Regolamento sulla determinazione di numeri massimi di medici nel settore ambulatoriale
                            Regolamento  sulla   determinazione   di  numeri   massimi   di  medici nel settore  ambulatoriale  del  18  ottobre  2023  (stato  1°  novembre  2023)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visto  l’articolo  55a  della  legge  federale  sull’assicurazione  malattie  del  18   marzo  1994  (LAMal);  visto  l’articolo  9  dell’ordinanza    sulla  determinazione  di  numeri  massimi  di  medici  nel  settore  ambulatoriale  del  23  giugno  2021;  vista  la  legge    di  applicazione  della  legge  federale  sull’assicurazione  malattie  del  26    giugno  1997  (LCAMal);  visto  il   decreto  legislativo  urgente  sulla  determinazione  di  numeri  massimi  di  medici  nel  settore  ambulatoriale  del  21  giugno  2023;  visto  il  decreto  legislativo  sulla  determinazione   di    numeri  massimi  di    medici  nel  settore  ambulatoriale  del  21   giugno  2023,  decreta:
                        
                        
                    
                    
                    
                Oggetto
                            Art.  1  Il    presente  regolamento  applica  la  determinazione  di  numeri  massimi  di  medici  nel  settore  ambulatoriale  stabilita  dall’articolo  55a  della   legge  federale  sull’assicurazione   malattie   del  18  marzo  1994  (LAMal)  conformemente  alla  norma  transitoria  di cui   all’articolo  9   dell’ordinanza   sulla  determinazione  di    numeri  massimi  di medici  nel  settore  ambulatoriale  del  23  giugno   2021  (di seguito  ordinanza  sui   numeri  massimi).
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenza
                            Art.  2  Il   Dipartimento    della  sanità  e  della  socialità  (di  seguito  Dipartimento),    con  il   supporto  dell’Ufficio  di  sanità,  cura    l’esecuzione  dell’articolo  55a  LAMal,    dell’articolo    9    dell’ordinanza  sui  numeri  massimi  e   dei  decreti  legislativi  sulla   determinazione  di    numeri   massimi   di    medici  nel  settore  ambulatoriale.  Esso  si    avvale  della   collaborazione  del  gruppo  di    lavoro   di cui  all’articolo  8.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Numero  massimo  Art.  3  Il   numero    massimo  corrisponde    all’offerta  cantonale  di  medici    che    esercitano  a  carico  dell’assicurazione  obbligatoria  delle     cure  medico-sanitarie  (di   seguito  AOMS),  calcolata  in  equivalenti  a   tempo  pieno   (di  seguito  ETP)  nelle  singole  specializzazioni,  la    quale  è   da  reputarsi  un  approvvigionamento  conforme  al  bisogno  ed    economico  (art.  9   ordinanza  sui  numeri  massimi).  Il  numero  massimo   è   riportato   nell’allegato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Specializzazioni  soggette  al    numero  massimo  Art.  4  1  Le  specializzazioni  con  un  tasso  d’approvvigionamento  superiore  al  120%    giusta  l’allegato  1   all’ordinanza  del  DFI   sulla  determinazione  dei  tassi  regionali  di approvvigionamento  per  campo  di  specializzazione  medica  nel    settore  ambulatoriale  del  28  novembre  2022,  e  con    ETP  superiori  a 10,   sono   considerate  avere  un  approvvigionamento  conforme  al bisogno  e sono  dunque  soggette  alla  limitazione   del  numero  massimo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  parimenti  soggette  a   limitazione    le  specializzazioni  in  cui    l’aumento  di  ETP  autorizzate  a  partire  dal     1°  gennaio     2023  comporta,  in  proporzione,  il   superamento  di  un     tasso  d’approvvigionamento  del   120%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Fanno  eccezione  le  specializzazioni  per  le  quali  l’articolo  37    capoverso  1  bis  LAMal  prevede  una  deroga  all’obbligo  di avere  lavorato  per  almeno   tre  anni  in  un  centro  svizzero  di  perfezionamento  riconosciuto,  e in  particolare  la  medicina   interna  generale   quale  unico   titolo  di perfezionamento,  il  infantile  e   dell’adolescenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   Dipartimento  sorveglia   l’offerta  cantonale  di medici  attivi,  calcolata  conformemente  all’articolo  2  dell’ordinanza  sui   numeri   massimi,   modificando   se  del  caso  la limitazione  del  numero   di    medici  per  specialità  o   per  regione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Eccezioni  alla  limitazione  Art.  5  1  Se  in  una    determinata  regione    viene    appurata  un’insufficiente  copertura    sanitaria  per  una  specializzazione  sottoposta  a   limitazione,  il  Dipartimento  può,  dopo   aver  ottenuto  un  parere  non
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            vincolante  da  parte  dell’Ordine  dei  medici  del  Cantone  Ticino  ,    discostarsi  dal  limite    massimo    per  singoli  casi,   imponendo  dei  limiti  geografici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Dipartimento  può,  su  richiesta   motivata   degli  istituti  ai    sensi  dell’articolo   39  LAMal,   oltrepassare  il  numero  massimo   per  autorizzare  in singoli   casi   medici  con   attività  ambulatoriale  ospedaliera  in  una  determinata   specialità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Parimenti  è   possibile  rilasciare  all’operatore  sanitario  che  riprende   la funzione  di primario  o   vice-  primario  di    una  struttura,  un’autorizzazione  vincolata,  se  debitamente  motivata  da  quest’ultima.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procedura  di autorizzazione  in  caso  di limitazione  del  numero   di  medici  Art.  6  1  Per      le  specializzazioni  sottoposte      alla      limitazione  del  numero  di  medici,  un’autorizzazione  a   fatturare   a   carico  dell’AOMS   può  essere  rilasciata   dall’Ufficio   di sanità  solo  se  non  è   raggiunto  il   numero  massimo  per  specialità,  fissato   in ETP  nell’allegato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Non    sono  sottoposte  alla  limitazione  le  istanze  complete  inoltrate    all’Ufficio  di  sanità  prima  dell’entrata  in vigore  del  presente  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  la  gestione  delle  nuove  autorizzazioni  l’Ufficio    di  sanità  è  responsabile  di  stilare  delle  liste  d’attesa  per  specializzazione    e  in  ordine  cronologico    per  i  medici    ambulatoriali  che  intendono  esercitare  in    studio  privato  e che  inoltrano   istanza  completa  di    autorizzazione   AOMS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Fanno  eccezione  all’applicazione  della  lista  d’attesa    le  di  studio  medico  se  avvengono  nella  stessa  specializzazione  e   nello   stesso  comune  e se  il   passaggio  di    operatori  avviene   entro  tre  mesi  della  cessata  attività  del  titolare  dello  studio.  Le  parti  coinvolte    ne  danno    comunicazione  all’Ufficio  di    sanità  e potranno  collaborare   per  un  massimo  di    sei  mesi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  All’interno  dei  singoli  istituti  ai    sensi  dell’articolo  39  LAMal,  le    entrate  e   le uscite  di    medici  con   attività  ambulatoriale  devono    essere  gestite  dalla  direzione  nel  rispetto  della  limitazione  del  numero    di  medici,  con   comunicazione  all’Ufficio  di    sanità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obbligo  di comunicazione  Art.  7  1  Giusta  l’articolo  55a  capoverso  4   LAMal,  i  fornitori  di prestazioni  sono  tenuti  a   fornire  al  Dipartimento  le    informazioni   e   i  dati   necessari  richiesti  per  fissare  il   numero  massimo   di    medici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  medici  autorizzati  a   fatturare  a   carico  della  LAMal  devono  notificare   al    Dipartimento   entro  un   mese  qualsiasi  cambiamento  di    numero   di    codice  creditore  RCC  o di numero  di    controllo  C,  di specialità  in  cui  operano  principalmente  o di tempo  di    lavoro  in    ETP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  istituti  ai  sensi  dell’articolo  39  LAMal  trasmettono  annualmente  al  Dipartimento  la  lista  nominativa  dei  medici  dipendenti  che  esercitano  nel  settore  ambulatoriale  ospedaliero,    con  l’indicazione  di    nome  e   cognome,  del  loro  ETP  e   della  loro  specializzazione   principale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Gruppo  di  lavoro  Art.  8  1  Durante  la  fase   transitoria  prevista  dall’articolo   9   dell’ordinanza   sui  numeri  massimi,  il  Dipartimento  costituisce  un  gruppo   di    lavoro   composto  dai  fornitori  di    prestazioni  mediche   attivi  nel  settore  ambulatoriale    privato  e  nel    settore    ambulatoriale    ospedaliero,    pubblico    e  privato,  per  esaminare  e   discutere   la    futura  definitiva  implementazione  dei  numeri  massimi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    gruppo  trasmette  regolarmente  rapporti  al  Dipartimento,  tramite    i  quali  può  anche  formulare  proposte  concrete   relative  alle   misure   da  intraprendere   per  una  corretta  copertura  sanitaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  9  Il   presente  regolamento,  unitamente  al    suo  allegato,  entra  in vigore  il   1°  novembre   2023.  Pubblicato  nel   BU  2023  ,  295.  Allegato  Articolo  4   capoverso  1  Specializzazione  Tasso  d’approvvigionamento  Entità  a   tempo   pieno  (ETP)*  Anestesiologia  130,55%  100,4  Cardiologia  122,50%  62,5  Oncologia  169,70%  51  Nefrologia  160,90%  19,7  Neurologia  143,60%  42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chirurgia  plastica,  ricostruttiva  ed  estetica
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            121,00%  31,2  Articolo  4   capoverso  2  Specializzazione  Tasso  d’approvvigionamento  Entità  a   tempo  pieno  (ETP)*  Dermatologia  e venereologia  126,1%  34,5  Gastroenterologia  125,7%  27,2  Radiologia  124,6%  92,9  Chirurgia  121,6%  85,2  Chirurgia  ortopedica   e  traumatologia  dell’apparato  motorio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            125%  62,1  *Risultante  dalla  stima  parziale  sulla  base    del  censimento  in  base    al  tasso  di  partecipazione    per  specializzazione,  soggetto  a modifiche  in base  all’evoluzione  dell’analisi  dei  dati