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Regolamento della commissione paritetica per la valutazione delle funzioni (173.330)

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Regolamento della commissione paritetica per la valutazione delle funzioni (173.330)

Regolamento della commissione paritetica per la valutazione delle funzioni

Regolamento della commissione paritetica per la valutazione delle funzioni (dell’11 luglio 2017) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamato l’art. 42 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017, d e c r e t a : Capitolo primo Competenza e designazione

Principio

Art. 1

È istituita una Commissione paritetica (di seguito Commissione) incaricata di esaminare la classificazione delle funzioni per le quali è richiesta una verifica; l’attività della Commissione si conclude di principio al termine del primo anno di entrata in vigore della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 (LStip).

Competenza

Art. 2

La Commissione esamina le istanze con cui le associazioni del personale, conformemente alla procedura di cui all’art. 9 del presente regolamento, chiedono di verificare la classificazione di una funzione inserita nel regolamento concernente le funzioni e le classificazioni dei dipendenti dello Stato dell’11 luglio 2017 e trasmette il suo rapporto al Consiglio di Stato.

Definizione

Art. 3

La valutazione della classificazione di una funzione consiste nell’applicare i criteri previsti dal modello di valutazione analitica adottato presso l’Amministrazione cantonale, al fine di stabilire la classificazione retributiva secondo il metodo in vigore.

Designazione dei membri della commissione

Art. 4

1 Il Consiglio di Stato designa tre rappresentanti del datore di lavoro e i loro tre supplenti.
2 Le associazioni del personale riconosciute dal Consiglio di Stato (di seguito associazioni) designano i tre rappresentanti dei collaboratori e i loro tre supplenti.
3 I supplenti possono partecipare alle sedute; hanno diritto di voto solo in caso di ricusa di un membro o in sua assenza.

Presidenza

Art. 5

1 Il presidente e il vicepresidente della Commissione sono eletti dai membri della Commissione; in caso di mancato accordo da parte della maggioranza dei membri, la scelta è operata dal Consiglio di Stato.
2 Il presidente, o in sua assenza il vicepresidente, dirige la seduta.

Segretariato

Art. 6

1 Il segretariato della Commissione è assicurato dalla Sezione delle risorse umane (di seguito SRU).
2 La SRU assicura il supporto tecnico e logistico necessario, fornisce le valutazioni e ogni altro documento utile alla Commissione avvalendosi della collaborazione del resto dell’Amministrazione cantonale, rispettivamente degli altri servizi centrali.

Sedute e confidenzialità

Art. 7

1 La Commissione si riunisce su convocazione del presidente o su domanda di almeno due dei suoi membri.
2 I membri decidono e deliberano a porte chiuse.
3 I membri e ogni persona al servizio della Commissione sono tenuti alla massima confidenzialità in merito ai lavori commissionali.
4 La Commissione può deliberare a condizione che i rappresentanti del datore di lavoro e dei

Rapporti

Art. 8

1 La Commissione redige un rapporto contenente la sua proposta comprensiva delle motivazioni e relative conclusioni all’attenzione del Consiglio di Stato.
2 L’analisi effettuata dalla SRU, così come i documenti che sono stati utilizzati nel processo di valutazione, sono allegati al rapporto trasmesso al Consiglio di Stato.
3 I rapporti della Commissione sono adottati a maggioranza dei membri presenti, fermo restando il quorum previsto all’art. 7.
4 Se necessario - in ogni caso in situazione di parità - il rapporto menziona le varianti di proposta su uno o più oggetti trattati. Capitolo secondo Procedure

Consultazione

Art. 9

1 Le associazioni del personale sottopongono al Consiglio di Stato le richieste che intendono far esaminare dalla Commissione; nel limite del possibile, al fine di facilitare la programmazione delle attività della Commissione, esse s’impegnano a trasmettere l’insieme delle richieste entro due mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento. Analogamente, il Consiglio di Stato sottopone ai rappresentanti del personale le richieste pervenutegli direttamente.
2 Il Consiglio di Stato, sentita la commissione, valuta le proposte delle associazioni del personale, definendo le richieste da esaminare.
3 Il presidente convoca la Commissione entro un mese dal ricevimento delle richieste approvate congiuntamente.

Elaborazione della richiesta

Art. 10

1 La Commissione può sollecitare il parere di uno specialista; in tal caso essa informa preventivamente il Consiglio di Stato.
2 La Commissione procede alla stesura di un rapporto all’indirizzo del Consiglio di Stato, come da art. 8.

Decisione del Consiglio di Stato

Art. 11

1 Il Consiglio di Stato decide in base alla valutazione del rapporto elaborato dalla Commissione.
2 Esso trasmette la sua decisione con le motivazioni alla Commissione e alle associazioni del personale riconosciute. Capitolo terzo Disposizioni finali

Entrata in vigore e validità

Art. 12

Questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi, entra in vigore il 1° gennaio 2018 ed ha validità sino allo scioglimento della Commissione (art. 42 cpv. 5 LStip). Pubblicato nel BU 2017 , 282.
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