Regolamento sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà
                            Regolamento  sul   Catasto   delle  restrizioni  di diritto  pubblico della  proprietà  (RCRDPP)  (del  30  gennaio  2019)  IL CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  vista  la legge   federale  sulla   geoinformazione   del  5   ottobre  2007  (LGI),  visti  gli  articoli  8,  14,  17,  28  dell’ordinanza  sul    Catasto  delle  restrizioni  di  diritto  pubblico  della  proprietà  del  2   settembre  2009  (OCRDPP),  visti  gli articoli  13  e   14  della  legge   cantonale   sulla   geoinformazione  del  28  gennaio  2013  (LCGI),  decreta:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Campo  d’applicazione  Art.  1  Il    presente    regolamento  disciplina  il   Catasto  delle    restrizioni  di  diritto  pubblico  della  proprietà  (di  seguito  Catasto  RDPP)  conformemente  agli  articoli  13    e  14  della  legge    cantonale  sulla  geoinformazione  del    28  gennaio  2013  (LCGI)  e  alle    norme  dell’ordinanza    sul  Catasto    delle  restrizioni  di diritto  pubblico  della  proprietà  del  2   settembre  2009  (OCRDPP).
                        
                        
                    
                    
                    
                Contenuto
                            Art.  2  Il    Catasto    RDPP  contiene  i   geodati  di  base    del  diritto  cantonale  vincolanti  per  i  proprietari  ai sensi  dell’art.  16  cpv.  3   della  legge  federale  sulla  geoinformazione  del  5 ottobre  2007  (LGI),  contrassegnati  come   oggetto  del   Catasto  RDPP   nell’allegato  2 del  regolamento  della  legge  cantonale  sulla  geoinformazione  dell’11  dicembre  2013  (RLCGI).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ufficio  cantonale  competente  Art.  3  1  L’Ufficio  della  geomatica  è   l’organo    responsabile  del  Catasto  RDPP    ai  sensi  dell’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  cpv.  2   dell’OCRDPP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  in    particolare:  a)  dell’infrastruttura  del  Catasto   RDPP;  b)  nel  Catasto  RDPP   i  dati  forniti  dai  relativi  Servizi;  c)  e   pianifica  il   Catasto  RDPP;  d)  la disponibilità  dei  contenuti  del  Catasto  RDPP;  e)  l’accesso   centralizzato  al Catasto   RDPP;  f)  accessibili  i  contenuti  del  Catasto  RDPP  mediante   un  servizio  di    rappresenta  zione;  g)  e   rilascia   estratti  autenticati  del  Catasto  RDPP;  h)  lo scambio  dei  contenuti  del  Catasto   RDPP  ai    sensi  dell’art.   6;  i)  direttive  e   vigila  sulla  loro  applicazione;  j)  i  rimanenti  compiti  definiti  nel  presente  regolamento  non  attribuiti    ad  altri  organi  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Servizi  competenti  Art.  4  I  servizi  competenti  predispongono   e   trasmettono  i  contenuti  del  Catasto  RDPP  per  la  loro  iscrizione  nello  stesso,    come  pure  le  informazioni  supplementari    in  conformità  all’art.  5  OCRDPP  ed   alle  direttive  emanate  dall’Ufficio  cantonale  competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Grado  di dettaglio  informativo  Art.  5  1  Il  servizio  specializzato  del    Cantone  di  cui    all’allegato    2    del  RLCGI  stabilisce  nel  modello  di  dati  di  cui  all’art.  10  del  RLCGI  e   nel  relativo   modello  di  rappresentazione  di  cui  all’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  del    RLCGI  quali  geodati    di  base  devono  essere  approntati  e    rappresentati  nel  riferimento  planimetrico  della  misurazione  ufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  emana  disposizioni  minime  in  merito  alla    rappresentazione  delle  prescrizioni  legali  e   delle  indicazioni  concernenti   le basi  legali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procedura  d’iscrizione  Art.  6  1  L’Ufficio  cantonale  competente  definisce  i   dettagli    della    procedura    d’iscrizione  nel  Catasto  RDPP  in  una   specifica  direttiva  in  accordo   con  i  servizi  competenti   della   Confederazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            di  cui  all’allegato     1   dell’ordinanza  sulla  geoinformazione  del  21     maggio  2008  (OGI),  rispettivamente  del  Cantone  e   dei  Comuni  di cui  all’allegato  1   e   2   del  RLCGI.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  in    particolare  stabilisce:  a)  di annuncio,  messa  a   disposizione  e pubblicazione;  b)  per   la trasmissione  e   per  l’iscrizione;  c)  di    verifica;  d)  requisiti  qualitativi   e   tecnici  supplementari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Informazioni  supplementari  Art.  7  1  Oltre  ai  contenuti  del  Catasto    RDPP  possono  essere    rappresentati    in  qualità  di  informazioni  non  vincolanti  ulteriori  geodati  di    base  ai    sensi  dell’allegato  1   dell’OGI  e   dell’allegato  2  del  RLCGI.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Informazioni  sulle  modifiche  in  corso  delle    restrizioni    di  diritto  pubblico  della  proprietà    vengono  interconnesse  con  i  contenuti  del  Catasto  RDPP.  Tali  informazioni  sono  ritenute  note.
                        
                        
                    
                    
                    
                Autenticazione
                            Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’Ufficio  cantonale  competente  rilascia  estratti  cartacei  entro  due  giorni   lavorativi   dalla  ricezione  della   richiesta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  la  valutazione  di  geodati    di  base  del  Catasto  RDPP  non  sono  rilasciate  autenticazioni  a  posteriori.
                        
                        
                    
                    
                    
                Emolumenti
                            Art.  9  1  L’utilizzo  del  servizio  di  rappresentazione    ed  il    relativo    allestimento    elettronico  di  estratti  del  Catasto  RDPP  sono  esenti  da   ogni  emolumento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Ufficio    cantonale  competente  preleva  i   seguenti  emolumenti  per  l’allestimento  di  estratti  del  Catasto  RDPP:  a)  cartaceo  non  autenticato:  40  franchi;  b)  cartaceo  autenticato:  50  franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Funzione  di  organo   di  pubblicazione  ufficiale  Art.  10  Per  le  restrizioni    di  diritto  pubblico  della    proprietà  è    attribuita  al  Catasto    RDPP    la  funzione  di  organo  di  pubblicazione  ufficiale,  qualora  le  disposizioni  della    legislazione    speciale  prevedano  il relativo  obbligo  di    pubblicazione  ufficiale   nel  Catasto  RDPP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  e introduzione  del  CRDPP  Art.  11  Il   presente  regolamento  è   pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle   leggi  ed   entra  in    vigore  il  1°  gennaio  2020.  Pubblicato  nel   BU  2019  ,  12.