Regolamento sulle pubblicazioni ufficiali
                            Regolamento  sulle   pubblicazioni  ufficiali  (RPU)  (del  15  aprile   2015)  IL CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  vista  la legge   sulle  pubblicazioni  ufficiali  del  22  settembre   2014  (LPU),  decreta:
                        
                        
                    
                    
                    
                Oggetto
                            Art.  1  Questo  regolamento  precisa    la  forma,  il    contenuto  ed  altri  aspetti    degli  organi  di  pubblicazione  ufficiali  del  Cantone   Ticino.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Raccolta  delle  leggi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  contenuto  (art.   4   LPU)  Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  Raccolta  delle    leggi  contiene  gli  atti    normativi  in  vigore  generali    e   astratti  oppure  generali  e   concreti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    Cancelleria    dello  Stato  può  decidere  di  includere    nella  Raccolta  delle  leggi  atti  di  particolare  interesse  per  il   pubblico  e   di    escludere  atti  di efficacia  limitata  nel  tempo  oppure  di    ridotto  interesse  per  il   pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  correzioni   formali  (art.  5   LPU)  Art.  3  Esclusi  i  cambiamenti  di poco  conto,  la    Cancelleria   dello  Stato  informa  l’organo  che   ha  approvato  l’atto  normativo   delle   modifiche  apportate  al    testo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Forma  della  pubblicazione  (art.  10  LPU)  Art.  4  1  Il  Bollettino    ufficiale  delle  leggi,    il  Foglio    ufficiale  e  la  Raccolta  delle  leggi    sono  pubblicati  in    forma  elettronica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Protezione  dei  dati  (art.  12  LPU)  Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  ricerca   testuale  dei  contenuti  del  Foglio   ufficiale  è possibile   soltanto  per   mezzo  del  motore  di ricerca  di    quest’ultimo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di  dati  personali  meritevoli  di  particolare  protezione,  la  ricerca    testuale  è  possibile  solamente  per  il tempo   necessario  al raggiungimento  dello  scopo  della  pubblicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   necessarie  misure  tecniche   sono  periodicamente   aggiornate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sicurezza  dei  dati  Art.  6  3  Sono  adottate    e  periodicamente    aggiornate  le  misure  necessarie  per  assicurare  l’autenticità,  l’integrità  e   la disponibilità  delle  pubblicazioni  ufficiali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione
                            Art.  7  Il   regolamento    per  la  gestione  di  atti    legislativi  cantonali  e    della  Raccolta  delle  leggi  vigenti  nel  Cantone  Ticino   del  20  gennaio  1993  è   abrogato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  8  Questo  regolamento  è   pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale   delle  leggi  e   degli   atti  esecutivi  Pubblicato  nel   BU  2015  ,  140.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Art.  modificato  dal  R    20.1.2021;  in  vigore   dal  1.2.2021  - BU  2021,   41;  precedente  modifica:  BU  2017,
                        
                        
                    
                    
                    
                334.
                            2    Art.  modificato  dal  R    20.1.2021;  in    vigore   dal  1.2.2021  -  BU  2021,  41.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Art.  modificato  dal  R    20.1.2021;  in    vigore   dal  1.2.2021  -  BU  2021,  41.