Regolamento sulla protezione della flora, della fauna e dei funghi
                            9.3.1.3  Regolamento  sulla protezione della flora, della fauna e dei  funghi  [1]  (del 1° luglio 1975)  IL CONSIGLIO DI STATO  visti:  -     la legge federale sulla protezione della  natura e del paesaggio del 1. luglio 1966 (LPN) e la  relativa  ordinanza  sulla  protezione  della  natura  e  del  paesaggio  del  16  gennaio  1991  (OPN);  -     la legge cantonale sulla protezione della  natura del 12 dicembre 2001 (LCN);  -     il decreto legislativo concernente la  [2]  Art. 1  [3]  Sono  la coglitura, il dissotterramento, lo sradicamento, il trasporto,  l'offerta in vendita, la vendita e  la compera delle piante e dei funghi:  -      protetti dalla Confederazione per  il tramite dell'OPN, allegato 2;  -      protetti dal Cantone per il  Sono piante protette dal  Felce di Creta  Felce florida  Pungitopo  Bucaneve  Giaggiolo di palude  Giaggiolo a foglie lineari  Orchidacee  (tutta  la  famiglia)  Silene delle rupi  Licnide di Giove  Garofano a foglie d'issopo  Saponaria gialla  carinthiacum  ssp.  Cerastio sudalpino  Rosa di Natale  Aquilegia   di   Einsele   o  minore  Vitalbino dei sassi  Anemone a fiore di Narciso  Anemone alpina  Ranuncolo Tora  Vescicaria  Astragalo di Montpellier  Agrifoglio  Eliantemo apenninico  Viola pennata  Art. 2  La raccolta di  qualsiasi specie di piante e fiori che crescono allo stato selvatico,  non  menzionata nell'articolo precedente, è limitata alla quantità che ognuno può  tenere nella  mano.  Per la raccolta di quantitativi superiori,  indipendentemente dallo scopo (commercio, studio),  dev'essere chiesto il  [4]  Art. 2bis     ...  [5]  Art. 2a  raccolta di bacche e simili è limitata a complessivamente 5 kg giornalieri per  persona.  La  raccolta  di  bacche  e  simili  deve  essere  fatta  in  modo  da  non  danneggiare  le  piante.  È  ammesso  l'uso  delle  palette  dentate (pettini) per la raccolta dei mirtilli; è per contro vietato  l'utilizzo  di macchinette, rastrelli e ogni altro arnese che possa provocare danni  all'ambiente
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            naturale.  L'Ufficio  della  natura  e  del  paesaggio  può  rilasciare autorizzazioni in deroga alle limitazioni  previste dal presente  regolamento per motivi didattici, di ricerca scientifica oppure, in via del  tutto eccezionale, per motivi commerciali, nei casi in cui le persone  parte considerevole del loro guadagno dalla raccolta  di bacche e simili.  L'autorizzazione ha la validità di un anno, è rinnovabile e deve  essere presentata, se richiesta,  agli incaricati della vigilanza (art. 8).  Art. 3  [7]  Fatta eccezione per la raccolta di funghi, bacche o simili, è inoltre  manomissione di ogni specie vegetale nei seguenti luoghi:  a)    paludi e torbiere;  b)    rive di laghi, di stagni e di corsi  d'acqua allo stato naturale (vegetazione riparia);  c)    zone di interesse naturalistico e  paesaggistico indicato nelle cartine annesse al presente  regolamento.  Sono in ogni caso riservate  le necessità agricole e forestali.  Art. 4  [8]  regolamento è  vietata la manomissione di ogni specie vegetale e animale.  L'accesso  alle  riserve  naturali  non  è  ammesso.  Fanno  eccezione  gli  interventi  atti  a  sorvegliare  o  orientare  scientificamente  l'evoluzione  della  natura,  che  dovranno  essere  preventivamente  autorizzati dall'Ufficio della natura e del paesaggio.  [9]  Art. 5  Su  tutto  il  territorio  del  Cantone  è  protetto,  in  aggiunta  agli  animali  indicati  nell'art.  24 dell'ordinanza federale:  Nome latino          Nome italiano  Helix pomatia        Chiocciola  Riservato il permesso in conformità  dell'art. 22 cpv. 1 LPN, da chiedere all'Ufficio della natura  e del paesaggio,  è vietato per malizia o a scopo alimentare o di lucro:  a.        uccidere  o  catturare  per  appropriarsene  esemplari  delle  danneggiare, distruggere o asportare le loro uova,  larve, crisalidi, nidi o cove;  b.        condurli  seco,  spedirli,  metterli  in  vendita,  esportarli,  cederli,  acquistarli,  prenderli  in  custodia, vivi o morti, compresi  le uova, le larve, le crisalidi e i nidi, oppure partecipare a  tali atti.  [10]  Art.  6  È  inoltre  vietato  catturare  o  uccidere  invertebrati  nelle  zone  di  interesse  naturalistico  o paesaggistico indicate nelle cartine annesse al presente regolamento.  Sono in ogni caso riservate  le necessità agricole e forestali.  Art.  7  Le   infrazioni  alle  disposizioni  del  presente  regolamento  sono  punite  conformemente  all'art.  9  del  decreto  legislativo  del  16  gennaio  1940  sulla  protezione  delle  bellezze  naturali e del paesaggio e al relativo regolamento di applicazione, secondo la  legge di  procedura per le contravvenzioni.  [11]  Le  multe  sono  inflitte  dalla  Sezione  dello  sviluppo  territoriale  sino  a  fr.  10'000.--  e  dalla  Divisione dello sviluppo  territoriale e della mobilità sino a fr. 30'000.--.  Art. 8  [13]  L a  vigilanza  sulla  protezione  della  flora  e  della  fauna  indigena  compete  ai  Municipi, all'autorità patriziale, al personale forestale, ai guardiacaccia, ai  guardapesca e alla  polizia cantonale e comunale. Essa compete pure alle guardie  della natura, conformemente ad  apposito regolamento.  Essi hanno l'obbligo di sequestrare i  al Dipartimento del  territorio un rapporto di constatazione.  Art. 9  Il  presente  regolamento entra in vigore  [14]  nel Bollettino  ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.  È abrogato il regolamento 4  Pubblicato nel BU  1975  , 145.  PASSO DELLA NOVENA, NARET
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            Riprodotta con  l'autorizzazione del servizio topografico federale del 7 luglio 1975  GRIDONE, LOSONE, PONTE  BROLLA, BOLLE DI MAGADINO  Riprodotta con  l'autorizzazione del servizio topografico federale del 7 luglio 1975  GANDRIA-CIMADERA
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Riprodotta con l'autorizzazione  del servizio topografico federale del 7 luglio 1975  MONTE CASLANO, ARBOSTORA,  Riprodotta con  l'autorizzazione del servizio topografico federale del 7 luglio 1975  BASODINO, BOSCO GURIN,  CAMPO VALLEMAGGIA
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Riprodotta con  l'autorizzazione del servizio topografico federale del 7 luglio 1975  GREINA, VAL SOIA  Riprodotta con  l'autorizzazione del servizio topografico federale del 7 luglio 1975  PIORA, LUCOMAGNO,  TREMORGIO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Riprodotta con l'autorizzazione  del servizio topografico federale del 7 luglio 1975  FOCE DELLA MAGGIA (Riserva  naturale)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            [1]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Titolo  modificato dal R 23.8.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005, 273.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            [2]  precedente
                        
                        
                    
                    
                    
                modifica: BU 2005, 273.
                            [3]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  modificato dal R 23.8.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005, 273; precedenti  modifiche: BU
                        
                        
                    
                    
                    
                1976, 55; BU 2001, 207.
                            [4]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Cpv.  modificato dal R 23.8.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005, 273; precedenti  modifiche:
                        
                        
                    
                    
                    
                BU 1985, 303; BU 1994, 459.
                            [5]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  abrogato dal R 23.8.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005, 273; precedenti  modifiche: BU
                        
                        
                    
                    
                    
                1976, 55; BU 1985, 303; BU 1994, 459; BU 2001, 207.
precedenti modifiche: BU 1976, 55; BU 1985, 303; BU 2001, 207.
                            [7]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  modificato dal DE 9.7.1985; in vigore dal 19.7.1985 - BU 1985, 303; precedente  modifica:
                        
                        
                    
                    
                    
                BU 1976, 55.
                            [8]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  modificato dal DE 9.7.1985; in vigore dal 19.7.1985 - BU 1985, 303; precedente  modifica:
                        
                        
                    
                    
                    
                BU 1976, 55.
                            [9]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Cpv.  modificato  dal  R  23.8.2005;  in  vigore  dal  1.9.2005  -  BU  2005;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                1994, 459.
                            [10]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Cpv.  modifica:
                        
                        
                    
                    
                    
                BU 1994, 459.
                            [11]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Cpv.  modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 356.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            [12]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Cpv.  modificato dal R 23.8.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005, 273; precedenti  modifiche:
                        
                        
                    
                    
                    
                BU 1985, 303; BU 1994, 459.
                            [13]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  modificato dal R 23.8.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005, 273; precedenti  modifiche:
                        
                        
                    
                    
                    
                BU 1976, 55; BU 1982, 280; BU 1985, 303.
                            [14]