Regolamento di applicazione della legge edilizia
                            Regolamento  di  applicazione  della   legge edilizia  (RLE)  del  9   dicembre   1992  (stato  1°  gennaio  2024)  IL CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  vista  la legge   edilizia  cantonale  del  13  marzo   1991,  decreta:  CAPITOLO  I  Licenza   di costruzione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Licenza  di  costruzione;  definizione  Art.  1  1  La  licenza   di    costruzione   è   un  atto   amministrativo  col   quale  l’autorità  accerta  che  nessun  impedimento  di    diritto  pubblico   si    oppone   all’esecuzione  dei   lavori  previsti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   licenza  non  procura  al  suo  titolare  alcun  diritto  nuovo;  esso   non  lo protegge  in principio  dalle  conseguenze  di    un  nuovo   diritto,  salvo  che  la    legge   disponga   espressamente   il   contrario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorità  competenti  Art.  2  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  licenza  è concessa  dal  Municipio  previo   avviso  cantonale   ai    sensi  degli  art.  3 cpv.  1  e  7   LE  nei  casi  previsti   dalla   legislazione  di cui  all’allegato  1.    L’avviso  cantonale  è   emanato:  a)   Servizi  generali  per   le    domande  di costruzione  fuori  zona  edificabile   e per  le    domande  che  una  ponderazione  degli  interessi;  b)   delle  domande  di costruzione  negli  altri   casi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Ufficio   delle   domande   di    costruzione  (UDC)  cura  l’allestimento  e   deve  in    particolare:  a)  la  procedura  relativa  alle  domande    di  costruzione  ai  sensi  della  legislazione    edilizia  e   federale;  b)  dopo  ponderazione  e   verifica  della   pratica  da  parte  del  servizio  interessato,  possibili  che  si    dovessero   riscontrare   in tale  ambito;  c)   tenere  in considerazione   preavvisi  sprovvisti  di una  sufficiente  base  legale;  d)  la proposta   di avviso  cantonale  ai    Servizi  generali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ai  Municipi  è   delegata  la    competenza  di    applicare  le    norme  che   la    legge  affida  all'autorità  cantonale  nelle  materie  indicate   nell'allegato  2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Lavori  non  soggetti  a   licenza  Art.  3  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Non  soggiacciono  a   licenza  edilizia:  a)   o impianti  la cui  approvazione  è   disciplinata  nel  dettaglio   da   leggi   speciali  federali  e  come   la legge  federale   sulle   strade  nazionali,  la    legge   federale  sulle  foreste,  la legge  strade,  la  legge  sul  raggruppamento   e   la  permuta  dei  terreni,  la legge  sui  consorzi   (del  b)  di ordinaria  manutenzione,  che  non  modificano   né   l'aspetto  esterno  né  la destinazione  edifici  e   impianti,   come  la sostituzione  dei  servizi  o   delle   istallazioni   non  comportanti   un  di  consumo  energetico,  la  sostituzione    dei  tetti    senza    cambiamento    della  e   del  tipo  dei  materiali;  c)   o   impianti  sottratti  alla   competenza  cantonale  dal  diritto  federale;  d)  trasformazioni  all'interno  dei  fabbricati,  come  lo    spostamento   di    pareti   e porte;  e)  f)  g)  di    orti  e giardini  con   le usuali  attrezzature  di    arredo;  h)  e    colmate  con  materiale  terroso  per  una  confacente  sistemazione  del  terreno  fino  di  m  1.00    e    una  superficie  di  mq    500,  per    un  massimo  di  mc  200,  nella  zona  secondo  il piano  regolatore  approvato   dal  Consiglio  di    Stato;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Art.  modificato  dal  R    13.12.2023;  in    vigore   dal  1.1.2024  -  BU  2023,   381;  precedente  modifica:   BU  2007,
                        
                        
                    
                    
                    
                70.
                            2    Art.  modificato  dal  R    13.11.1996;  in vigore   dal  1.1.1997  - BU  1996,  377.
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            Lett.   modificata  dal  R    14.6.2017;  in    vigore   dal  20.6.2017  -  BU  2017,  174.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)  provvisorie,   ossia  le  costruzioni   destinate  a   soddisfare  un   bisogno   contingente,  cui  durata  è  prestabilita,  come  le  baracche  di  cantiere  per  deposito  materiali  e   attrezzi,    le  da  circo   e   per  manifestazioni;  k)    di  roulottes  per  un  periodo  non    superiore  a    tre  mesi  nello    spazio  di  un    anno  fuori  forestale;  l)  di  materiali  inerti  per    un  periodo    non  superiore  a  tre  mesi,  ritenuto  però  che  tale  non  interessi  biotopi  protetti  o   degni  di protezione   e sia  fuori   dall'area  forestale;  m)    solari    sufficientemente    adattati    ai  tetti    situati  nelle  zone  edificabili  e    nelle  zone  (art.  18  a  della   legge  federale  sulla   pianificazione  del  territorio  del  22  giugno  1979);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  n)  solari  posati  su  tetti  piani   nelle   zone   di produzione  intensiva   di    beni  o   servizi  (art.   27  II   del  regolamento  della   legge  sullo   sviluppo  territoriale  del  20   dicembre   2011  e art.  18a  legge  federale  sulla  pianificazione   del  territorio  del   22   giugno   1979);  5  o)  di    serramenti  posati  su edifici  abitativi  dopo  il   1°  gennaio  1991,   previo  annuncio  Municipio;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  p)  edificabile,   riservate   eventuali  norme   comunali  più  restrittive,  la    locazione  a   fini  turistici  sottoposta  alla    legge  sugli  esercizi  alberghieri  e    sulla  ristorazione  del  15  marzo    2023  di  unità  abitative  o   di parte  di esse,  per  un  periodo  complessivo  non  superiore  a   90  per  anno   civile,   previo   annuncio   al    Municipio.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'esenzione  dalla  licenza  non  dispensa    in  ogni    caso  da  un'esecuzione    conforme  alla    legge,  alle  regole  dell'arte   e della  sicurezza,   nonché  ad  un  uso   parsimonioso  dell'energia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Impianti  solari  Art.  3a  8  1  Per    gli  impianti  solari  non  soggetti  a  licenza,  l’annuncio  ai  sensi  dell’art.  32  a  dell’ordinanza  sulla   pianificazione   del  territorio   del  28  giugno  2000  dev’essere   formulato  per  iscritto  e  in due  copie   al Municipio   almeno  trenta  giorni   prima  dell’inizio  dei  lavori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  va accompagnato  dagli  atti  necessari  a   documentare   l’intervento  e   a dimostrare  che  l’impianto  è  sufficientemente  adattato  al    tetto,   e   segnatamente:  a)   e   l’indirizzo  del  proprietario  del  fondo;  b)   e   il   subalterno   di mappa;  c)   estratto   planimetrico  1:500  o   1:1000  dell’edificio;  d)   modello  del  pannello  previsto  e   la    potenza  installata  complessiva;  e)   pianta  del  tetto  con  indicate  le    dimensioni  e   la posizione  dell’impianto;  f)   o   più  sezioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Entro    dieci    giorni  dalla  ricezione,  il   Municipio  trasmette  una  copia  della  documentazione  alla  Sezione  della  protezione   dell’aria,   dell’acqua   e   del  suolo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Lavori  soggetti  a   licenza  Art.  4  La  licenza  di    costruzione  è   necessaria   per:  a)  la  rinnovazione,  la  trasformazione  anche  parziale  (ivi    compreso  il  solo  di destinazione)   e   la    ricostruzione  di    edifici  e   impianti  di qualsiasi  genere;  b)  parziale   o   totale  di    edifici;  c)   altra   opera   edilizia  o   impianto   come:  -  muri,  piscine,  strade  private,    serre  fisse,  accessi  stradali,    posteggi  per    veicoli  e  natanti,  piazzali  per  la    vendita  di    automobili  e   di    altri  beni   mobili;  -  canalizzazioni  e   impianti  per  le    acque  di scarico;  -  cisterne  per  il   concime  o il   colaticcio;  -  serbatoi  per  gas,   oli combustibili  e   carburanti;  -  impianti  per   il  trasporto  di    merci  e   di    persone,  in    quanto  non  soggetti  a   concessione  federale;  d)  di    cave  per   l'estrazione  di    materiali  di    ogni   genere,  scavi  e   colmate;  e)  rifiuti,  materiali  e   macchinari   di    qualsiasi  natura;  f)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Lett.   reintrodotta  dal   R    21.5.2014;  in    vigore  dal   23.5.2014  -  BU  2014,   282.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Lett.   introdotta   dal  R    21.5.2014;  in    vigore  dal  23.5.2014  -  BU  2014,   282.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6   Lett.  introdotta  dal  R    14.6.2017;  in vigore   dal  20.6.2017  -  BU  2017,   174.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Lett.  modificata   dal   R    7.6.2023;  in    vigore   dal  15.6.2023  -  BU  2023,  244;  precedente  modifica:  BU  2022,
                        
                        
                    
                    
                    
                297.
8
                            Art.  introdotto   dal  R    21.5.2014;  in    vigore  dal  23.5.2014  -  BU  2014,   282.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  per  la  telecomunicazione  mobile  e    fissa    senza  filo  e    le  loro  modifiche    ai  sensi  del  di  applicazione    dell’ordinanza  federale    sulla  protezione    da  radiazioni    non  (RORNI);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  h)  di    serramenti   e   la    posa  di impianti  solari  nei  nuclei,   nelle  zone  di    protezione  del  (art.  95  e  seguenti  della  legge  sullo    sviluppo  territoriale  del  21    giugno    2011),  nel  di utilizzazione  cantonale   dei  paesaggi  con  edifici   ed  impianti  protetti  (PUC-PEIP),   negli  elencati  nell’inventario     federale  degli  insediamenti  svizzeri  da  proteggere  nazionale  (ISOS)   e   nei  perimetri  di    rispetto  dei  beni  culturali   (art.   22  legge  sulla  dei  beni   culturali   del  13  maggio   1997).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  procedura  ordinaria  Art.  5  1  In  quanto   non  siano  esplicitamente   soggette  alla  procedura  della   notifica  (art.  6),  tutti   gli  interventi  di    cui  all'art.  4 soggiacciono  alla  procedura   ordinaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Non   è   consentito  suddividere  i  lavori  in    modo  da  eludere   la    procedura  ordinaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ogni   intervento  su edifici  o impianti  siti  fuori  zona  edificabile  deve  essere  sottoposto  alla  procedura  ordinaria.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  procedura  della  notifica  Art.  6  1  Sono  soggetti    alla  procedura    della    notifica  nella  zona    edificabile  secondo    il  PR  approvato  dal  Consiglio  di    Stato:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  di    rinnovazione   e   di    trasformazione,  senza  modifica  sostanziale  dell'aspetto  esterno  o  destinazione   e dell'aspetto   generale  degli  edifici  o impianti;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  dei  tetti  con  modificazioni  della   carpenteria  o del  tipo   dei  materiali  di    copertura;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  accessorie,  le    costruzioni  elementari  e   le    pergole;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.   di    cinta  e   i  muri  di    sostegno;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  parziale   o   totale  di    edifici;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  di    muri,  piscine  familiari,  strade  private,  accessi   alle  strade  pubbliche  degli   enti  o   private  aperte  al pubblico,   posteggi  per  veicoli  per  edifici  abitativi  mono  e   bifamiliari,  in  tutte  queste  opere  non  ingenerino  ripercussioni  sostanzialmente  nuove  sull'uso  del  suolo,  sulle   opere   di    urbanizzazione   o   sull'ambiente;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.   degli  edifici   di abitazione  alle  canalizzazioni;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  di    materiali  e   macchinari;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.    e  le  colmate  con  materiale    terroso  fino  all'altezza  di  m  1.50  e  una  superficie  di  mq
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.  di  porte,  finestre  o  vetrine,  nonché    la  formazione    di  balconi  senza  modifica  dell'aspetto;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11.  di    edifici  e   impianti.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Municipio   non  può  autorizzare,  senza  l'approvazione  dell'autore  restrizione,  lavori  di    nessun  genere  inerenti   progetti   comportanti  l'applicazione  delle  leggi  di    cui  all'allegato  1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Elaborazione  progetti  Art.  7  Devono  essere  elaborati  e   firmati  da  un  architetto   o   da  un  ingegnere,   della  natura  dell'opera,  o    da  una  persona  autorizzata  in  base  al  diritto  anteriore,    i   progetti  per  la  costruzione  e   ricostruzione  di    edifici  per  l'abitazione,  il lavoro,  il   commercio  e   l'immagazzinamento  di  merci  e   materiali;  e, in    quanto  non  siano   di secondaria   importanza,  i progetti  per  canalizzazioni  e  impianti  annessi,   strade,  ponti,  ripari   contro  le    alluvioni,  scoscendimenti,  frane  e   simili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Domanda  di  costruzione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  forma  Art.  8  1  La  domanda    di  costruzione,    stesa  sul  formulario  ufficiale,  deve  essere    presentata    al  Municipio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   domanda  e   i  progetti  devono  essere  firmati  dalla  persona  che  chiede   la licenza,  dal  proprietario  del  fondo  e   dal  progettista.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  contenuto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Lett.   introdotto   dal  R    26.6.2001;  in    vigore  dal  3.7.2001   -  BU  2001,   175.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Lett.  modificata  dal  R   14.6.2017;  in    vigore   dal  20.6.2017   -  BU  2017,  174;  precedente  modifica:   BU  2014,
                        
                        
                    
                    
                    
                282.
                            11  Cpv.  introdotto  dal  R    13.11.1996;  in    vigore  dal  1.1.1997  -  BU  1996,   377.
                        
                        
                    
                    
                    
                12
                            Cpv.  modificato  dal   R    13.11.1996;  in    vigore   dal  1.1.1997  - BU  1996,  377.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  9  La  domanda  deve  contenere:  a)    e  l’indirizzo    della  persona  che  chiede  la  licenza,  del  proprietario  del  fondo,  del  e del   garante  della  qualità  ai sensi  dell’art.  44b  ter  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  c)  destinazione  dell'edificio  o   degli  impianti;  d)   secondo  la  carta  nazionale,   il   numero  di  mappa,  la  località  e   la  descrizione  del  un  estratto  della   carta  nazionale   alla  scala  1:25  000,  con   l'indicazione  dell'ubicazione;  e)  di    deroghe,   con  la    specificazione  dei  motivi;  f)   del  limitare  del  bosco  nel  raggio  di    ml  30;  g)  di    area  pubblica;  h)  delle  spese   secondo   le norme  SIA;  i)  della  natura  dell’opera:  –  il   calcolo  particolareggiato  degli  indici  d’occupazione  e   di sfruttamento;  –  il   calcolo  dell’isolamento  termico;  –  il   volume   degli  edifici   o impianti;  –  il   modo   di    approvvigionamento  idrico  e di evacuazione   delle  acque  di    scarico;  –  negli  edifici  o    impianti  artigianali  o    industriali,  il   numero  delle  persone  che    vi  saranno  presumibilmente  occupate;  –  gli  atti  richiesti  da  leggi   speciali,  in particolare  l’esame   dell’impatto  sull’ambiente  secondo  la  relativa  ordinanza   federale,  le dichiarazioni  inerenti  le    emissioni   atmosferiche,   le    sostanze  eventualmente  impiegate  ed  i  provvedimenti   per  il   risparmio  energetico.  14  l)   di    conformità  del  progetto  alle  prescrizioni  antincendio  ove   prescritto   (art.   41d  cpv.  3  );  15  m)  probabile   dell’inizio  dei   e   la    loro   durata;  16  n)  ai sensi  dell’art.  16  dell’ordinanza  sulla  prevenzione  e lo smaltimento  dei  rifiuti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   dicembre  2015  (OPSR)  concernenti  la  tipologia,  la  qualità  e  la  quantità  dei  rifiuti  edili  nonché  il loro   smaltimento,  se  –  si    prevede  che  saranno  prodotti  più  di    200  mc  di    rifiuti   edili  oppure  che   i rifiuti   edili  prodotti  conterranno  sostanze   nocive   per  l’ambiente   o   la salute;  –  l’intervento   comporta  la    demolizione  o   la    trasformazione  di    edifici  o   impianti  costruiti  prima  del  1°  gennaio  1991;  in  tal  caso  le  informazioni  devono   essere   fornite  tramite  una   perizia  allestita  da  uno  specialista  riconosciuto;  –  sono  previsti   interventi  su un  sito  inquinato  ai    sensi  dell’Ordinanza  sui  siti  contaminati  del  26  agosto  1998  (OSiti).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Piano  di  situazione  Art.  10  1  Alla    domanda    deve  essere  allegato    un  piano  di  situazione  rilasciato    dal  geometra  revisore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   piano  può  essere  sostituito  da  un  rilievo  eseguito  da  un  geometra  progettista,  quando  non  esista  una  mappa  aggiornata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   piano  deve   specificare:  a)  secondo  la    carta  nazionale,  l'orientamento,   il   nome  locale,  i numeri  di mappa;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  b)    delle  opere  previste,  le  loro    dimensioni,  le  distanze    dai    confini    e    dagli  edifici  o   progettati,   gli  accessi  stradali   e,  quando  occorra,   le aree  riservate   per  il   gioco  dei  e   per  i  posteggi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Progetti;  contenuto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  in  generale  Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  progetti   devono  fornire  tutte  le    indicazioni  atte  a   rendere  chiaramente  comprensibili  la  natura  e   l'estensione  delle  opere  oggetto  della  domanda.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  possono  prevedere  soluzioni  varianti   o   alternative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorità  può  all’occorrenza  chiedere   informazioni  o   completamenti;   in    casi   particolari  può  essere  chiesto  anche    l’allestimento    di  studi  speciali,  come    perizie  geologiche,  di  meccanica  delle    terre,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Lett.  modificata  dal  R    29.4.2015;   in vigore  dal  1.3.2015  -  BU   2015,  208.
                        
                        
                    
                    
                    
                14
                            Lett.  modificata  dal    R    14.6.2017;  in  vigore    dal  20.6.2017  -   BU  2017,    174;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2006,  128;  BU   2013,  391.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Lett.  modificata  dal  R    7.3.2012;  in    vigore   dal   1.4.2012   -  BU  2012,   97.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Lett.  introdotta   dal   R    7.3.2012;   in vigore  dal  1.4.2012  -  BU  2012,  97.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Lett.  modificata  dal  R   14.6.2017;  in    vigore   dal  20.6.2017   -  BU  2017,  174;  precedente  modifica:   BU  2016,
                        
                        
                    
                    
                    
                334.
18
                            Lett.  modificata  dal  R    13.11.1996;  in    vigore   dal  1.1.1997  - BU  1996,  377.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            idrografiche  o   del   traffico,   foniche  e   simili,   o   perizie   sull’uso  o   sullo  smaltimento  di sostanze,   prodotti  o  materiali  potenzialmente  pericolosi  o nocivi  per  la    salute.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Eventuali  contestazioni  circa  la    necessità  di    allestire   studi  speciali  o   perizie  ai    sensi  del  cpv.  3   sono  decise  dal  Dipartimento,   senza  formalità   particolari.  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  per  gli  edifici  Art.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  progetti  devono   comprendere  i  seguenti  piani:  a)  di    ogni  piano,  con  le    misure   principali  e la destinazione  di    ogni  vano;  b)    o   più    sezioni  per    ogni  corpo  dell'edificio,    da  cui    si    possa  dedurre  l'altezza  dell'edificio  e  dei  singoli   piani,   il   livello   del  terreno  naturale  e   quello   delle   strade  pubbliche  adiacenti;  sezioni  devono   inoltre   chiaramente  figurare   eventuali   sporgenze  sull'area   pubblica;  b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  gli  edifici;  21  c)   del  volume  del  materiale  di    scavo   e/o  delle  demolizioni,  del  materiale  riportato  in  e della  destinazione  del   materiale  esuberante;  d)  del  volume  del  materiale   di    scavo  e/o  delle  demolizioni,  del  materiale  riportato  in  e della  destinazione  del   materiale  esuberante  nei  casi  elencati  all’art.  9 lett.   n);  22  e)    delle  sistemazioni  esterne,    comprendente  in  particolare  i  dettagli  degli  accessi  alle  pubbliche,  dei  posteggi  e   delle  aree  di svago;  f)  dei  rifugi  di protezione  civile   elaborato  secondo   le    direttive  della  legislazione   speciale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Di  regola  i  progetti  sono   allestiti  alla   scala  1:100;  per   progetti  di    grandi  dimensioni  può  essere   usata  la  scala  1:200;  nel  caso  di  trasformazione  o   di  rinnovazione,  le  demolizioni    saranno  indicate    con  colore  giallo  e   le    nuove  costruzioni  con  colore  rosso.  Art.  12a  23  b2)  per  gli  edifici  protetti   secondo  il   PUC-PEIP  (rustici)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per  le  domande    concernenti  edifici  meritevoli  di  conservazione  (categorie  1a,  1c,  1d),  gli  edifici  meritevoli  già  trasformati  (categoria  3)  e   le ricostruzioni   di    edifici  diroccati  ricostruibili  (categoria  1b)  secondo  l’inventario  comunale  degli   edifici   fuori   della  zona   edificabile  (IEFZE)  all’interno  del  Piano  di  utilizzazione  cantonale  degli    edifici  ed  impianti  protetti  (PUC-PEIP),    a   dipendenza  della  natura  dell’intervento,  i  progetti  devono  comprendere:  a)   di    rilievo  e   i  piani  di    progetto:  –  delle  piante  di ogni   piano,  con   le    misure  principali   e la    destinazione  di    ogni  vano   (scala  1:50),  –  delle  sezioni  di ogni  corpo  dell’edificio,  da  cui   si   possano  dedurre   le quote   dell’opera   e quella  dei  singoli   piani,   nonché  del  terreno  naturale  circostante  (scala  1:50),  –  di    tutte  le facciate   dell’edificio  e   di    quelle  di    eventuali   edifici  contigui  (scala  1:50),  –  della  sistemazione  esterna  (scala  1:100).    rappresentazioni  grafiche  dovranno  indicare  con  colore  giallo  le  demolizioni,  con    colore  i  nuovi  interventi  e    le  nuove  componenti  e    con  colore    viola  gli  elementi  che    saranno  e   successivamente  ricollocati   nella   loro  sede  originaria;  b)  fotografico  completo  dell’edificio  (4  prospetti  e  interno  di  ogni    locale)  e    del  suo  (unità  paesaggistica   di riferimento,  art.  14  NAPUC-PEIP)   che   ne   documenti  lo    stato  momento  dell’inoltro  della  domanda   di    costruzione;  c)   relazione   tecnica  che  descriva  con  precisione   tutti  gli  interventi   previsti,  i dettagli  costruttivi  i  materiali  utilizzati,  nonché  la    presenza  di    dettagli  particolari  e di    elementi  di pregio  originali  salvaguardare  ed  una  descrizione  dell’unità   paesaggistica  di    riferimento;  d)  del  volume  del  materiale    di  scavo  esuberante  e    delle    demolizioni,  e  della  loro  e)  di  gestione    dell’unità  paesaggistica  di  riferimento  al  momento  dell’inoltro  della  di    costruzione;  f)   proposta   dell’istante  per  la gestione  dell’unità  paesaggistica  di    riferimento  dell’edificio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  caso  di  interventi    minori,  il  Dipartimento  può  esonerare  l’istante  dalla  produzione  di  singoli  documenti  richiesti  dal  capoverso  precedente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  per  le    canalizzazioni  Art.  13  1  I  progetti  delle   canalizzazioni  devono  comprendere:  a)  di    situazione   (di  regola  in    scala  1:500);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Cpv.  modificato  dal   R    28.3.2006;  in    vigore  dal   31.3.2006  - BU  2006,  128.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Cpv.  introdotto  dal  R    22.8.2006;  in vigore   dal  25.8.2006  -  BU  2006,   308.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Lett.  introdotta   dal   R    7.11.2012;  in    vigore   dal  9.11.2012  -  BU  2012,  520.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  Lett.  modificata  dal  R    14.6.2017;   in vigore  dal  20.6.2017  - BU  2017,  174.
                        
                        
                    
                    
                    
                23
                            Art.  introdotto  dal  R    7.11.2012;  in    vigore   dal  9.11.2012  -  BU  2012,  520.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)   e   il  profilo  longitudinale  delle   canalizzazioni,  con  i manufatti  di trattamento  delle  acque,  pozzetti  di    raccolta  e d'ispezione,  i  manufatti  per  lo    smaltimento   delle   acque  di    scarico,  le    aree  dispersione  superficiale,  come   pure  il punto  di allacciamento  alla  fognatura  pubblica;  c)  costruttivi  dei    manufatti    speciali  di  trattamento,  evacuazione  e   smaltimento  delle  di    scarico;  d)  tecnica;  e)  piano  di smaltimento   delle  acque;  f)  perizia  geologica  per  accertare  l'idoneità  del  terreno  allo  smaltimento  delle   acque.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  particolari  costruttivi  sono   allestiti  alla  scala  1:20  o   1:50.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  per  serbatoi  di  carburanti  e oli  combustibili  Art.  14  1  I  progetti  per  la posa   di    serbatoi,  impianti   di    deposito  carburante,  oli  combustibili  o   altri  liquidi  nocivi  alle  acque   devono   indicare:  a)   esatta   degli  impianti   di    deposito,  dei  serbatoi  e delle  costruzioni  adiacenti;  b)   di    protezione  delle  acque  (S,  A,  B,  C)  in cui  è   ubicato  il   deposito  o   il   serbatoio;  c)   dei  liquidi  contenuti   nell'impianto  di    deposito  o   nel  serbatoio;  d)  degli  impianti  e   dei  serbatoi  (capacità,  tipo);  e)  di prevenzione  e   di    lotta  contro  gli incendi;  f)   relazione  tecnica  che  indichi:  -  le    misure  di protezione  contro  l'inquinamento  delle   acque;  -  vasche  di  contenimento,  vaschette,  sistemi   di  sicurezza  e di  allarme,  tipo  di  rivestimento,  misure  di    protezione   contro  la    corrosione,  ecc.;  -  i calcoli  statici  dell'opera   di    protezione  degli  impianti   di    volume  superiore  a   50   mc;  -  i dettagli  delle  opere   di    prevenzione  di    travasi  durante  il   riempimento   (piazzole  di    travaso).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  particolari  tecnici  sono   allestiti  in scala  1:20   o   1:50.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  per  l'apertura  di  cave,  scavi  e   colmate  Art.  15  Il   progetto  comprendere:  a)   estratto   della   carta   nazionale  in    scala  1:25'000;  b)   estratto   della   mappa  catastale,   la planimetria   e   le sezioni  degli  scavi   o   dei  riempimenti;  c)  in  cui    sia  indicato  lo  scopo,    il   volume    dei  movimenti  di  materiale,    la  durata,  la  delle   attrezzature  impiegate   e le informazioni   sulla  situazione  delle  acque  sorgive  sotterranee;  d)  di    risistemazione   della   zona.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Numero  delle  copie;  formato  Art.  16  1  Alla   domanda,   in    cinque  copie,  devono  essere   annessi  il  piano  di    situazione  e i  progetti,  pure  in    cinque  copie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  le    domande  sottoposte  alla  procedura   di    notifica  sono   sufficienti  3   copie  dei  piani  di situazione  e  dei   progetti.  24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  atti,  datati  e numerati,   piegati  formato  A4,   sono  da  presentare  in    fascicoli   separati.  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Avviso  di  pubblicazione  Art.  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'avviso   di    pubblicazione  della  domanda   di    costruzione   deve  contenere:  a)   della  persona  che  chiede  la    licenza   e del  proprietario  del  fondo;  b)  dell'opera;  c)  destinazione  degli  edifici  o   impianti;  d)   locale,  il   numero  di    mappa  e   la    descrizione   del  fondo;  f)  della  pubblicazione  e   gli  orari   in    cui  può  essere  presa  conoscenza  degli   atti;  g)  per  le    opposizioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Copia  dell'avviso  è notificato  all'istante  e   ai    proprietari  confinanti;   per  edifici  o   impianti  che   si   trovano  fuori  delle  zone  edificabili  è   pure  dato  avviso  nel  Foglio  ufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   pubblicazione  non  può   avvenire  prima  che  le    mutazioni  dei  luoghi  conseguenti  all'opera  siano  state  adeguatamente  indicate  sul  terreno  con  picchetti  e modine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  Cpv.  modificato  dal   R    13.11.1996;  in    vigore   dal  1.1.1997  - BU  1996,  377.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  Cpv.  introdotto  dal  R    13.11.1996;  in    vigore  dal  1.1.1997  -  BU  1996,   377.
                        
                        
                    
                    
                    
                26
                            Cpv.  modificato  dal   R    13.11.1996;  in    vigore   dal  1.1.1997  - BU  1996,  377.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  i  lavori   soggetti  alla  procedura  della   notifica   non  è   richiesta  la    pubblicazione   nel  Foglio  ufficiale;  è  escluso  il   coinvolgimento   di    interessi   pubblici  o   privati  particolari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Trasmissione  atti  al    Dipartimento  Art.  18  1  Contemporaneamente   alla  pubblicazione,  quattro  copie  della   domanda  e   degli  annessi  vengono  trasmessi  all’Ufficio   delle  domande  di  costruzione  (in  seguito  UDC)  per  raccomandata  o  pacco  iscritto.  27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  I  dati  della    domanda  possono  essere  trasmessi    al  Dipartimento  in  forma  elettronica  mediante  l’utilizzo  dell’applicativo  GIPE  (gestione  informatizzata  delle  procedure  edilizie).  Per  il   termine  di  trenta  giorni  di  cui  all’art.    7   cpv.  1   LE  fa  comunque    stato  la  ricezione  degli  atti  trasmessi    per  via  postale.  28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Entro    cinque  giorni  al  più  tardi  dalla  scadenza    del  termine  di  pubblicazione,  il   sindaco    o    altra  persona  incaricata  dal    Municipio  informa  l’UDC,    per  lettera    raccomandata,  se  sono  o    non    sono  pervenute  opposizioni;  delle     opposizioni  pervenute  viene  allegata  copia  con  eventuali  osservazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Quanto   disposto  nel  presente  articolo  non   si    applica  nella  procedura  della  notifica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sospensione  dei  termini  Art.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  termini  stabiliti  dall’art.  7   della  LE  non  decorrono  fin  tanto  che   gli  atti  non  siano  stati  completati  conformemente  alle  richieste  dell’UDC  (documenti,  studi   supplementari,  ecc.).  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Della  sospensione  dei  termini  vengono  informati  il  Municipio  e   l’istante  mediante  decisione  formale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Diritto  di  opposizione  delle  organizzazioni  Art.  20  Il   Consiglio  di  Stato  pubblica    nel  Foglio  ufficiale  l'elenco  delle  organizzazioni  cantonali  conosciute,  che  sono  legittimate  a   fare  opposizione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rinnovo  della  licenza  Art.  21  1  La  licenza  non  può  essere  rinnovata  prima  che  sia  scaduto  il   termine   di    validità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   domanda   di    rinnovo   dev'essere  corredata  unicamente  dalla  licenza  scaduta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  È    applicabile  la  procedura  seguita  per  la  concessione    della  licenza  (ordinaria  o    della    notifica),  escluso  l'art.    17  per  i  casi  in  cui    non  è    stata  nel  frattempo  approvata  alcuna  modifica  al  diritto  applicabile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Contestazioni  di  natura  civile  Art.  22  1  Insorgendo  contestazioni  di    natura  civile,  l'autorità   rinvia   l'interessato  al    giudice  civile;  di  regola,  tali  contestazioni  non   sospendono  la    procedura   amministrativa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   termine  di  validità  della   licenza  è   sospeso  durante  lo  svolgimento  di  un  processo  civile  solo  in  quanto  il   processo  abbia  per  oggetto  contestazioni    riguardanti  il  diritto  di  proprietà    e   i  rapporti    di  vicinato  che  impediscono  l'utilizzazione  della  licenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Inizio  dei  lavori  e   proseguimento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  regola  Art.  23  33  1  I  lavori   non   possono  essere  iniziati  prima  che  la    licenza   edilizia  sia   cresciuta  in    giudicato,  salvo  diversa  disposizione   dell’autorità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Almeno  sette   giorni  prima  dell’inizio  dei  lavori  dev’essere   inoltrata  una  notifica  scritta   al    Municipio,  informandolo  sul  nominativo  dell’impresa     di  costruzione  esecutrice  dei  lavori,     sui     modi  di  esecuzione,  sulle  macchine  impiegate    e    sui    provvedimenti  previsti  per  la  tutela  della  quiete  dei  rumori,  come  pure    sulle  modalità  d’uso    o  di  smaltimento  di  sostanze,  materiali  o  prodotti  potenzialmente  pericolosi  o   nocivi  per  la    salute.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’impresa  di    costruzione  esecutrice  dei  lavori  è   tenuta   a   far   sì    che   sul  cantiere   venga  installata  e  mantenuta  durante  tutto  il   periodo  d’esecuzione  dei  lavori  una   tavola  di dimensioni  non  inferiori  a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  Cpv.  modificato  dal   R    27.2.2007;  in    vigore  dal   1.1.2007  - BU  2007,  70.
                        
                        
                    
                    
                    
                28
                            Cpv.  introdotto  dal  R    14.6.2017;  in vigore   dal  20.6.2017  -  BU  2017,   174.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  Cpv.  modificato  dal   R    27.2.2007;  in    vigore  dal   1.1.2007  - BU  2007,  70.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  Cpv.  modificato  dal   R    27.2.2007;  in    vigore  dal   1.1.2007  - BU  2007,  70.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  Cpv.  modificato  dal   R    13.11.1996;  in    vigore   dal  1.1.1997  - BU  1996,  377.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  Cpv.  modificato  dal   R    13.11.1996;  in    vigore   dal  1.1.1997  - BU  1996,  377.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  Art.  modificato  dal  R    30.3.2010;   in vigore   dal  2.4.2010  -  BU  2010,  133;   precedente  modifica:   BU  2006,
                        
                        
                    
                    
                    
                128.
                            metri  1   di    larghezza  e metri  0.5  di    altezza,  collocata  in    luogo  ben  visibile   entro  cinque  giorni  dall’inizio  dei  lavori.   Tanto  la tavola   quanto  il sistema  di  sostegno  dovranno  essere   eseguiti  con   materiali  di  adeguata  resistenza  e   di  decoroso  aspetto.  La  tavola  dovrà  recare  impresse  a   colori  indelebili  la  ragione  sociale  dell’impresa   di costruzione  esecutrice  dei  lavori,  nonché   i  dati  relativi  alla   direzione  dei  lavori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  lavori  sono  considerati  iniziati  quando:  a)   in    corso  d’esecuzione   i  lavori   di demolizione  necessari;  oppure  b)   state  poste  in    cantiere  le    installazioni  necessarie  all’esecuzione   dell’opera;  oppure  c)  che  furono  fatte  spese  ingenti  per  garantire  la protezione  del  cantiere  e   di opere  oppure  d)   state  gettate  le    fondamenta  dell’edificio  o   impianto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Trascorso  il periodo  di due   anni  senza  che  i  lavori  siano  stati  iniziati,  il permesso  non  può  più  essere  utilizzato  prima   dell’ottenimento  del  rinnovo  (art.  14  LE).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  revoca  Art.  24  1  Il  permesso  può  essere  revocato,  previa   diffida,  se  i  lavori  non  vengono  proseguiti  nei  modi  e nei  termini  usuali;   l'autorità  esige   in    tal  caso  il ripristino  di una  situazione  conforme  al    diritto,  ordinando  se  del  caso  il   riordino  del   fondo.  34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Municipio    informa  il  Dipartimento    sulle  violazioni  della  legge    sull'esercizio  della  professione  d'impresario  costruttore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  eccezioni:   lavori  urgenti  Art.  25  Lavori    urgenti,  determinati  da  eventi  eccezionali  come  alluvioni  e    incendi,  intesi  a  prevenire  un   danno  grave  o   salvaguardare   la sicurezza  e   l'incolumità  delle  persone  o   delle   cose,  possono  essere   iniziati  prima  dell'inoltro  della  domanda  di    costruzione,   dandone  immediata   notizia  al  Municipio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Licenza  preliminare  Art.  26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  domanda  di  licenza    preliminare  secondo  l'art.  15    LE  deve  essere    corredata  di  un  piano  di    situazione  e, di    regola,  di progetti  di    massima  o   schizzi  illustrativi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   domanda   e   gli  atti   che  l'accompagnano   devono   essere  presentati  in cinque   copie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  E'  applicabile  la procedura  ordinaria  ove  l'istante  non  vi    abbia   espressamente  rinunciato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commissione  di  consulenza  Art.  26a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per   la costruzione,  l’ampliamento  o   il cambiamento   di    destinazione  di    edifici   o   impianti  con  rilevante  incidenza  territoriale,  l’istante  può  richiedere     all’UDC  la  convocazione     della  Commissione  di consulenza.  36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’UDC,   interpellando  i  Servizi  cantonali  e   comunali  competenti  ed  assegnando  loro  un  termine  per  la  risposta,  fornisce  un  preavviso,   per  6   mesi,  sulle  possibilità   edificatorie  dei  fondi  indicati  dall’istante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Restano  comunque  riservati  i  diritti   dei  terzi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Trasferimento  della  licenza  a   terzi  Art.  27  1  La  licenza    di  costruzione  può  essere  trasferita  a  terzi  mediante  avviso  al  Municipio,  firmato  dal  nuovo  e dal   precedente  titolare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dopo  l'inizio    dei  lavori    il   Municipio  può  opporsi  al  trasferimento  se  sono    minacciati  importanti  interessi  pubblici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Conservazione  degli  atti  Art.  28  I  Comuni  sono   tenuti  a conservare  gli atti  relativi  alle  licenze   di    costruzione  per  il periodo  di  dieci   anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tasse  e   spese  Art.  29  Per  la    concessione  della  licenza   di    costruzione  non  si possono  prelevare  tasse  e spese  oltre  quelle  stabilite   dall'art.  19  LE;  è riservato   il prelevamento  di tasse  previste  da  leggi  speciali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  Cpv.  modificato  dal   R    13.11.1996;  in    vigore   dal  1.1.1997  - BU  1996,  377.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  Art.  modificato  dal  R    4.3.1998;  in    vigore  dal  10.3.1998  -  BU  1998,  65;  introdotto  dal  R    13.11.1996  - BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1996,  377.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  Cpv.  modificato  dal   R    27.2.2007;  in    vigore  dal   1.1.2007  - BU  2007,  70.
                        
                        
                    
                    
                    
                37
                            Cpv.  modificato  dal   R    27.2.2007;  in    vigore  dal   1.1.2007  - BU  2007,  70.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CAPITOLO   II  Norme   edilizie  generali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sicurezza  e   igiene  degli  edifici  e   impianti  Art.  30  1  Gli  edifici,   gli impianti  e   ogni  altra   opera  devono  essere  progettati  e   eseguiti  secondo   le  regole  dell'arte,  tenendo   conto  delle   prescrizioni  tecniche  emanate   dalle  autorità,  sussidiariamente  da  associazioni  professionali   riconosciute,   come   la Società  svizzera  degli  ingegneri  e degli  architetti  (SIA),  l'Associazione  svizzera  dei  tecnici  della  depurazione  delle  acque  (VSA/ASTEA),  l'Associazione  padronale  svizzera  lattonieri  e  installatori  (APSLI)  e  l'Unione  svizzera  dei  professionisti  della  strada  (VSS).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'altezza,  il  volume,  l'insolazione,  l'illuminazione,  l'aerazione,  l'isolamento  termico  e   fonico  dei  locali  destinati  all'abitazione   e   al    lavoro   devono  corrispondere  alle  esigenze  dell'igiene,  tenuto  conto  delle  condizioni  locali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Devono  inoltre  essere  ossequiate  le  disposizioni  speciali,  in  particolare  della    legislazione    sulla  protezione  dell'ambiente  e   delle  acque,  della  legislazione   sanitaria,  del  lavoro,  della   polizia  del  fuoco,  della  prevenzione  degli  infortuni  e del   risparmio  energetico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sicurezza  sui  cantieri  Art.  31  Oltre  ai  provvedimenti  di  sicurezza    per  gli  addetti  ai  lavori  prescritti    dalla  legislazione  speciale,  devono  essere  adottati  anche  adeguati  provvedimenti  per  la    salvaguardia  dei  terzi.  Art.  32  ...  38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Calcoli  statici  Art.  33  I  calcoli  statici  per  i  progetti  di  cui  all'art.  7  del  presente    regolamento  devono  essere  elaborati  da   un   ingegnere   giusta  l'art.  4   LE.  Art.  34  ...  39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Altezza  dei  locali  d'abitazione  Art.  35  1  Fino   all'introduzione   dei  piani  regolatori  l'altezza  minima   dei  locali  d'abitazione  è   di ml.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.30;  i  piani  ammezzati  possono  avere  un'altezza   inferiore.  Per   i  sottotetti  fa    stato  l'altezza  media.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  le costruzioni   di    montagna,  come  capanne  e   baite,  l'altezza   può  essere   inferiore  ai ml  2,30.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Deroghe   possono  essere  concesse  nel  caso  di    rinnovazione  o   trasformazione  di    edifici  esistenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ascensori
                            41  Art.  36  42  1  Le  installazioni  di  nuovi  ascensori  e  componenti  di  sicurezza  come  pure  le  trasformazioni  o i  rinnovamenti   che  incidono  considerevolmente  sulla   sicurezza   degli   stessi   devono  rispettare  le norme   dell’ordinanza  sulla  sicurezza   degli   ascensori   del  23   giugno   1999.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  particolare,  nuovi  ascensori  e   componenti  di    sicurezza  possono  essere  installati  soltanto   se la  loro  immissione  in commercio  è   avvenuta  conformemente   agli  articoli  da  4 a 10  dell’ordinanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   trasformazioni   o i  rinnovamenti  che  incidono  considerevolmente  sulla  sicurezza  degli  ascensori  o  dei  componenti  di  sicurezza    devono  essere  attuati  in  modo  che  sia  garantita  di,  almeno,  i  seguenti  pericoli  significativi  elencati  nella   norma   SIA  370.080:  a)  di    azionamento  con  una  cattiva  precisione   di livellamento  o fermata  (n.   3   della  lista  dei  significativi);  b)  inadeguato   nelle   porte   (n.   27);  c)  di    cabina  troppo  ampia   rispetto  alla  portata  (n.  38);  d)  senza  porte   (n.  40);  e)  o   inadeguata  illuminazione   di    emergenza   nella  cabina  (n.   46);  f)  o   inadeguati  ammortizzatori   (n.   56);
                        
                        
                    
                    
                    
                38
                            Art.  abrogato  dal  R    13.11.1996;  in    vigore   dal  1.1.1997  - BU  1996,  377.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  Art.  abrogato  dal  R    27.3.2013;  in    vigore  dal  2.4.2013  -  BU  2013,   147;   precedente  modifica:   BU  2007,
                        
                        
                    
                    
                    
                70.
                            40  Cpv.  modificato  dal   R    13.11.1996;  in    vigore   dal  1.1.1997  - BU  1996,  377.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  Nota  marginale  modificata  dal  R    17.9.2013;  in    vigore  dal  1.1.2014  - BU  2013,  391.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  Art.  modificato  dal  R   21.5.2014;  in    vigore   dal  23.5.2014  -  BU  2014,  282;   precedenti  modifiche:   BU  2006,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28;  BU   2013,  391.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  o   inadeguato  dispositivo  di allarme   (n.  71).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  punto  2   degli  allegati  8, 9   o 10  dell’ordinanza  oppure  da  un   ente   accreditato   presso   il   Servizio  di  accreditamento  svizzero   SAS  o   presso  un  altro  servizio  di    accreditamento   riconosciuto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  In  ogni  caso   l’esercizio  degli  ascensori  è   subordinato  ad  un  collaudo  ed   a   controlli  periodici  eseguiti  da  un  installatore    o   da  un  ente  ai  sensi  del  precedente  capoverso.  Le  spese  sono  a  carico    del  proprietario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rumori  di  cantiere  Art.  37  1  Ai  lavori   di    cantiere  sono  applicabili  le seguenti   prescrizioni   particolari  per  la tutela  della  quiete  dai  rumori:  a)  impiegate   nelle  costruzioni  devono  di    regola  essere   azionate   elettricamente;  nelle  di  ospedali,    asili,    scuole,  istituti  scientifici,  chiese  e   cimiteri,  possono  essere  usate  macchine  solo  quando  l'impiego  dell'elettricità   non  è   ragionevolmente  esigibile;  b)  rumorosi,  come  la  lavorazione  del  legno  o   dei   metalli,   devono   essere   fatti   di  norma  in  o locali  chiusi;  c)   di battipali  e   l'infissione  di    palancole   di    ferro  sono  ammessi  solo  allorché  altri  sistemi   non  possibili  o la loro  spesa  risulti  sproporzionata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Municipio  è   tenuto   a prescrivere  adeguati  provvedimenti  per  ridurre  al minimo  i  rumori   inevitabili,  come  l'uso  di    rivestimenti  assorbenti   o   di    altri   accorgimenti   e   la limitazione  dei  lavori  a   determinati  periodi  e   orari;   esso  può  inoltre  vietare  l'uso  di    macchine  che,  per  causa  di    vetustà  o di    cattivo  stato  di  manutenzione,   provocano   rumori   inutili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono  riservate  le    disposizioni  della  legislazione  sulla  protezione  dell'ambiente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Manutenzione  delle  opere  Art.  38  Edifici,  impianti  e  ogni  altra  opera,  compreso  il  terreno  annesso,  devono  essere  mantenuti  in    modo   da  non   offendere  il decoro   e   da  non   mettere  in pericolo  le    persone  e   le cose.  Art.  39  ...  43  CAPITOLO  III  Computo  di indici,  distanze  e altezze
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Indici  di  sfruttamento  e di  occupazione  Art.  40  1  Oltre  a    quanto  esemplificato  nell'art.    38  cpv.  1    LE,  non  vengono    computati  nella  superficie  utile  lorda  i   rifugi  di  protezione  civile,    le  piscine  familiari,  gli  archivi    e    i   magazzini  sotterranei,  non  accessibili  al    pubblico  e che  non  servono   per  il   lavoro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nell'indice  di    occupazione  non  vengono  computati  i  balconi  non  calcolati   nella  distanza   dal  confine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  il computo  della  superficie  utile  lorda,  edificabile  e   edificata,  lo spessore   dei  muri  perimetrali  con  isolamento  termico  dei  nuovi  edifici  è   considerato  nella  misura  di    35   centimetri  al    massimo.  44
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  bonus  sulla  superficie  utile   lorda   ai    sensi  dell’art.  40a  cpv.  3 della  legge  è   concesso   soltanto   per  la  realizzazione  di  nuovi    edifici  certificati  almeno    con  la  classe  AB  secondo  la  Certificazione  energetica  cantonale  degli  edifici  (CECE)   o   che  hanno  ottenuto  un   certificato  provvisorio  Minergie-  P.  Nell’ambito  della  ristrutturazione   di edifici   esistenti  è   sufficiente  una  certificazione  CECE  BB  oppure  un  certificato  provvisorio  Minergie.    In  ogni  caso,    la  certificazione    CECE  o  il  certificato  provvisorio  Minergie  devono   essere  prodotti  assieme   alla  domanda  di costruzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Registri  degli   indici  Art.  40a  46  I  Comuni  esercitano  il   controllo  delle    quantità  edificatorie  tramite  un    registro  ufficiale  allestito  secondo  i  disposti   dell'art.  38b)  della   Legge  edilizia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Modo  di  misurare   le distanze
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43  Art.  abrogato  dal  R    27.3.2013;  in    vigore  dal  2.4.2013  -  BU  2013,   147;   precedente  modifica:   BU  2011,
                        
                        
                    
                    
                    
                648.
                            44  Cpv.  introdotto  dalla  L 14.12.2010;  in    vigore   dal  1.1.2011  - BU  2010,  535.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  Cpv.   modificato  dal  R   13.12.2023;  in    vigore   dal   1.1.2024  - BU  2023,  389;   precedente  modifica:   BU  2010,
                        
                        
                    
                    
                    
                535.
46
                            Art.  introdotto  dal  R    13.11.1996;  in vigore   dal  1.1.1997  -  BU  1996,  377.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  41  1  La  distanza  è   misurata  nel  punto  in    cui  l'edificio  o   l'impianto  più  si    avvicina  al confine,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1,10  e   non  occupano   più  di    un  terzo  della   lunghezza  della  facciata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  i  confini  sono   irregolari   si    può  prendere  una  distanza  media.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  balconi  chiusi  ai  lati    sono  considerati  come  corpi  sporgenti,    indipendentemente    dalla    loro  larghezza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Edifici  e   impianti  sotterranei  Art.  42  1  Se  il  regolamento  edilizio  o   il piano   regolatore   non   dispongano   altrimenti,  le    distanze  dal  confine  non  si    applicano   agli   edifici  e   impianti   che  sporgono  dal  terreno  meno  di m 1.50.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ove  non  sia  altrimenti   disposto,  le distanze  dalle  strade  e dai  corsi  d'acqua  devono  invece  essere  osservate  anche  nelle  opere  sotterranee.
                        
                        
                    
                    
                    
                Attici
                            Art.  43  Gli  attici  sono  computati  nell'altezza  degli   edifici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Numero  dei   piani  Art.  44  I   piani  semi-interrati,  sporgenti  più  di  m  1.50    dal  terreno  sistemato  almeno  su  una  facciata,  e   sottotetti   sono  computati  come  piano  quando   la  loro   superficie  supera  i  due  terzi  della  superficie  di    un  piano   intero.  CAPITOLO  IV
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  47  Art.  44a-44i  ...  48  CAPITOLO  IVa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49  Abitazioni  secondarie
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze
                            Art.  44l
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  municipi  sono    competenti  per    l’applicazione    della  legge  federale  sulle  abitazioni  secondarie  del  20   marzo   2015  (LASec)  nell’ambito   della  procedura  di    rilascio  della   licenza  edilizia,  riservato  il   cpv.   2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   Sezione  dello  sviluppo  territoriale  attesta  l’adempimento  dei  presupposti  di cui   all’art.   9 LASec  (nuove  abitazioni  in  edifici  protetti);  essa  può  emanare  delle  linee  guida   riguardanti  le  modalità  di  applicazione  della  LASec.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’Ufficio    di  statistica    è    il   servizio  cantonale  di  riferimento  per  la  gestione    del  Registro    edifici  e  abitazioni  (REA)  ed  è   competente  per    i  contatti  con  la  Confederazione    ai  sensi  dell’art.    5  cpv.    4  LASec.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il    Consiglio  di  Stato  esercita    la  vigilanza    sull’applicazione  della  LASec  (art.  15  LASec).    Nelle  procedure  edilizie  essa  è esercitata  secondo  i  disposti  dell’art.  52.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’Ufficio   del  registro   fondiario   notifica  al Municipio  le    iscrizioni  ai    sensi  dell’art.   16   cpv.   2   LASec   con  i  dati  dell’acquirente  conformemente  all’art.  970  cpv.  2 del  Codice  civile  svizzero.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Nuove  abitazioni  secondarie  in edifici  protetti  o   tipici   del  sito  Art.  44m  51  1  Ai  sensi  dell’art.  9   LASec  sono  protetti  tutti   gli  edifici  tutelati   quali  beni  culturali  cantonali  o  locali  in    base  alla  legge   sulla  protezione  dei  beni   culturali  del  13   maggio  1997.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  edifici   tipici  ai sensi  dell’art.   9 cpv.  1   LASec   e   dell’art.  6 cpv.  1 dell’ordinanza   sulle   abitazioni  secondarie  del  4   dicembre   2015  (OASec)  si   intendono  le    costruzioni  tradizionali   meritevoli   di    essere  conservate  nella  loro  identità    in  quanto,  per    tipologia  costruttiva,  caratteristiche  architettoniche,  materiali  e posizione   nel  tessuto  insediativo,  contribuiscono  in    maniera   essenziale  a   determinare  e  a  qualificare  il carattere   del   sito  in    cui  si    collocano.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47  Capitolo   abrogato  dal  R    6.12.2023;  in    vigore  dal  1.1.2024  -  BU  2024,   357.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48  Art.  abrogati  dal  R    6.12.2023;  in    vigore  dal  1.1.2024  -  BU  2024,   357;  precedenti  modifiche:  BU   1996,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            377;  BU  2002,   355;   BU  2007,  70;  BU  2012,  97;  BU  2015,  208;  BU  2017,  174.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49  Capitolo   introdotto  dal  R    6.7.2016;  in    vigore   dal  8.7.2016   -  BU  2016,   334.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  Art.  introdotto  dal  R    6.7.2016;  in vigore  dal  8.7.2016  -  BU  2016,   334.
                        
                        
                    
                    
                    
                51
                            Art.  introdotto  dal  R    6.7.2016;  in vigore  dal  8.7.2016  -  BU  2016,   334.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   tipicità  e la relazione  dell’edificio  rispetto   al    sito  è   verificata  nell’ambito  della   procedura   edilizia.  descriva:  a)   e   il   valore  dell’insediamento   in    cui  si    colloca  l’edificio;  b)  stesso,  la  sua    tipologia    costruttiva,  le  caratteristiche  architettoniche,    il   suo  stato  di  c)  tra  l’edificio,   gli spazi   liberi   e   le    altre   costruzioni   presenti  nei  suoi  dintorni.  CAPITOLO   V  Opere  abusive  e contravvenzioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Opere  abusive
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  sospensione  dei   lavori  Art.  45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Municipio  ordina  la    sospensione   dei  lavori  non  autorizzati   o   eseguiti  in    contrasto  con  la  licenza  di  costruzione;   l'ordine  può   essere   impartito  anche  dal  Dipartimento  se  il   Municipio  non  interviene  con  la  necessaria  sollecitudine,  specialmente  quando  sono  violate  disposizioni  di  competenza  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'ordine   non   deve  eccedere  quanto  è   necessario   per  conservare  la    situazione   di    fatto  nella  misura  in  cui   è   controversa   (i   lavori  contestati  devono  essere  elencati  con  precisione);  e,  se le  violazioni  non  appaiono  manifestamente   gravi,  l'ordine  deve  essere  preceduto  o   immediatamente  seguito  da  un  contraddittorio  con  gli interessati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  lavori  in contrasto  con  la  licenza  edilizia  devono  essere  lasciati  continuare  se è semplicemente  stata  omessa  la    notifica   di    una  variante  non  soggetta  a pubblicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'ordine    di  sospensione    deve  indicare    i  provvedimenti  da  adottare  per    il   ripristino  di  uno    stato  conforme  alla  legge,    assegnando  ove  occorra  al  proprietario  un    termine  per  il   deposito    di  una  domanda  di variante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La   decisione   di    sospensione   dei  lavori   è   immediatamente  esecutiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  violazioni  formali  Art.  46  Le  violazioni  formali  della    legge    sono    sanate  mediante    licenza    posteriore,  riservata  la  procedura  di    contravvenzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  violazioni   materiali  Art.  47  1  Prima  di  ordinare  la  demolizione  o  la  rettifica  di  edifici  o    impianti  fuori    delle  zone  edificabili  il  Municipio  deve  chiedere  l'avviso  al    Dipartimento;  l'avviso  riguarda  il  diritto  di    competenza  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   demolizione  non   esclude  la procedura   di    contravvenzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  richiesta  di  aiuto  Art.  48  Il   Municipio  può  chiedere  l'intervento  della  polizia  cantonale   quando,  in determinati   casi,  non  disponga  di    forze  sufficienti  per   assolvere  le    sue  funzioni  (art.   108  LOC).  CAPITOLO  VI  Applicazione  della  legge   e   disposizioni  varie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Restrizioni  della  proprietà  Art.  49
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  restrizioni    di  diritto  pubblico    della  proprietà  non  possono    essere  soppresse  o  modificate  per  accordo    delle  parti,  nemmeno  col  consenso    dell'autorità,  tranne  che    nei  casi  espressamente  previsti   dalla  legge,  dai  piani  o   dai  regolamenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   restrizioni  di    diritto   pubblico  sussistono  anche  senza  iscrizione  nel  registro  fondiario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ritrovamenti  archeologici  Art.  50  52  Chiunque,  scavando  nel  proprio  terreno  o   nell’altrui  terreno,  scopre  oggetti  archeologici,  reliquie  o  altre  costruzioni    antiche,  deve  sospendere  lo  scavo,  provvedere  perché    nessuno  manometta  i  ritrovamenti   e   darne  immediata  notizia  e   all’Ufficio  dei  beni  culturali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Notifica  delle  decisioni  al Dipartimento
                        
                        
                    
                    
                    
                52
                            Art.  modificato  dal  R    27.2.2007;   in vigore  dal  1.1.2007  -  BU  2007,  70.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  51  53  Tutte  le  decisioni    di  concessione    della  licenza    edilizia,  siano  esse  nella  forma  della  procedura  ordinaria  (art.  4 ss.  LE),  di    sospensione  lavori   (art.  42  cpv.   1 LE),  di demolizione  (art.   43  LE)  e   di    sanzione   pecuniaria   (art.  44  LE)   devono  essere  notificate  anche  all’UDC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Vidimazione  dei  piani  Art.  51a  54  Nell’ambito  delle  procedure  riguardanti    edifici  o  impianti  situati  fuori  zona    edificabile,  l’UDC  vidima  con  un  timbro   i  piani  della  domanda  di    costruzione  che  sono  stati  oggetto  di un   esame  sfociato  in un  preavviso  favorevole.
                        
                        
                    
                    
                    
                Vigilanza
                            Art.  52  Il   Dipartimento  vigila    sull'osservanza  della    legge  nei  Comuni,    facendone    rapporto  al  Consiglio  di    Stato  nei  casi  in cui  si    giustifichi  l'intervento  d'ufficio  previsto  dall'art.  48   cpv.  2 LE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Prestazioni  del  Dipartimento   ai    Comuni  Art.  52a  55
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  prestazioni  fornite  dal  Dipartimento    o  dai  suoi  servizi  a  favore  dei  Comuni  conformemente  all’art.   3   cpv.   2 della  legge  sono  remunerate   in funzione  della  classe  di    stipendio   dei  funzionari  coinvolti  e secondo   il seguente  tariffario:  Classe  stipendio  Costo/ora
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10-14  fr.   42.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15-19  fr.   52.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20-24  fr.   66.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25-29  fr.   81.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30-34  fr.  100.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35-39  fr.  122.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  Comuni  richiedenti  sono   inoltre  tenuti  a   rifondere  al Dipartimento  le eventuali   spese  per  perizie,  trasferte  ed  altri  costi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le    tasse  e    le  spese  di  cui  al  presente  articolo  sono  addebitate  direttamente  sul    conto    Stato-  Comune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tassa  per  l’esame  delle  notifiche  Art.  52b  56  1  Per   l’esame  delle  notifiche  ai  sensi  dell’art.  6   cpv.  2 la tassa  cantonale  ammonta  a fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50.--  per  ogni   preavviso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  è    prelevata  dal    Municipio  ed  è    successivamente  accreditata  al  Cantone  sul    conto    Stato-  Comune  a   cura  del   servizio  cantonale  che  ha  rilasciato   il preavviso.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rappresentanza
                            Art.  52c  57  L’UDC  rappresenta  il   Cantone  per  tutto   quanto  attiene  la gestione   di procedure  edilizie  secondo  la    legislazione  edilizia  cantonale  e   federale,  incluse  le    relative  vertenze.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposizioni  finali  Art.  53  1  Il  regolamento  di    applicazione   della  legge  edilizia,  del  22  gennaio  1974  è abrogato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   presente   regolamento  è   pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle   leggi  e degli   atti  esecutivi   ed  entra  in  vigore  il   1° gennaio  1993.  Pubblicato  nel   BU  1993  ,  10.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            58  Elenco  della   legislazione  che  prevede   competenze   cantonali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            53  Art.  modificato  dal  R    27.2.2007;  in    vigore  dal  1.1.2007   -  BU  2007,  70;  precedente  modifica:  BU  1996,
                        
                        
                    
                    
                    
                377.
                            54  Art.  introdotto  dal  R    14.6.2017;  in    vigore   dal  20.6.2017  -  BU  2017,  174.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55  Art.  introdotto  dal  R    17.9.2013;  in    vigore   dal  1.1.2014  -  BU  2013,  391.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            56  Art.  introdotto  dal  R    17.9.2013;  in    vigore   dal  1.1.2014  -  BU  2013,  391.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57  Art.  introdotto  dal  R    13.12.2023;  in vigore   dal  1.1.2024  -  BU  2023,  381.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            58  Allegato  modificato  dal  R    26.6.2001;   in    vigore   dal  3.7.2001  - BU  2001,   175;  precedente  modifica:   BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1996,  384.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Legge  federale  sulla  pianificazione  del  territorio  (LPT)  del  22  giugno  1979:   art.  24/25  cpv.  1:  edifici  e   impianti  fuori   delle  zone  edificabili;     -  Ordinanza  federale  sulla  pianificazione  del  territorio  (OPT)  del  2 ottobre  1989;     -  Legge  cantonale   di    applicazione   della  Legge  federale  sulla   pianificazione   del  territorio;     -  Regolamento  della  Legge  cantonale  di applicazione  della  legge  federale  sulla  pianificazione  del  territorio;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Legge  federale  sulla  protezione  dell'ambiente    (LPA)  del  7    ottobre  1983:    art.  9  esame  dell'impatto  sull'ambiente;     -  Ordinanza  federale  contro  l'inquinamento  atmosferico  (OIAt)  del  16  dicembre  1985;     -  Ordinanza  federale  contro  l'inquinamento  fonico  (OIF)  del  15  dicembre  1986;     -  Ordinanza  federale  sulle  sostanze  pericolose   per  l'ambiente  (Osost)   del   9   giugno  1986;     -  Ordinanza  federale  concernente    l'esame  dell'impatto  sull'ambiente  (OEIA)  del  19  ottobre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1988;     -  Ordinanza  federale  sulla   protezione  contro  gli  incendi   rilevanti  (OPIR)  del  27  febbraio  1991;     -  Ordinanza  federale  sull'impiego  parsimonioso  e razionale  dell'energia  del  22  gennaio  1992;     -  Ordinanza  tecnica  sui  rifiuti  (OTR)  del  10  dicembre  1990;     -  Decreto  federale  sull'impiego  parsimonioso  e   razionale  dell'energia  del  14   dicembre   1990;     -  Decreto  legislativo   di applicazione  della   Legge  federale   sulla  protezione  dell'ambiente  del  7  ottobre  1983  del   16  dicembre  1991;     -  Decreto  esecutivo   concernente  la    pulizia   periodica  degli   impianti  calorici   a combustione  del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  settembre   1979;     -  Decreto  esecutivo  concernente  il   divieto  dei  fuochi  all'aperto   e il   compostaggio  degli   scarti  vegetali  del  21  ottobre   1987;     -  Ordinanza  sulla  protezione  dalle   radiazioni   non  ionizzanti  (ORNI)  del  23  dicembre  1999;     -  Regolamento  di  applicazione    dell’Ordinanza  federale  sulla  protezione  da    radiazioni  non  ionizzanti  (RORNI)   del   giugno  2001;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Legge  federale  sulla  protezione  della   natura  e   del  paesaggio  del  1°  luglio  1966:   art.  18;     -  Ordinanza  federale  sulla   protezione   della  natura   e   del  paesaggio  del  16  gennaio  1991:   art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Legge  federale  sulle  foreste  (LFo)  del  4   ottobre  1991:  art.  3   seg;  art   17;     -  Ordinanza  federale  sulle  foreste  (OFo);     -  Legge  cantonale  d'applicazione  della  Legge  federale  11.10.1902-13.3.1903,   del  26.6.1912;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  Legge  federale  sulla  protezione  delle   acque  (LPAc)  del  24   gennaio  1991;     -  Ordinanza  federale  generale  sulla  protezione  delle  acque  (OGen)  19  giugno  1972;     -  Ordinanza  federale  sull'immissione  delle   acque  di    rifiuto  dell'8  dicembre  1975;     -  Ordinanza  federale    contro  l'inquinamento    delle    acque  con  liquidi  nocivi  (Oliq)  del  28  settembre  1981;     -  Legge  cantonale  di    applicazione  della   LF  sulla   protezione  delle  acque  dall'inquinamento,   del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  aprile  1975:  art.  80  ogni  intervento  che   possa  avere  effetto  sulle  acque;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  Ordinanza  federale  sul  rilascio  della    concessione  agli  impianti  di  trasporto  a    fune  dell'8  novembre  1978;     -  Ordinanza  federale  sulle  funivie   esenti  dalla  concessione  federale  e le    sciovie  del  22   marzo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1972;     -  Concordato  concernente    e  le  sciovie  senza  concessione    federale  del  15  ottobre  1951  /  27  novembre  1972  (RS  743.22);     -  Regolamento  concernente   le    funivie  e   le    sciovie   esonerate  dalla  concessione  federale  del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  dicembre  1982  (RL   770.310);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  Legge  federale  sulla  protezione  degli   animali   (LPDA)  del  9   marzo   1978;     -  Ordinanza  federale  sulla  protezione   degli  animali  (OPA   n)  del  27  maggio  1981;     -  Legge  di  applicazione  della  legge  federale    sulla  protezione  degli    animali  del  10    febbraio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1987  (RL  482.100);     -  Regolamento  di  applicazione    della  legge  cantonale  sulla  protezione  degli  animali  del  30  giugno  1987  (RL  482.110);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  Legge  sull'organizzazione  della  lotta  contro   gli  incendi,  gli inquinamenti  e   i danni  della  natura  (LLI),  del   5   febbraio  1996  (RL   835.100);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.  DL    sulla  protezione    delle  bellezze  naturali  e  del  paesaggio,  del  16    gennaio  1940:  art.    2:  progetti  concernenti  costruzioni,  ampliamenti,  rinnovazioni,  trasformazioni  e   ricostruzioni  di  edifici  e   impianti  nelle  zone  dichiarate  sito    pittoresco  o   disciplinate  da  piani    di  protezione  delle  bellezze  naturali  e del  paesaggio  o dall'elenco  dei  monumenti   naturali  e dei  punti  di  vista  protetti;     -  Regolamento   del  decreto  legislativo  16  gennaio  1940  sulla  protezione  delle  bellezze  naturali   e del   paesaggio  del  22   gennaio   1974:  art.  4   e   5;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.  Legge  sulla  protezione  delle  rive    dei  laghi,  del  20  novembre  1961  (RL  701.400):  art.  20:  costruzioni,  ampliamenti,  rinnovazioni,  trasformazioni  e ricostruzioni   di    edifici   e impianti  nella  zona  protetta  (cfr.   art.   7);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11.  Legge  per  la  protezione  dei    monumenti  storici  ed  artistici,  del  15  aprile    1946:  art.  7:  manutenzione  e   di restauro  dei  monumenti;  art.  12   costruzioni,   ampliamenti,  rinnovazioni,  trasformazioni  e    ricostruzioni  di  edifici    e  impianti  nelle  zone  protette    e  nelle  immediate  adiacenze  dei  monumenti;     -  Decreto  legislativo   per  la tutela  dei  ritrovamenti   archeologici   del  26.1.1942:   art.  1;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12.  Legge  edilizia  cantonale,   del  13  marzo  1991  (RL   705.100):  art.  25:  deroghe   alle   distanze  dalle  strade  cantonali;  art.  34:  costruzioni  e impianti   che  richiedono  lo scavo  dell'ordine   di  almeno  mc  10000;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13.  Legge  cantonale  di applicazione   della  LF  sulle   strade  nazionali,   del  7   novembre   1960:  art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  e    12:  costruzioni,    ampliamenti,    rinnovazioni,  trasformazioni    e    ricostruzioni  di  edifici    e  impianti  nelle  zone   riservate  e nell'ambito   degli   allineamenti;     -  Legge  sulle  strade  del  23.3.1983  (RL   725.100):   art.   47-52;     -  Regolamento  d'applicazione   della  Legge  sulle  strade  del  22.12.1967;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14.  Legge  sui    campeggi,  del    16  aprile    1985:  art.  18:  formazione,  ampliamento  e    relative  costruzioni  e impianti;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15.  Legge  sugli  esercizi  pubblici  del  21.12.1994;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16.  Legge  sui  cinematografi   del  26.5.1986:   art.  1;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17.  Legge   sul   raggruppamento  e   la permuta  dei  terreni,  del  23   novembre   1970   (RL  702.100):  art.  6:  modificazioni  dello   stato   fisico  dei  fondi  nel  periodo  intercorrente  fra   l'approvazione  del  progetto  di  massima  e   la  definitiva  approvazione  del  nuovo  riparto  dei  fondi;    art.  79:  rimborso  sussidi;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18.  Legge  cantonale   di applicazione,  della  Legge  federale  sull'edilizia  di    protezione  civile,  del  7  novembre  1988:  art.    4:  sistemazione  di  rifugi    nelle    nuove    costruzioni  e    trasformazioni,  concessione  di deroghe;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19.  Legge  sulle  acque  sotterranee,   del  12.9.1978  (RL  722.300  –   722.310):   art.  31;  i  sondaggi,  le  trivellazioni  o  gli  scavi    in  genere  nelle    zone  di  presenza    di  acque  sotterranee  devono  essere  autorizzati   dal  Dipartimento;     -  Legge  cantonale   riguardante  l'utilizzazione  delle   acque,  del  17.5.1894:  art.  1;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20.  Legge  sui  territori   soggetti  a   pericoli   naturali,  del  29.1.1990:  art.  2,    6;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21.  Legge  sulla  promozione  della  salute    e    il   coordinamento  sanitario    (Legge  sanitaria),  del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18.4.1989  (RL  801.100):   art.  38   cpv.  2,    stabili   di uso  pubblico   e   collettivo;     -  Regolamento  sull'igiene  del  suolo  e   dell'abitato,  del   14.10.1958  (RL   831.350):  art.  4,  stabili  di  uso  pubblico  e collettivo;     -  Regolamento  sull'igiene  delle   acque  balneabili  del  13.4.1994:  art.  8, piscine  collettive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22.  Legge  federale  sulle  strade  nazionali   dell'8  marzo  1960;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            -  Legge  cantonale   di    applicazione   della  Legge  federale  sulle   strade  nazionali;     -  Legge  sulle  strade  del  23  marzo   1983;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23.  Legge  federale  sul  lavoro  nell'industria,  nell'artigianato  e nel  commercio  del  13  marzo  1964  (RS     -  Legge  cantonale   sul  lavoro  dell'11   novembre   1968  (RL   841.100).  Allegato  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            59  Elenco  delle   competenze  delegate  ai    Municipi  a)    della  legge  federale  sulle    abitazioni    secondarie  (LASec)  del  20  marzo    2015,  l’art.   44l;  b)   dell’art.  6   della  legge   sul  raggruppamento   e la permuta  dei  terreni  del   23  novembre  previo  avviso  del   geometra  assuntore.  Allegato  3  60  Edifici  e    impianti  che  non    richiedono    la  qualifica    di  tecnico  riconosciuto  in  possesso  di  entrambi  i  certificati  di  specialista  antincendio   rilasciato  da  un  ente  accreditato  secondo   le  norme  SN   EN  ISO/IEC   17024   e di  esperto  antincendio  AICAA
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  e  impianti  industriali  o  artigianali  per    i   quali  sono  previsti  concetti    di  protezione  standard  (art.   10  della  Norma  antincendio  AICAA  2015),  di piccole  dimensioni  (art.  cpv.  3    lett.  d    della    Norma  antincendio  AICAA  2015)    e    che  non  presentano  un    rischio  elevato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  edifici  e impianti  per  i  quali  sono  previsti  concetti  di protezione   antincendio  standard  (art.  della  Norma  antincendio   AICAA  2015),  di altezza  ridotta   (art.  13  cpv.  3   lett.   a   della  Norma  AICAA   2015)  e   che  rientrano  nelle   seguenti  categorie:  a)  con  una  superficie  sino  a   600  mq  e   al    massimo  1   piano;  b)  agricoli  sino   a 3000  mc;  c)  sino  a   1200  mq  e   con  capienza   massima  di 100  persone;  d)   e   edifici/impianti  con  locali  con  capienza   massima  di    100  persone;  e)   asili,  sale  multiuso  con  locali   con  capienza   massima  di 100  persone;  f)  amministrativi  con  superficie  complessiva   massima  di 600  mq;  g)    di  alloggio  limitatamente  al  tipo  b   ai  sensi  dell’art.  13  cpv.    2   della  Norma  antincendio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2015;  h)  abitativi;  i)  in    legno,  solo  se a   destinazione   abitativa.  Allegato  4  61  Edifici  e   impianti   che   richiedono  la  presentazione  di  un  attestato  di  conformità   antincendio  in  base  all’art.  44d
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  e   impianti  ad   uso  collettivo,   quali   ad  esempio  esercizi  alberghieri  e   di    ristorazione   ai    sensi  legge  sugli   esercizi  alberghieri   e   sulla   ristorazione  del  1.    giugno  2010   (Lear),  istituti   di    cura  case  di riposo,  ecc.)  e   scuole.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  (edifici    industriali,  artigianali  e  amministrativi),  empori  (negozi  e  locali  di  vendita),  di svago.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  di  grande  mole  e   segnatamente:  edifici    con  più  unità  abitative,    edifici  con  locali  in  cui  trattenersi  più   persone,  edifici  alti   (con  un’altezza   complessiva   maggiore  a   30  edifici   amministrativi  con  una  superficie  complessiva   maggiore   a   600  mq,   parcheggi  con  complessiva  maggiore  a   600  mq.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  prevalentemente   sotterranee  indipendenti  da  un  edificio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  per  il   deposito  di    carburante  e gas.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            59  Allegato  modificato  dal  R    6.7.2016;  in  vigore  dal  8.7.2016  -  BU  2016,   334;   precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2012,  616.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60  Allegato  modificato  dal  R    29.4.2015;   in    vigore   dal  1.3.2015  - BU  2015,   208;  precedente  modifica:   BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1996,  384.
                        
                        
                    
                    
                    
                61
                            Allegato  introdotto  dal   R    29.4.2015;  in    vigore  dal   1.3.2015  - BU  2015,  208.