Regolamento sulla manutenzione dei percorsi ciclabili
                            Regolamento  sulla manutenzione dei percorsi ciclabili  (RMPC)  (del 14 febbraio 2017)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  visti gli articoli 43a e seguenti della legge sulle strade del 23 marzo 1983 (LStr),  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
Art. 1
                            Questo regolamento disciplina la manutenzione dei percorsi ciclabili.
                        
                        
                    
                    
                    
                Spazio per la manutenzione ordinaria
Art. 2
                            La manutenzione ordinaria di percorsi ciclabili si estende di regola, in verticale, 3.00 ml  sopra  la  carreggiata  e,  in  orizzontale,  almeno  1.50  ml  sulle  scarpate  laterali,  nella  misura  in  cui  non si possa ragionevolmente pretendere che il confinante le utilizzi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Servizi di manutenzione ordinaria
Art. 3
                            La manutenzione ordinaria dei percorsi ciclabili comprende segnatamente:  a)  b)  c)  d)  e)  f)  g)
                        
                        
                    
                    
                    
                Contributi cantonali
Art. 4
                            1  Per  la  manutenzione  ordinaria  dei  percorsi  ciclabili  di  competenza  cantonale  situati  all’esterno delle zone edificabili (art. 43c cpv. 4 LStr) sono fissati i seguenti contributi annuali:  Servizi di base  Pulizia della carreggiata, dei manufatti, delle    0.75  fr./ml  Cura e sfalcio del verde    1.00  fr./ml  fino a 1.50 m dal ciglio  Taglio e sfrondo di cespugli e alberature    0.35  fr./ml  fino a 1.50 m dal ciglio  Servizi invernali (secondo norma VSS 640 756a)  Standard di servizio livello A    2.00  fr./ml  supplemento del 50% oltre i 500 m.s.m.  Standard di servizio livello B    1.20  fr./ml  supplemento del 50% oltre i 500 m.s.m.  Standard di servizio livello C    0.50  fr./ml  supplemento del 50% oltre i 500 m.s.m.  Altri servizi  Interventi di riparazione e sistemazione  della carreggiata, delle barriere e dei  parapetti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.00  fr./ml  per tutta la lunghezza del percorso  Illuminazione fuori località  30.00  per punto luce all’anno  Atti di vandalismo:  al massimo 50% dell’importo non risarcito  dall’assicurazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  le  infrastrutture  stradali  ad  uso  misto  (non  destinate  esclusivamente  a  percorso  ciclabile),  i  contributi sono corrisposti solo se la destinazione a percorso ciclabile comporta un maggior onere  di manutenzione e sono se del caso determinati in proporzione del medesimo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Determinazione dei servizi e dei contributi
Art. 5
                            1  I  servizi  necessari  per  la  manutenzione  ordinaria  e  i  relativi  contributi  cantonali  sono  stabiliti in una convenzione sottoscritta dal Consiglio di Stato e dai comuni responsabili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per i nuovi percorsi la stessa è stipulata prima della pubblicazione del progetto stradale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In caso di mancato accordo, i servizi e i contributi sono oggetto di una decisione del Consiglio di  Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Norma transitoria
Art. 6
                            I contributi per i percorsi ciclabili esistenti devono essere stabiliti conformemente all’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5 entro due anni dall’entrata in vigore di questo regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 7
                            Questo  regolamento  è  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  ed  entra  in  vigore  immediatamente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pubblicato nel BU  2017  , 21.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Entrata in vigore: 17 febbraio 2017 - BU 2017, 21.