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Decreto esecutivo concernente la pesca nel lago Tremorgio (8.5.2.3)

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Decreto esecutivo concernente la pesca nel lago Tremorgio (8.5.2.3)

Decreto esecutivo concernente la pesca nel lago Tremorgio

8.5.2.3 Decreto esecutivo concernente la pesca nel lago Tremorgio (del 31 maggio 2011) IL CONSIGLIO DI STAT O DELLA REPUBBLICA E C ANTONE TICINO richiamati la Legge federale sulla pesca del 21 giugno 1991, la Legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni del 26 giugno 1996 e il relativo Regolamento di applicazione del 15 ottobre 1996; in previsione dell’operazione di cattura di grossi pesci predatori tramite posa di reti a grande ma glia nel corso dell’autunno 2011; allo scopo di consentire ai pescatori il massimo numero di catture di questi pesci prima della posa delle reti; sentiti i preavvisi favorevoli della Commissione laghi alpini della Federazione Ticinese per l’Acquicoltura e la Pesca (FTAP), della FTAP stessa e della Commissione consultiva sulla pesca; d e c r e t a : Art. 1 Dal 1° luglio 2011 al 30 settembre 2011, per l’esercizio della pesca nel lago Tremorgio, ai detentori delle patenti D1 è consentito l’uso contemporaneo di due canne, di cui almeno una innescata con pesce morto per la cattura di grossi pesci predatori. Art. 2 Per l’innesco è consentito unicamente l’uso di pesci non protetti. La lunghezza totale dell’esca non deve essere inferiore a 15 cm. Art. 3 Le catture di g rossi pesci predatori effettuate secondo le modalità di cui agli art. 1 e 2, oltre che essere regolarmente iscritte nel libretto di statistica, dovranno essere segnalate telefonicamente entro 48 ore all’Ufficio della caccia e della pesca (091 814 35 38). Art. 4 Il mancato rispetto delle disposizioni di cui all’art. 2 comporterà il ritiro immediato della patente. Art. 5 Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° luglio 2011 mantenen do la sua validità fino al 30 settembre 2011. Pubblicato nel BU 2011 , 331.
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