Regolamento sull’Ufficio cantonale di conciliazione
                            Regolamento  sull’Ufficio cantonale di conciliazione  (del 31 maggio 2011)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  richiamata  la  Legge  sull’Ufficio  cantonale  di  conciliazione  e  sul  conferimento  del  carattere  obbligatorio al contratto collettivo di lavoro del 14 marzo 2011,  d e c r e t a :  Art. 1  Il  segretario  dell’Ufficio  cantonale  di  conciliazione  (in  seguito:  UCC)  svolge  i  seguenti  compiti:  a)  b)  c)  d)  e)  f)
                        
                        
                    
                    
                    
                Requisiti e diritti personali dei membri permanenti,
dei supplenti ed assessori
Art. 2
                            1  I  membri  permanenti  e  i  supplenti  devono  essere  cittadini  svizzeri,  domiciliati  nel  Cantone Ticino.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli assessori sono scelti liberamente dalle parti interessate e hanno voto deliberativo al pari dei  membri permanenti. Quando una delle parti rifiuti di nominare il proprio assessore, la scelta è fatta  dal presidente dell’UCC.
                        
                        
                    
                    
                    
                La carica di supplente
Art. 3
                            1  Il supplente rimpiazza di regola il membro diretto della parte alla quale appartiene, nei  casi di impedimento di quest’ultimo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La sua designazione è fatta dal presidente dell’UCC, il quale può anche designare un supplente  straordinario in caso di impedimento del supplente diretto.
                        
                        
                    
                    
                    
                Decadenza dalla carica
Art. 4
                            1  Un membro permanente o supplente è dichiarato decaduto dalla carica:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  decadenza  è  pronunciata  dal  Consiglio  di  Stato,  che  nella  propria  decisione  può  negare  l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.
                        
                        
                    
                    
                    
                Nomina in caso di vacanza
Art. 5
                            Verificandosi  una  vacanza  nel  corso  del  quadriennio,  il  Consiglio  di  Stato  procede  immediatamente alla nomina di rimpiazzo fino alla scadenza del periodo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Verbale delle udienze
Art. 6
                            Il verbale delle udienze dell’UCC contiene le indicazioni seguenti:  a)  b)  c)  d)  e)  f)
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 7
                            Il  presente  regolamento  è  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pubblicato nel BU  2011  , 338.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Entrata in vigore: 3 giugno 2011 - BU 2011, 338.