Regolamento delle scuole sociosanitarie cantonali --> 5.2.2.5.1
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.2.3.1  Regolamento  delle scuole sociosanitarie cantonali  (del 21 maggio 1997)  IL CONSIGLIO DI STAT  O  DELLA REPUBBLICA E C  ANTONE TICINO  richiamata la legge sulle scuole professionali del 2 ottobre 1996;  ritenuto  che  i  nomi  comuni  relativi  a  cariche  e  professioni,  utilizzati  nel  presente  regolamento,  si  intendono al maschile e al femminile;  d e c r e t a :  TITOLO I  Disposizioni generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Campo d’applicazione
Art. 1
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Questo  regolamento  si  applica,  nella  misura  in  cui  non  è  completato  da  regolamenti  per le spec  ifiche scuole, alle seguenti scuole professionali sociosanitarie:  a)  di grado secondario:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  scuola specializzata per le professioni sanitarie e sociali;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  scuola degli operatori sociali;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  scuole medico  -  tecniche;  b)  di grado terziario:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  scuole superio  ri medico  -  tecniche;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  scuola superiore in cure infermieristiche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  suddette  scuole possono raggruppare anche formazioni affini di grado secondario riconosciute  sulla base di accordi intercantonali, come pure altre formazioni di grado secondario o terzia  rio che  sottostanno  alla  legislazione  federale  in  materia  di  formazione  professionale  e  per  le  quali  non  valgono le presenti disposizioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Curricoli delle scuole
Art. 2
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  scuole  professionali  sociosanitarie  di  grado  secondario  permettono  di  acquisire  le  formazioni secondo la relativa ordinanza o regolamento:  a)  federale di tirocinio;  b)  della Croce Rossa Svizzera;  c)  cantonale di formazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  scuole  professionali  sociosanitarie  di  grado  terziario  permettono  di  acquisire  le  seguenti  formazioni:  a)  ne  lle scuole superiori medico  -  tecniche:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  di diagnostica e assistenza:  -  tecnico di radiologia medica;  -  tecnico in analisi biomediche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  di riabilitazione:  -  massaggiatore;  -  massaggiatore medicale;  -  podologo;  -  tecnico di sala operatoria.  b)  nella scuol  a superiore in cure infermieristiche:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  infermiere con le relative specializzazioni:  -  infermiere anestesista;  -  infermiere in cure urgenti;  -  infermiere in cure intense.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  soccorritore.  TITOLO II
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Art. modificato dal R 22.9.2009; in vigore dal 25.9.2009  -  BU 2009, 375; precedente modifica: BU 2003,
                        
                        
                    
                    
                    
                384.
2
                            Art. modificato dal R 22.9.2009; in vigore dal 25.9.2009  -  BU 2009, 375; precedente modifica: BU 2003,
                        
                        
                    
                    
                    
                384.
                            2  Organizzazione
                        
                        
                    
                    
                    
                Direzione generale
Art. 3
                            3  Il  Dipartimento dell’  educazione, della cultura e dello sport (in seguito Dipartimento), per  il  tramite  della  Divisione  della  formazione  professionale,  Ufficio  della  formazione  sociosanitaria,  adempie  alle  funzioni  generali  di  pianificazione,  direzione  pedagog  ica  e  amministrativa  delle  scuole.
                        
                        
                    
                    
                    
                Piani di studio
Art. 4
                            1  Riservato  il  caso  in  cui  vi  sia  già  un  regolamento  federale  di  tirocinio  o  della  Croce  Rossa Svizzera, ogni singola formazione è definita da un piano di studio che stabilisce i requis  iti e  la  proc  edura  per  l’  ammissione,  gli  aspetti  della  formazione  teorica  e  pratica,  il  sistema  delle  val  utazioni e le condizioni per l’  ottenimento dei certificati di studio e dei diplomi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  piano  di  studio  definisce  altresì  le  prestazioni  assicurati  ve  dello  student  e  in  caso  d'  infortunio,  indennità dovuta a malattia o infortunio, rischi di responsabilità civile, congedi, come pure le misure  per il controllo della salute dello studente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Formazione delle classi
Art. 5
                            1  L'  effettivo delle classi dev  e essere adeguato al  tipo d'  insegnamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Di regola le classi sono formate da un minimo di 10 studenti per indirizzo di studio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Tassa e spese scolastiche
Art. 6
                            1  Per  le  formazioni  di  grado  terziario  le  scuole  percepiscono  una  tassa  scolastica  il  cui  ammontare è stabilito nel  piano di studio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  spese  relative  a  materiale  scolastico,  visite,  trasferte,  lavori  di  diploma,  rilascio  dei  titoli  di  studio sono a carico degli studenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Proprietà dei lavori
Art. 7
                            1  I  lavori  svolti  dagli  studenti  durante  il  periodo  di  formazione  son  o  di  pro  prietà  dell’  istituto; per il resto si applicano le norme sulla proprietà intellettuale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lo st  udente si impegna a cedere all'  istituto, a  titolo esclusivo, i diritti d'  autore e gli eventuali profitti  sui lavori effettuati durante il periodo di form  azione.  TITOLO III  Vigilanza
                        
                        
                    
                    
                    
                Commissione vigilanza
Art. 8
                            1  Per   ciascuna   formazione   o   gruppo   di   formazioni   affini   viene   costituita   una  commissione di vigilanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La commissione è:  a)  organo  consultivo  del  Dipartimento  e  della  direzione  della  scuola  per  tu  tte  le  questioni  concernenti l'  impostazione della formazione, la verifica dei piani di studio e dei programmi;  b)  organo di vigilanza sull'  andamento generale dei corsi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La composizione della commissione è stabilita dal piano di studio della rispettiva for  mazione; ne  fa  parte  di  diritto  il  capo  dell'  Ufficio  della  formazione  sociosanitaria.  Il  direttore  della  scuola  partecipa alle riunioni della commissione senza diritto di voto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La commissione nomina al suo interno un presidente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La  commissione  si  riunisce  almeno  una  volta  all'  anno  ed  ogni  qualvolta  ve  ne  sia  bisogno;  può  essere  convocata  dal  dipartimento,  dalla  direzione,  dal  presidente,  o  da  una  maggioranza  dei  membri.  TITOLO IV  Ammissione
                        
                        
                    
                    
                    
                Condizioni
Art. 9
                            I  requisiti e la procedura per l'  ammi  ssione alle formazioni sono definiti nei relativi piani  di studio.
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            Art.  modificato  dal  R  11.11.2003;  in  vigore  dal  25.11.2003  -  BU  2003,  384;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                2002, 195.
4
                            Cpv. modificato dal R 11.11.20  03; in vigore dal 25.11.2003  -  BU 2003, 384.
                        
                        
                    
                    
                    
                5
                            Cpv. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003  -  BU 2003, 384.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Esami d'  ammissione  Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per  l'  ammissione  le  scuole  possono  organizzare  esami  integrativi  per  le  persone  sprovviste  dei  titoli  richiesti  ed  esami  attitudinali  destinati  a  valutare  la  mo  tivazione  e  l'attitudine  personale per l'  esercizio della professione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se il numero dei candidati ritenuti idonei supera quello dei posti a disposizione, vengono ammessi  i  primi  della  graduatoria  ris  ultante  dall'esame;  per  l'  ammissione  ai  corsi  effettuati  in  servizio  possono   essere   tenute   in   considerazione   anche   le   esigenze   degli   istituti   sociosanitari   di  provenienza dei candidati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  la  valutazione  delle  candidature  la  direzione  della  scuola  può  valersi  della  consulenza  di  specialisti esterni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  numero  di  posti  a  disposizione  è  indicato  ,  volta  per  volta,  nel  bando  d'  iscrizione  da  pubblicare  sul Foglio Ufficiale.  TITOLO V  La formazione
                        
                        
                    
                    
                    
                Modalità
Art. 11
                            1  La  formazione  comprende  l'  insegnamento  teorico  e  teorico  -  pratico  svolto  a  scuola  e  periodi di formaz  ione pratica effettuati in istituti e servizi sociosanitari riconosciuti dalla scuola.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  rapporti  tra  la  scuola  e  gli  istituti  di  formazione  pratica  possono  venir  regolati  da  speciali  convenzioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Prescrizioni
Art. 12
                            Durante  la  formazione  pratica  gli  st  udenti  soggiacciono  ai  regolamenti  degli  istituti  ospitanti.   In   caso   di   inadempienze   sul   lav  oro   da   parte   dello   studente,   l'  istituto   deve  immediatamente informare la direzione della scuola, che deciderà circa le misure da adottare.
                        
                        
                    
                    
                    
                Segreto professionale
                            Ar  t. 13  Lo  studente  è  tenuto  ad  osservar  e  il  segreto  professionale  e  d'  ufficio  anche  quando  abbandona  il  servizio  e  la  scuola,  sotto  comminatoria  delle  sanzioni  previste  dagli  art.  320  e  321  del Codice penale svizzero.  TITOLO VI  Programmi
                        
                        
                    
                    
                    
                Piani di studio
Art. 14
                            1  I   piani   di   studio   delle   formazioni   sono   allestiti   dalla   direzione   della   scuola  conformemente alle esigenze dettate per il riconoscimento sul piano nazionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essi  vengono approvati dall'  Ufficio della formazione sociosanitaria.  TITOLO VII  Provved  imenti disciplinari e ricorsi
                        
                        
                    
                    
                    
                Norme disciplinari
Art. 15
                            Nei confronti degli studenti che non rispettano le disposizioni del presente regolamento  o  del  piano  di  studio,  oppure  commettono  infrazioni  alle  disposizioni  in  vigore  nei  luoghi  di  formazione prat  ica, possono essere adottate le seguenti misure disciplinari:  a)  l'  ammonimento, deciso dalla direzione,  b)  la sospensione, decisa dalla direzione,  c)  lo  scioglimento  del  contratto  di  tirocin  io,  deciso  dalla  Divisione  o  l’  espulsione,  decisa  dal  Dipartimento  , in entrambi i casi su proposta della direzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                Ricorsi
Art. 16
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Contro le decisioni della scuola in materia di valutazione, promozione ed esami è data  facoltà  di  reclamo  entro  10  giorni  alla  direzione  della  scuola.  Contro  le decisioni della direzione  è  data facoltà di ricorso entro 15 giorni al Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro le decisioni della scuola in materia di ammissione, sanzione disciplinare o provvedimenti di  altra natura è data facoltà di ricorso entro 15 giorni al Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                6
                            Lett. modificata dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003  -  BU 2003, 384.
                        
                        
                    
                    
                    
                7
                            Art.  modificato  dal  R  22.9.2009;  in  vigore  dal  25.9  .2009  -  BU  2009,  375;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                2003, 384; BU 2009, 311.
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il ricorso  non ha effetto sospensivo. La procedura è regolata dalle norme della legge di procedura  per le cause amministrative.  TITOLO VIII  Disposizioni finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 17
                            Questo regolamento, unitamente al suo allegato, è pubblicato sul Bollettino de  lle leggi e  degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore con effetto retroattivo al 1° marzo 1997.  Pubblicato nel BU  1997  , 237.