Regolamento sull’ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici
                            Regolamento  sull’ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici  (ROrP)  (del 6 aprile 2016)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  visto l’art. 7 della legge sull’ordine pubblico (LOrP) del 23 novembre 2015;  visto l’art. 8 della legge sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici del 23 novembre 2015;  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenza
Art. 1
                            1  I corpi di polizia comunali strutturati (in seguito: polizie comunali) allestiscono i rapporti  di denuncia per infrazioni avvenute sul loro territorio giurisdizionale e li trasmettono ai competenti  municipi per la relativa decisione. Analoga facoltà è riservata alla polizia cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  denunce  o  segnalazioni  da  parte  di  privati  cittadini  sono  indirizzate  e  istruite  dalle  polizie  comunali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Importi
Art. 2
                            1  Per le infrazioni di cui all’art. 2 cpv. 1 LOrP i municipi applicano, di principio, i seguenti  importi di multa:  a)  da fr.  100.–    a fr.     300.–  b)  da fr.  100.–    a fr.     500.–  c)  da fr.  200.–    a fr.  1’000.–  d)  da fr.  200.–    a fr.     500.–  e)  da fr.  100.–    a fr.     300.–  f)  da fr.  100.–    a fr.     300.–  g)  da fr.  200.–    a fr.     500.–  h)  da fr.  200.–    a fr.     500.–  i)  da fr.  100.–    a fr.  1’000.–  l)  da fr.  200.–    a fr.  2’000.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  le  infrazioni  di  cui  all’art.  2  della  legge  sulla  dissimulazione  del  volto  negli  spazi  pubblici  i  municipi applicano, di principio, i seguenti importi di multa:  a)  da fr.  100.–    a fr.  1’000.–  b)  da fr.  200.–    a fr.  2’000.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  caso  di  recidiva,  riservata  l’applicazione  dell’art.  6  cpv.  1  lett.  b),  di  condizioni  economiche  agiate o di particolari condizioni personali dell’autore, i municipi possono applicare importi di multa  superiori a quelli indicati nei capoversi precedenti, fino al massimo previsto dagli art. 5 cpv. 1 LOrP  e 5 cpv. 1 della legge sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici.
                        
                        
                    
                    
                    
                Formularistica
Art. 3
                            Per   i   loro   rapporti   di   denuncia,   le   polizie   comunali   e   cantonale   utilizzano   la  formularistica allestita dal Dipartimento delle istituzioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Istruzioni
Art. 4
                            Il  Dipartimento  delle  istituzioni  può,  se  necessario,  emanare  istruzioni  all’indirizzo  dei  municipi  o  delle  polizie  comunali  e  cantonale,  per  disciplinare  aspetti  pratici  o  di  dettaglio  delle
                        
                        
                    
                    
                    
                Dati centralizzati
Art. 5
                            I municipi trasmettono una copia di ogni decreto di multa cresciuto in giudicato ad una  centrale  cantonale  di  raccolta  dati  stabilita  dal  Dipartimento,  al  fine  di  documentare  l’esistenza  della recidiva (art. 2 cpv. 3). Le polizie comunali fanno capo a questa banca dati per segnalare nei  loro rapporti di denuncia l’eventuale esistenza di condanne precedenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Deferimento
Art. 6
                            1  I municipi trasmettono al Ministero pubblico i rapporti di denuncia in caso di:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’incarto  da  trasmettere  al  Ministero  pubblico  deve  essere  completato,  ad  opera  della  polizia  comunale, da una verbalizzazione formale del denunciato secondo le norme previste dal Codice di  procedura penale (CPP).
                        
                        
                    
                    
                    
                Anticipata garanzia
Art. 7
                            1  Per  la  riscossione  dell’anticipata  garanzia  necessaria  per  la  copertura  delle  spese  procedurali e della multa, le polizie comunali applicano, per analogia, le modalità già previste per i  reati contemplati dalla legge federale sulla circolazione stradale (LCStr).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La designazione di un recapito legale in Svizzera, deve essere annotata sul rapporto di denuncia  e sottoscritta dal denunciato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Normative comunali
Art. 8
                            Le  disposizioni  comunali  in  contrasto  con  la  LOrP  e  la  legge  sulla  dissimulazione  del  volto, non sono più applicabili dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 9
                            Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore  il 1° luglio 2016.  Pubblicato nel BU  2016  , 197.