedura  di informazione  e partecipazione  si applicano  per  analogia   gli  articoli  6-8  del  regolamento  della   legge   sullo   sviluppo  territoriale  del  20   dicembre  2011  (RLST).  Capitolo   secondo  Costruzione  delle   strade  Sezione  1  Strade   cantonali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Deleghe  (art.  9   LStr)  Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  deleghe   sono  decise   dal  Consiglio  di Stato  su  proposta  della  DC.   La   decisione  ne  precisa  l’estensione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  particolare  possono   essere   delegati:  a)  la    procedura   di    pubblicazione  inclusa  l’approvazione  (se  il  progetto  è conforme  Piano  regolatore)  e   la realizzazione  di    progetti   stradali;  b)   di    altri  compiti   cantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  progetti  stradali  cantonali,  sono   in    ogni   caso  preventivamente  sottoposti  alla   DC  che   ne  autorizza  la  pubblicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   DC  segue  l’attuazione   dei   compiti   delegati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Contenuto  del  progetto   stradale  cantonale  (art.  10   e 16  segg.  LStr)  Art.  8  1  Il  progetto  stradale  è   costituito   almeno   da:  a)    piano  dell’utilizzazione,  allestito    sotto    forma    di  geodati  digitali,  che    determina    i  limiti  e  le  delle   superfici   pianificate,  in    particolare   della  strada,  così   come   le eventuali  linee  arretramento  o   di allineamento;  b)  generale  e   i  piani  dell’opera  secondo  l’articolo  10  capoverso  2 lettera  a   LStr,  con  sezioni  e i  profili;  c)  piano  della  segnaletica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Oltre  a   quanto  previsto  dal  capoverso  1,    il progetto  stradale  è   accompagnato  almeno  da:  a)   relazione  sull’opera;  b)   piano  di    espropriazione,  suddiviso  per  comune;  c)  di    espropriazione  e   le    offerte   d’indennità;  d)   di    realizzazione;  e)   copia  cartacea   del  piano   d’utilizzazione,  di carattere  indicativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Geodati
                            Art.  9  1  I  geodati  digitali  hanno  valenza  giuridica   e   sono  prevalenti   rispetto  al    supporto   cartaceo  per  i  piani  dell’utilizzazione   pubblicati  e   approvati  in    forma  di    geodati   digitali  (art.   7   della   legge   sullo  sviluppo  territoriale  del   21  giugno  2011).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  geodati  digitali  sono    pubblicati    sul  portale  cantonale    di  pubblicazione  (art.    12a  RLST),    con  indicazione  nell’avviso   di    pubblicazione  del  progetto  stradale  cantonale   del  relativo   indirizzo  internet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dopo  la  crescita  in  giudicato    della  decisione  di  approvazione,  il   piano  dell’utilizzazione,  allestito  Ticino).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.    Procedura  ordinaria  (art.  17-23  LStr)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  allestimento  del   progetto  stradale  cantonale  Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  DC  allestisce  il   progetto  stradale  cantonale,  avvalendosi  della  Sezione  amministrativa  immobiliare   (SAI)  e meglio   dell’UGeo  e dell’Ufficio   delle  acquisizioni  (UA)  per  i  piani  e  le tabelle  di    espropriazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    piano  d’utilizzazione  sotto  forma    di  geodati  digitali  è  verificato    e    validato    dall’Ufficio    della  pianificazione  locale  (UPL).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  Servizi  generali  verificano  i   presupposti    alla  pubblicazione  e    propongono  al  Dipartimento  di  emettere  la relativa   autorizzazione  a   pubblicare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  pubblicazione  Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Dipartimento  autorizza  la pubblicazione  del  progetto  stradale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   progetto  stradale  è   pubblicato  dalla  SAI,  tramite   l’UA.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  picchettamento  e modinatura  Art.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  SAI,    tramite    l’UGeo,  cura  il  picchettamento    e    la  modinatura  delle  opere    stradali  cantonali.  Il   picchettamento  evidenzia:  a)  delle  superfici    da    acquisire  a  titolo  provvisorio  o  definitivo,  con  precisione  a   quella  della  misurazione  ufficiale   di riferimento;  b)  dello  stato  dei   luoghi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   modine   (profili)  evidenziano   gli  spigoli  esterni  degli   edifici  e degli  altri  impianti  stradali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   SAI   può  concedere  facilitazioni  al  picchettamento  e   alla  modinatura  qualora  la  demarcazione  fisica  mettesse  in pericolo  la    sicurezza  stradale,  costituisse  un  ostacolo  alla  circolazione  o   per  altri  motivi  non  possa  essere  ragionevolmente  realizzata.  Le    facilitazioni  comprendono  segnatamente  demarcazioni  semplificate,   rappresentazioni  grafiche  e   modelli  (anche  digitali).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le    obiezioni    contro    il   picchettamento,    la  modinatura    o   le  facilitazioni  devono    essere    presentate  immediatamente  presso  la SAI,  al più  tardi  entro  il termine  di    deposito   dei  piani.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  approvazione  Art.  13  1  La  SAI,   in collaborazione   con  l’Ufficio  giuridico,  istruisce  la    procedura  di approvazione  e  formula,  per   conto  del  Dipartimento,  la proposta  di    decisione  sul  progetto  stradale  cantonale,  sulle  opposizioni  alla  pubblica  utilità  e   sulle   domande   di    modifica  dei  piani.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Prima  della   decisione   di    approvazione  la SAI   può  tenere  degli  esperimenti  di    conciliazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    Cantone    è   rappresentato  dalla    SAI  e   dall’Ufficio  giuridico  nei  confronti  di  tutte    le  autorità  per  l’approvazione  dei  progetti   stradali  cantonali   e   le    relative  procedure  ricorsuali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.    Procedura  semplificata  (art.  24  LStr)  Art.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Nell’ambito   della  procedura   semplificata,  la SAI:  a)   ordinare  il   picchettamento  e   la    modinatura;  b)   il   progetto  stradale  ai comuni   e   agli  interessati;  c)  alle  necessarie  pubblicazioni;  d)   al    Dipartimento  o   al    Consiglio  di    Stato,  la proposta  di    decisione   di    approvazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  il resto  si    applicano   le    disposizioni  della  procedura  ordinaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.    Procedura  di  espropriazione  (art.  26  LStr)  Art.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Cantone    è  rappresentato  dalla    SAI    e  dall’Ufficio  giuridico  per    quanto  attinente  l’acquisizione  bonale  e   la    procedura  di    espropriazione,  incluse  le    relative   procedure  ricorsuali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  inoltre  stabilite  le    seguenti  deleghe  di    competenze  decisionali  (art.  4 LStr  e   art.   8,    20-39   e   51-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            67  della  legge  di    espropriazione):  a)  di    beni  immobiliari   in    via  espropriativa   e bonale,  incluse   le spese  accessorie:  -  fino   a fr.   30'000.-:  UA  -  fino   a fr.   50'000.-:  SAI  -  fino   a fr. 100'000.-:   SG  b)  al    geometra   revisore  per  atti  e procedure   relativi  alla  misurazione  ufficiale,  incluse  le  espropriative   e bonali:  -  fino   a fr.   30'000.-:  UGeo  -  fino   a fr.     50'000.-:  SAI
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            -  fino   a fr. 100'000.-:   SG  Sezione  2  Strade   comunali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Progetto  stradale   comunale  (art.  30-36  LStr)  Art.  16  1  L’articolo  12  del  presente  regolamento  si    applica  per  analogia   e   il   Municipio  svolge   le  competenze  attribuite  alla  SAI.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   eventuali   linee  di    arretramento  o   di allineamento  sono  riportate  nel  progetto  stradale  comunale  conformemente  al vigente  Piano  regolatore.  Capitolo   terzo  Compiti  di  manutenzione  dei   comuni  all’interno  delle  zone  edificabili  (art.   39   LStr)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            In  generale  Art.  17  Per  i  compiti   previsti   dall’articolo  39  LStr  la DC  può  impartire   delle   istruzioni  vincolanti  ai  comuni  e,  in    caso  di    inadempienze,   previa   diffida,  può  sostituirsi   ad  essi  imputando  loro   le    relative  spese.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Marciapiedi,  sopra  e sottopassi  Art.  18  La  manutenzione  ordinaria  dei  marciapiedi,  dei  sopra  comprende    in  particolare:  a)  periodica    programmata,  la  pulizia  straordinaria  dopo  eventi  alluvionali    e   la  raccolta  foglie;  b)   di piccola  riparazione,  pittura   e   pulizia   delle  barriere   elastiche;  c)   di    graffiti  e   il   ripristino  delle  superfici   danneggiate;  d)  dei  difetti  alla  pavimentazione,  la    chiusura  dei  buchi,  la    sigillatura  delle   fessure  e  genere  tutti  i  piccoli   interventi   di    pavimentazione;  e)  delle  aree  verdi  e delle   piantagioni   pubbliche;  f)  invernale  (sgombero  neve  e   antigelo).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Impianti  di  illuminazione  e   di  segnaletica  luminosa  Art.  19  1  L’esercizio   degli   impianti  di segnaletica  luminosa:  a)    gli  oneri  ricorrenti  di  allacciamento    alla  rete  elettrica    e    il  consumo    di  corrente  b)   gli oneri  (costi  di allacciamento,  licenze,   ecc.)  per  la    messa  in    rete   e per  l’eventuale  da  remoto  (anche  centralizzata);  c)   comprende  la    modifica  della  programmazione  semaforica  e   dei  principi  di    funzionamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’esercizio   degli  impianti  di  illuminazione  comprende   gli  oneri  ricorrenti  di allacciamento  alla  rete  elettrica  e   il   consumo  di    corrente  elettrica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   manutenzione  degli   impianti  di    illuminazione  e   di    segnaletica  luminosa:  a)    gli  oneri  relativi  alla  sostituzione  nell’ambito  della  manutenzione    ordinaria  delle  componenti  (lampade,   sensori   di rilevamento,  componenti  della  centralina,  ecc.)  incluso  controllo  annuale  del  loro  funzionamento;  b)   gli  oneri  per  la certificazione   periodica  RaSi  degli  impianti  elettrici;  c)     comprende     la   manutenzione  straordinaria     (compresi  i   risanamenti)     che     spetta     al  della   strada.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Campo  viabile,  aree   verdi,  di  parcheggio,  di attesa   e di servizio  dei  mezzi   di  trasporto  pubblico  Art.  20  1  La  pulizia  del   campo  viabile,  degli  impianti   di    evacuazione  delle  acque  e delle  aree   verdi  comprende  in    particolare:  a)  periodica  e   straordinaria  della   carreggiata   e   la    raccolta  delle  foglie;  b)  delle  canalizzazioni,  delle  caditoie  e   dei  pozzi  di    ispezione;  c)    e   manutenzione  degli    impianti  di  pompaggio  e  degli  impianti  di  trattamento  delle  stradali  (SABA)  comprendente:  -  gli  oneri  ricorrenti   di allacciamento  alla  rete  elettrica,  gli oneri  per  la    telegestione  e   il  consumo  di  corrente  elettrica;  -  le  tasse    di  allacciamento  e  utilizzo    delle    canalizzazioni  e  gli  oneri  per  la  certificazione  periodica  RaSi   degli   impianti  elettrici;  -  gli  oneri  per  la  manutenzione  annuale  compresa    la  sostituzione  di  singoli  elementi  quali  lampade,  sonde,  rilevatori,  filtri  e   in generale  le    parti  elettromeccaniche  soggette   a normale  usura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)   e   la    manutenzione  della  vegetazione  e   delle  piantagioni  pubbliche;  e)  interventi    di  pavimentazione    per  la  chiusura  dei  buchi,  la  sigillatura  delle  fessure  e  dei  difetti  di lieve  entità;  f)  e   l’eliminazione  dei  rifiuti;  g)   di    graffiti  e   il   ripristino  delle  superfici   danneggiate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   manutenzione   delle  aree  di    parcheggio  come  pure  quella  delle   aree  di attesa  e   di    servizio  dei  mezzi  di    trasporto   pubblico  comprende,  oltre  ai    servizi   di cui  al    capoverso  precedente,   pure   il  servizio  invernale.  Capitolo  quarto  Rapporti  con  il   trasporto  pubblico
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Pianificazione  e informazione  (art.  40  LStr)  Art.  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli  interventi    non  devono  ostacolare  il  servizio  di  trasporto  pubblico  secondo  l’orario  pubblicato,  nella  misura  in cui   questo  sia  sostenibile   dal  profilo  tecnico  e finanziario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Soluzioni   alternative  e   oneri  supplementari  del  trasporto  pubblico  devono  essere  preventivamente  concordati  con  l’impresa  di  trasporto  interessata  già  nella  fase  di   pianificazione  iniziale  dell’intervento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  All’impresa   di    trasporto   spetta  il   compito  di    informare   i  committenti  e   gli  utenti   del  servizio.  Capitolo  quinto  Manutenzione  dei  percorsi  ciclabili  (art.   43c  LStr)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Estensione  della  manutenzione   ordinaria  Art.  22  La  manutenzione  ordinaria   di    percorsi  ciclabili  si    estende  di    regola,  in    verticale,  3.00  ml  sopra  la    carreggiata  e,    in    orizzontale,  almeno   1.50  ml  sulle  scarpate  laterali,  nella   misura  in cui  non  si  possa   ragionevolmente  pretendere  che  il   confinante  le    utilizzi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Servizi  di manutenzione   ordinaria  Art.  23  La  manutenzione   ordinaria   dei  percorsi   ciclabili  comprende  segnatamente:  a)   della  carreggiata,  dei  manufatti,   delle  barriere,  delle   canalizzazioni  e delle  aree   verdi;  b)   e   lo    sfalcio  del  verde   (minimo   due  volte  all’anno);  c)  e   lo    sfrondo  di    cespugli  e   delle  alberature   (minimo  una   volta   all’anno);  d)  dei  difetti  alla  pavimentazione,  la    chiusura  dei  buchi,  la    sigillatura  delle   fessure  e  genere  tutti  i   piccoli    interventi  di  pavimentazione  o  di  riparazione  e  sistemazione  della  come  pure  delle  barriere   e   dei  parapetti;  e)   dei   danni  causati  da  atti  di    vandalismo;  f)  della  segnaletica  e   dell’illuminazione;  g)  invernale  di  sgombero  neve  e   lotta  al  gelo  secondo     l’utilizzo,  se   previsto  nella   convenzione  o   nella  decisione  di    cui  all’articolo   25.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Contributi  cantonali  Art.  24  1  Per    la  manutenzione  ordinaria    dei  percorsi    ciclabili  di  competenza  cantonale  situati  all’esterno  delle  zone  edificabili  (art.  43c   cpv.   4   LStr)  sono  fissati  i seguenti   contributi   annuali:  Servizi di base  Pulizia della carreggiata, dei  m  anufatti, delle barriere, delle  c  analizzazioni e delle aree verdi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0.75  fr./ml  Cura e sfalcio del verde    1.00  fr./ml  Taglio e sfrondo di cespugli e  a  lberature
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0.35  fr./ml  Servizi invernali (secondo norma VSS 640 756a)  Standard di servizio  l  ivello A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.00  fr./ml  supplemento del 50% oltre i 500  m  .s.m.  Standard di servizio  l  ivello B
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.20  fr./ml  supplemento del 50% oltre i 500  m  .s.m.  Standard di servizio  l  ivello C
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0.50  fr./ml  supplemento del 50% oltre i 500  m  .s.m.  Altri servizi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Interventi di riparazione e  s  istemazione della carreggiata,  d  elle barriere e dei parapetti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.00  fr./ml  p  ercorso  Illuminazione fuori località  30.00  Atti di vandalismo:  al massimo 50% dell’importo non risarcito  d  all’assicurazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  le  infrastrutture    stradali  ad  uso  misto    (non  destinate  esclusivamente  a   percorso  ciclabile),  i  contributi  sono  corrisposti   solo  se  la    destinazione   a   percorso  ciclabile   comporta   un  maggior  onere  di  manutenzione   e   sono,  se  del  caso,  determinati  in proporzione  del  medesimo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Determinazione  dei   servizi   e   dei  contributi  Art.  25  1  I  servizi  necessari  per    la  manutenzione    ordinaria  e  i  relativi    contributi    cantonali    sono  stabiliti  in una   convenzione   sottoscritta  dal  Consiglio   di Stato  e   dai  comuni  responsabili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di    mancata   sottoscrizione,  la    definizione  dei  servizi  e   dei  contributi  è   decisa  dal  Consiglio  di  Stato.  Capitolo  sesto  Altri  interventi  edilizi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Garanzie  per  scavi,  edifici  e   impianti  (art.  49  LStr)  Art.  26  1  La  DC  per  strade  cantonali   o   il Municipio  per  strade  comunali  possono  esigere  in    ogni  momento  adeguate  garanzie  da  parte  di  chi  esegue  o    intende  eseguire  scavi  o    costruzioni  che  potrebbero  arrecare   danni   alla   strada  o   mettere  in pericolo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’ammontare   della  garanzia,  fissato  in    una   decisione   immediatamente  esecutiva,   corrisponde  alla  stima  dei  potenziali  danni  all’infrastruttura  stradale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Costruzioni  e   accessi   lungo  le    strade  cantonali  (art.  50  LStr)  Art.  27  1  Costruzioni  (opere  o  impianti)    e  accessi  sui  fondi  adiacenti  alle    strade  cantonali,  in  particolare  all’interno   delle  linee  di arretramento,  non  devono  compromettere  la    viabilità,  la    fluidità  del  traffico  e   la    sicurezza  stradale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Valgono   le    seguenti  prescrizioni:  a)  e   le autorimesse  devono  sorgere   a   una  distanza  di almeno  5.50   ml  dal  ciglio  (compresi  marciapiedi  e le piste  ciclabili),  in modo  da  garantire   la possibilità  di  sosta  all’esterno  senza  disturbo  alla   circolazione;  b)  fuori  dal  sedime   stradale  deve  essere  sufficiente  per  consentire  l’uscita  e   l’immissione  strada   nel  senso  di marcia;  c)  sufficiente   per   l’immissione  su  strada  pubblica  deve  essere  garantita.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Inoltre,  devono  essere  rispettate  le  regole  dell’arte   e   le  norme   tecniche  edite   dai  professionisti  di  settore,  segnatamente  della  strada   e dei  trasporti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Possono  essere  concesse   deroghe,  di regola  a   titolo  di    precario,  per  giustificati  motivi,  qualora  non  vi    si oppongano  interessi  pubblici  e   a   condizione   che  la viabilità,  la    fluidità  del  traffico   e   la    sicurezza  non  siano  compromesse.  Capitolo   settimo  Disposizioni  transitorie   e   finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposizione  transitoria   relativa  al    geodato  digitale  Art.  28  Fino  al    1° luglio   2024,  il Consiglio   di    Stato  e   il   Dipartimento   non  sono  tenuti  ad  applicare  gli  articoli  8   capoverso  1   lettera   a, 8 capoverso  2   lettera  e,  9 del  presente  regolamento  relativi  al  geodato  digitale  per  i  progetti  stradali  cantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Modifica  di  atti  normativi  Art.  29  La  modifica  di atti  normativi   è   disciplinata  nell’allegato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  30  Il   presente  regolamento  entra  in vigore  il   1°  gennaio  2024.  Pubblicato  nel   BU  2023  ,  373.