Regolamento sull’organizzazione dell’Ufficio di esecuzione e dell’Ufficio dei fallimenti
                            Regolamento  sull’organizzazione dell’Ufficio di esecuzione  e dell’Ufficio dei fallimenti  (del 17 dicembre 2014)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  richiamati  gli  articoli  1  e  2  della  legge  cantonale  di  applicazione  della  legge  federale  sulla  esecuzione e sul fallimento del 12 marzo 1997 (LALEF);  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                Ufficiali
Art. 1
                            Gli  Uffici  di  esecuzione  e  dei  fallimenti  sono  diretti  da  quattro  Ufficiali,  due  dei  quali  assumono la funzione di responsabile del settore di esecuzione e del settore dei fallimenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Settore di esecuzione
Art. 2
                            Un  Ufficiale  di  esecuzione  dirige,  con  sede  di  servizio  a  Bellinzona,  gli  uffici  di  Bellinzona  e  Locarno  e  le  agenzie  di  Cevio,  Biasca,  Acquarossa  e  Faido.  Un  Ufficiale  di  esecuzione dirige, con sede di servizio a Lugano, gli uffici di Lugano e di Mendrisio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Settore dei fallimenti
Art. 3
                            Un Ufficiale dei fallimenti dirige, con sede di servizio a Locarno, gli uffici di Bellinzona e  Locarno e le agenzie di Cevio, Biasca, Acquarossa e Faido. Un Ufficiale dei fallimenti dirige, con  sede di servizio a Lugano, gli uffici di Lugano e di Mendrisio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Subordinazione
Art. 4
                            1  Gli  Ufficiali  sono  subordinati  alla  Divisione  della  giustizia  per  gli  aspetti  organizzativi,  riservate le competenze della Camera di esecuzione e dei fallimenti nell’ambito della vigilanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il controllo contabile degli uffici è esercitato dal Controllo cantonale delle finanze.
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze e responsabilità degli Ufficiali
Art. 5
                            1  Gli  Ufficiali  sono  autonomi  nella  trattazione  delle  pratiche  delle  rispettive  sedi  e  agenzie,  anche  per  la  gestione  dei  ricorsi  all’autorità  di  vigilanza,  e  conseguentemente  sono  responsabili  del  proprio  operato  in  conformità  agli  articoli  5  e  14  della  legge  federale  sulla  esecuzione e sul fallimento dell’11 aprile 1889 (LEF). Resta riservato l’articolo 6 del regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Ufficiale del settore di esecuzione con sede a Bellinzona dirige anche il contact center con sede  a Faido.
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze dei responsabili di settore
Art. 6
                            1  I due responsabili di settore sono inoltre competenti per:  –  –  –  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In caso di assenza o di altro impedimento, il responsabile di settore è supplito dall’altro Ufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Supplenza:
a) ordinaria
Art. 7
                            1  Riservato l’articolo 6 capoverso 2, l’Ufficiale è sostituito dal Supplente Ufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) straordinaria
                            2  In caso di assenza o di altro impedimento dell’Ufficiale e del Supplente Ufficiale, sono competenti  l’Ufficiale o il Supplente delle altre sedi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  casi  eccezionali  il  Dipartimento  delle  istituzioni  designa  il  Supplente  straordinario,  sentita  l’Autorità di vigilanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                Diritti di firma
                            1  esecutivi e i formulari previsti dalle norme federali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli Ufficiali possono delegare ai propri funzionari il diritto di firma individuale di cui al capoverso 1.  Promulgano al riguardo un regolamento interno.
                        
                        
                    
                    
                    
                Norma transitoria
Art. 9
                            1  Fino al 31 marzo 2016, le operazioni allo sportello, il traffico dei pagamenti e il rilascio  delle informazioni di cui all’articolo 8a LEF sono disciplinate secondo il diritto previgente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 10
                            Il  regolamento  è  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi  ed  entra in vigore il 1° gennaio 2015.  Pubblicato nel BU  2014  , 567.
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Art.  modificato  dal  R  23.12.2015;  in  vigore  dal  29.12.2015  -  BU  2015,  590;  precedente  modifica:  BU