Regolamento sulla medicina scolastica
                            Regolamento  sulla   medicina   scolastica  (del   19  febbraio  2020)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  vista  la    legge  sulla  promozione  della   salute  e   il   coordinamento  sanitario  del  18  aprile  1989  (Legge  sanitaria,  LSan)  e   segnatamente  gli  articoli  26,  28,  44  e   47;  vista la legge della scuola del 1° febbraio 1990 e segnatamente gli articoli 11 cpv. 4 e 89;  vista  la legge   federale  sulla  lotta  contro  le    malattie  trasmissibili  dell’essere  umano   del  28   settembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2012  (Legge   sulle  epidemie,  LEp)  e   segnatamente  gli  articoli   21,  24   e   40,  decreta:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Scopo  e   autorità  competente  Art.  1  1  Il  presente  regolamento  definisce    il  campo  d’intervento,  l’organizzazione,  i  compiti,    il  funzionamento  e il   finanziamento  della   medicina  scolastica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Dipartimento   della  sanità  e   della  socialità   (di  seguito  Dipartimento)  è   l’autorità  competente  per  l’applicazione  del  presente  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Beneficiari
                            Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Beneficiano  dell’attività  della  medicina    scolastica  gli  allievi    delle    scuole  dell’obbligo  pubbliche  e   private  parificate   o non  parificate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Possono  beneficiare  dell’attività  della  medicina  scolastica  anche  gli allievi  e il personale  scolastico  delle  scuole  di    ogni  ordine   e   grado  su indicazione  del  Medico  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Parimenti,  su  indicazione  del   Medico  cantonale  e per   motivi  legati  alla  protezione  della   salute  della  collettività,  possono    eccezionalmente  beneficiare  dell’attività  della    medicina    scolastica  anche  i  minorenni  che   frequentano   strutture  di    accoglienza  collettiva  e il   personale  di tali   strutture.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Organizzazione  della  medicina  scolastica  Art.  3  1  La  medicina  scolastica  è   coordinata  dal  Medico  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   medicina  scolastica  è composta  dai  seguenti  elementi  che  collaborano  e   interagiscono  come  specificato  dal  presente  regolamento:  a)  di    medicina   scolastica;  b)  scolastici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Servizio  di  medicina  scolastica  Art.  4  1  Il  Servizio   di    medicina  scolastica  (di  seguito  Servizio)  è   un  servizio  interno  all’Ufficio  del  medico  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Servizio    si  avvale    di  personale  sanitario  e    amministrativo.  È    dotato  di  un    capo  Servizio  che  organizza,  dirige  e   supervisiona  le    attività  previste.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Al  Servizio  sono  affidati  i  compiti  di:  a)    documentare,  sostenere  operativamente  i  medici  scolastici  nelle    attività  per  loro  b)  e  implementare  le  attività  indicate  negli  orientamenti  strategici    per  la  medicina  c)  in    modo  autonomo  interventi  rivolti  alla   salute  della   popolazione  scolastica;  d)    e    realizzare  studi  per  valutare  sul    territorio  aspetti  epidemiologici  rilevanti  per  la  pubblica;  e)  puntualmente  nelle  sedi  scolastiche  per  attività  legate  alla     sorveglianza  e al contenimento  delle   malattie   infettive;  f)  gli  aspetti  amministrativi  e finanziari   legati  alla  medicina  scolastica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Al  Servizio  è attribuito,  inoltre,  il   compito  di organizzare  ed  eseguire  gli  accertamenti  della  vista   e  dell’udito  presso  la    popolazione  scolastica,  gestendo  i  dati   necessari  per  l’esecuzione  del  compito.  Le  modalità   sanitarie  dell’accertamento  sono  concordate  con  il Medico  cantonale  e   in accordo   con  i  medici  scolastici   e i  medici  specialisti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Medico  scolastico
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  5  1  Il  medico    scolastico  svolge    attività    di  protezione,    di  prevenzione  e   promozione  della
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   medico  scolastico  è il   medico  di riferimento   per  le    scuole  a   lui  attribuite.  È    tenuto  a   garantire   le  attività  previste  nel  mansionario  e in particolare:  a)  all’autorità  scolastica  e   ai    servizi   specialistici   attivi   nella  scuola;  b)  delle  malattie   trasmissibili;  c)  e promozione  della  salute;  d)  dei  docenti  in    ambito  sanitario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   medico  scolastico  segue  regolarmente  gli aggiornamenti  specifici   inerenti  questi  compiti  promossi  dal  Comitato  di    cui   all’art.  11.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   Medico  cantonale  può  stabilire   le modalità  di    esecuzione  delle   attività  e conferire   altri  compiti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Provvedimenti  urgenti   del   medico  scolastico  Art.  6  1  Il  medico  scolastico    ordina  in  via  provvisionale    i  provvedimenti    sanitari  urgenti  che  ritiene  necessari  per  evitare  pericoli  gravi  e   imminenti  per  la    salute  della  popolazione  scolastica  e   lo  comunica  immediatamente   al    Medico   cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Medico  cantonale  si    pronuncerà  sugli  stessi  nei  termini  previsti   dalla   legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Designazione  dei  medici  scolastici  Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Possono  essere  designati  medici  scolastici  i  medici  in  possesso   dell’autorizzazione  al  libero  esercizio  nel  Cantone,   con  un   titolo  di    specialista  in    pediatria  o in    medicina   interna   generale  e  con  particolari   interessi  nel   campo  della  medicina  scolastica  e della  salute  pubblica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Costituiscono  titoli  preferenziali:  a)  del  sistema  sanitario  e   scolastico   ticinesi;  b)  e   diplomi  relativi  all’età   evolutiva,  all’epidemiologia  e alla   salute  pubblica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A   parità  di    requisiti  e   titoli   preferenziali   di    cui   sopra,  sarà  data  priorità   alla   localizzazione   geografica  dello  studio  e/o  al comprovato  radicamento   al    territorio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il    Dipartimento,  previo  pubblico  concorso    e    sentito    il   Medico  cantonale,  designa  venti  medici  scolastici  entro  l’anno  successivo  alle  elezioni   politiche   cantonali.   La  designazione   ha,  di    regola,  una  durata  di    quattro   anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Attribuzione  delle  sedi  scolastiche  Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Dipartimento,   sentito  il Medico   cantonale  e   le    Divisioni  della  scuola   e della  formazione  professionale,  attribuisce  le    sedi  scolastiche  ai    medici  scolastici  designati   tenendo  in    considerazione  un’equa  distribuzione  del  numero   degli  allievi,  favorendo   laddove  possibile   la    prossimità  territoriale  e  la continuità  nel  tempo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Dipartimento  attribuisce    a    ogni  sede  scolastica  un  medico  scolastico    supplente  che    possa  intervenire  in    assenza  del  medico   scolastico  titolare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Collegio  dei  medici  scolastici  Art.  9  1  I  medici   scolastici  formano  un  Collegio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Collegio  si   riunisce  almeno  due  volte  all’anno   in Assemblea,  il  Medico  cantonale  e   il  capo   Servizio  vi  partecipano  di    diritto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Collegio:  a)  un  Presidente  e    due  Vicepresidenti  in  occasione  della    prima  Assemblea  dopo  la  b)   e   approva  gli orientamenti  strategici  e   il rapporto  di attività  per   la    medicina  scolastica;  c)   organizzarsi   in    gruppi  d’interesse   per  approfondire  temi,  proporre  attività   e progetti  legati  presente  regolamento  e   agli  orientamenti   strategici;  d)   sulle  proposte  di    modifica  del  presente  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Presidenza  del  Collegio  Art.  10  1  Il  Presidente  rappresenta  il Collegio  verso  le    istituzioni  e   gli  enti  esterni.  I  Vicepresidenti  suppliscono  il   Presidente  in    caso  di    assenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  retribuiti  con   un’indennità  annuale  come  segue:  a)   fr. 3’000.–  ;  b)  fr.  2’000.  –.
                        
                        
                    
                    
                    
                Comitato
                            Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Comitato  è   composto  dal  Presidente,  dai  Vicepresidenti,  dal  Medico  cantonale  e dal  capo  Servizio  di    medicina  scolastica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Comitato  si    riunisce  almeno  due  volte  all’anno  e   riunisce  il   Collegio   in    Assemblea.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Comitato:  a)   con  le    autorità  scolastiche  e   con  il   Dipartimento;  b)  gli  orientamenti  strategici  della  medicina  scolastica  e stende  un  rapporto  di    attività;  c)   incontri  di studio  e   aggiornamento;  d)  i  rapporti   con  la    medicina  scolastica  di    altri  Cantoni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Progetti  particolari  Art.  12  1  Il  Medico    cantonale  può,  nell’ambito    dei  crediti    disponibili    nel  preventivo  annuale,  assegnare  mandati  per   l’esecuzione  di    progetti  particolari   e per  la loro   valutazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Parimenti  il   Medico  cantonale    può    assegnare  indennità  ai  medici  scolastici    per  compiti    specifici,  per  esigenze   di    formazione,  perfezionamento   e   aggiornamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Retribuzione  dei  medici  scolastici  Art.  13  1  Il  medico    scolastico  è   retribuito  per  l’esecuzione  dei  suoi  compiti  con  un’indennità  di  base  e   con   un  compenso   orario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   retribuzione  è stabilita  come  segue:  a)  di    base:   fr.  2’000.–  annui;  b)  orario:  fr.  180.–  ritenuto  un  massimo   annuo  individuale   di    fr.  15’000.–.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   partecipazione  all’Assemblea  è   computata  con  un  forfait  di fr.  200.  –.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   indennità   e   i  compensi   dovuti  dallo  Stato   ai    medici  scolastici  sono  computati   per  anno  scolastico  sulla  base  dei  dati  forniti   dal  medico   scolastico  stesso  al    Servizio  al termine  di    ogni  anno  scolastico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Partecipazione  ai costi  Art.  14  Il   Servizio  provvede  alla   fatturazione  e   all’incasso   presso   i  Comuni  delle  partecipazioni  alle  spese  per  le    prestazioni  dei  medici   scolastici,  previste  dall’art.  47  della  legge   sanitaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                Controllo
                            Art.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’Ufficio  del   medico  cantonale   esercita  il controllo   dell’applicazione  della  tariffa   e   decide  sulle  contestazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro  le    decisioni   dell’Ufficio   del  medico   cantonale  è   dato  ricorso  al    Consiglio   di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione
                            Art.  16  Il   regolamento  sulla  medicina  scolastica  del  23  settembre  1998  è abrogato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  17  Il   presente  regolamento  è   pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  ed  entra  in vigore  il  1°  luglio  2020.  Pubblicato  nel   BU  2020  ,  60.