Regolamento sul coordinamento delle procedure
                            Regolamento  sul  coordinamento  delle  procedure  (Rcoord)  del  13   dicembre   2023  (stato  15  dicembre  2023)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  vista  la legge   sul  coordinamento  delle  procedure  del  10  ottobre  2005  (Lcoord),  decreta:
                        
                        
                    
                    
                    
                Oggetto
                            Art.  1  Il   presente  regolamento  disciplina  l’applicazione  della  legge  sul  coordinamento  delle  procedure  del  10  ottobre   2005   (Lcoord).
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze
                            Art.  2  1  Il  Dipartimento  del  territorio  esercita  i  compiti   che  gli assegna   il   presente   regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Ufficio   delle  domande   di    costruzione   è l’istanza  cantonale  ai    sensi  dell’articolo  9   Lcoord  quando  la  procedura  direttrice  è quella  della   legge  edilizia  cantonale  del   13  marzo  1991.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La    Divisione  delle  costruzioni  è    l’istanza    cantonale  ai  sensi  dell’articolo    9  Lcoord    quando    la  procedura  direttrice  è   quella  della  legge   sulle  strade  del  23  marzo  1983.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La    Sezione    dello    sviluppo  territoriale  svolge    il  coordinamento  ed    allestisce    la  decisione    del  Consiglio  di    Stato  nei  casi  di cui  all’articolo  10  Lcoord.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Istruzioni  per  mancato  appianamento  delle  divergenze  Art.  3  L’Ufficio  giuridico    allestisce    per  il    Dipartimento  del  territorio  le  istruzioni  all’autorità  direttrice  di cui   all’articolo   11  capoverso  2 lettera  b   Lcoord.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Coordinamento  preventivo  Art.  4  Tutti  i   servizi  cantonali  che  esercitano  compiti  di  incidenza  territoriale  informano    la  Sezione  dello    sviluppo    territoriale  sui  singoli  progetti  che  intendono  realizzare,  già  nella  fase  preliminare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  5  Il   presente  regolamento  entra  in vigore  immediatamente  1  .  Pubblicato  nel   BU  2023  ,  387.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Entrata   in vigore:  15  dicembre  2023  - BU   2023,   387  .