Decreto esecutivo sulle tasse turistiche (941.120)
Decreto esecutivo sulle tasse turistiche (941.120)
Decreto esecutivo sulle tasse turistiche
Decreto esecutivo sulle tasse turistiche (del 14 settembre 2016) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti gli art. 13 lett. g e h, 18 cpv. 2, 21 cpv. 4, 23 cpv. 3 e 4, 24 cpv. 3 della legge sul turismo del 25 giugno 2014 (LTur), decreta: Art. 1
1 Le aliquote per pernottamento applicabili per il calcolo della tassa di soggiorno di cui all’art. 21 cpv. 2 LTur sono le seguenti: 2 a) negli esercizi alberghieri o alloggi turistici simili, classificati con quattro o cinque stelle con una qualità dell’offerta equivalente; 3 b) negli esercizi alberghieri o alloggi turistici simili, classificati da una a tre stelle o non
4 c) nelle camere, appartamenti e residenze di vacanza o alloggi turistici simili; d) nei campeggi, «motorhomes» o alloggi turistici simili; 5 e) negli ostelli della gioventù o alloggi turistici simili; 6 f) nelle capanne, alloggi collettivi o alloggi turistici simili; g) per gli stabilimenti d’alloggio offerti mediante portali online a incasso diretto. 7 Art. 2 Le aliquote per pernottamento applicabili per il calcolo della tassa di promozione di cui all’art. 23 cpv. 3 LTur sono le seguenti: a) negli esercizi alberghieri o alloggi turistici simili, classificati con quattro o cinque stelle con una qualità dell’offerta equivalente; b) negli esercizi alberghieri o alloggi turistici simili, classificati da una a tre stelle o non c) nelle camere, appartamenti e residenze di vacanza o alloggi turistici simili; d) nei campeggi, «motorhomes» o alloggi turistici simili; e) negli ostelli della gioventù o alloggi turistici simili; f) nelle capanne, alloggi collettivi o alloggi turistici simili. Art. 3 L’aliquota applicabile per il calcolo della tassa di promozione negli esercizi di cui all’art.
23 cpv. 4 LTur ammonta a fr. 1.50 per posto a sedere. Art. 4 Le aliquote applicabili per il calcolo del contributo comunale, di cui all’art. 24 cpv. 3 LTur, sono le seguenti: a) negli esercizi alberghieri o alloggi turistici simili, classificati con quattro o cinque stelle con una qualità dell’offerta equivalente; b) negli esercizi alberghieri o alloggi turistici simili, classificati da una a tre stelle o non c) nelle camere, appartamenti e residenze di vacanza o alloggi turistici simili; d) nei campeggi, «motorhomes» o alloggi turistici simili; e) negli ostelli della gioventù o alloggi turistici simili; f) nelle capanne, rifugi, alloggi collettivi o alloggi turistici simili.
1
Art. modificato dal DE 15.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 415; precedente modifica: BU 2017,
348.
2 Frase modificata dal DE 15.12.2021; in vigore dal 1.2.2022 - BU 2021, 384.
3 Lett. modificata dal DE 15.9.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 273.
4 Lett. modificata dal DE 15.9.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 273.
5 Lett. modificata dal DE 15.9.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 273.
6
Lett. modificata dal DE 15.9.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 273.
7 Lett. introdotta dal DE 15.12.2021; in vigore dal 1.2.2022 - BU 2021, 384.
Art. 5 8 La percentuale di prelevamento della tassa di soggiorno a favore del fondo di funzionamento di cui all’art. 18 cpv. 2 LTur è pari allo 0.5%. Art. 6 1 Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2017.
2 Esso abroga il decreto esecutivo sulle tasse turistiche del 17 dicembre 2014. Pubblicato nel BU 2016 , 405.
8
Art. modificato dal DE 28.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 312; precedente modifica: BU 2019,