Decreto esecutivo concernente le condizioni per l’ottenimento dei sussidi per la p... (9.1.7.1.5)
Decreto esecutivo concernente le condizioni per l’ottenimento dei sussidi per la p... (9.1.7.1.5)
Decreto esecutivo concernente le condizioni per l’ottenimento dei sussidi per la promozione del risanamento e della costruzione di edifici secondo gli standard MINERGIE per il periodo 2009-2011
9.1.7.1.5: DE concernente le condizioni per l’ottenimento dei sussidi per la promozione del risanamento e della costruzione di edifici secondo gli standard MINERGIE per il periodo 2009-2011 - 7 luglio 2009
9.1.7.1.5 per la promozione del risanamento e della costruzione di edifici secondo gli standard MINERGIE per il periodo 2009-2011 (del 7 luglio 2009) DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamati: - il Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito quadro di franchi 3'000’000.-- allo scopo di promuovere la realizzazione di edifici secondo lo standard Minergie P e Minergie ECO e il risanamento di edifici secondo lo standard Minergie del 3 giugno 2009; - la Legge cantonale dell’energia dell’8 febbraio 1994; - la Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994;
Scopo
Art. 1
Il presente decreto regola le condizioni e le modalità per la concessione dei sussidi per la promozione del risanamento e della costruzione di edifici secondo gli standard edilizi MINERGIE.
Autorità competente
Art. 2 La Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo (SPAAS) cura la corretta applicazione del presente decreto. Le decisioni di concessione dei sussidi competono alla SPAAS sino ad un importo di fr. 50’000.-- e alla Divisione dell’ambiente sino a fr. 100’000.--. Per importi superiori la competenza è del Consiglio di Stato. Nell’ambito dell’applicazione del presente decreto la SPAAS può avvalersi di enti e specialisti esterni. La SPAAS è autorizzata a pubblicare, a scopo divulgativo, i dati tecnici degli oggetti sussidiati e la loro ubicazione.
Procedura
Art. 3
Le domande di sussidio devono essere presentate al più tardi entro sei mesi dall’ottenimento della certificazione definitiva MINERGIE mediante l’apposito modulo da richiedere alla SPAAS o scaricabile dal sito internet www.ti.ch/incentivi. La SPAAS può in ogni tempo chiedere, direttamente all’istante oppure a terzi, delle informazioni supplementari su un determinato edificio. Una volta ricevuto il certificato provvisorio MINERGIE nonché il giustificativo di pagamento della tassa relativa a tale certificazione provvisoria e qualora dall’incarto risulti che le condizioni per l’ottenimento dei sussidi siano adempiute, l’autorità competente ai sensi dell’art. 2 emana una decisione di concessione del sussidio che decade automaticamente se i lavori di edificazione o di ristrutturazione dell’edificio sussidiato non iniziano entro i successivi diciotto mesi.
Condizioni per l’ottenimento dei sussidi
Art. 4
I sussidi sono versati sulla base di un’apposita decisione soltanto se sono adempiute le seguenti condizioni: - superficie (SRE) minima 50 mq; - l’edificio ha ottenuto una certificazione definitiva MINERGIE-P o MINERGIE-ECO oppure, in caso di risanamento, una certificazione definitiva MINERGIE. Edifici nuovi o risanati provvisti di un certificato MINERGIE per i quali è già stato versato un incentivo cantonale tramite i precedenti crediti quadro non sono sussidiabili ai sensi del presente decreto.
Ammontare dei sussidi
Art. 5
Gli importi dei sussidi sono così stabiliti: Edifici nuovi MINERGIE-P o MINERGIE-ECO SRE da 50 a 250 mq fr. 20’000.-- importo forfetario SRE > 250 mq fr./mq 80.-- ritenuto un massimo di fr. 150’000.--
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Importo forfetario fr. 5’000.-- Edifici risanati con lo standard MINERGIE SRE da 50 a 250 mq fr. 10’000.-- importo forfetario SRE > 250 mq fr./mq 40.-- ritenuto un massimo di fr. 150’000.-- Bonus in caso di risanamento con certificazione MINERGIE-P e/o MINERGIE-ECO Importo forfetario fr. 10’000.--
2 I sussidi previsti dal presente decreto possono essere cumulati sino ad un massimo di fr. 250’000.-- per richiedente.
Entrata in vigore
Art. 6
Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° agosto 2009. Esso decade con l’esaurimento del credito quadro o al più tardi il 31 dicembre 2011. Pubblicato nel BU 2009 , 315.
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