Regolamento sul rapporto d’impiego dei dipendenti del Ristorante Castelgrande
                            Regolamento  sul rapporto d’impiego dei dipendenti del Ristorante Castelgrande  (del 22 febbraio 2011)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  visto  l’art.  20  della  Legge  sull’ordinamento  degli  impiegati  dello  Stato  e  dei  docenti  del  15  marzo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1995,  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                Campo d’applicazione
Art. 1
                            1  Il presente regolamento si applica ai dipendenti del Ristorante Castelgrande, che non  sono  incaricati  o  nominati  prevalentemente  anche  per  compiti  d’insegnamento  nella  Scuola  superiore alberghiera e del turismo (in seguito SSAT), segnatamente dei settori:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  rapporto  d’impiego  dei  dipendenti  del  Ristorante  Castelgrande  di  cui  al  cpv.  1  (in  seguito  dipendenti) è retto dal diritto privato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Assunzione
Art. 2
                            1  L’assunzione  dei  dipendenti  compete  al  Dipartimento  dell’educazione,  della  cultura  e  dello sport.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’assunzione avviene mediante contratto individuale di lavoro, di regola sulla base di un pubblico  concorso.
                        
                        
                    
                    
                    
                Durata del rapporto d’impiego
Art. 3
                            La   durata   del   rapporto   d’impiego   dei   dipendenti   può   essere   determinata   o  indeterminata.
                        
                        
                    
                    
                    
                Stipendio, previdenza e assicurazioni
Art. 4
                            1  Per  stipendio,  previdenza  e  assicurazioni  malattia  e  infortunio  dei  dipendenti  fanno  stato  le  disposizioni  del  Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  dell’industria  alberghiera  e  della  ristorazione (CCLN), dichiarato d’obbligatorietà generale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  Consiglio  di  Stato  può  derogarvi  in  meglio  tenendo  conto  dell’età,  della  formazione  e  dell’esperienza professionale di ogni dipendente, come pure dei compiti che gli sono assegnati.
                        
                        
                    
                    
                    
                Cassa pensioni
Art. 5
                            I dipendenti sono affiliati alla cassa pensioni Fondazione Istituto collettore LPP secondo  gli  obblighi  stabiliti  dalle  relative  leggi,  che  determinano  pure  i  premi,  la  loro  ripartizione  e  l’ammontare delle prestazioni di diritto degli assicurati.
                        
                        
                    
                    
                    
                Compiti dei dipendenti
Art. 6
                            Il  direttore  della  SSAT  e  per  esso  il  personale  dirigente  subordinato  stabiliscono  gli  oneri e i compiti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Cessazione del rapporto d’impiego
a) per scadenza
Art. 7
                            Il rapporto d’impiego di durata determinata cessa con la scadenza del termine stabilito  dalla decisione di assunzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) per disdetta
Art. 8
                            Per la disdetta valgono le disposizioni del CCLN (art. 6 e 7).
                        
                        
                    
                    
                    
                Altre disposizioni
                            1    Cpv. modificato dal R 22.1.2014; in vigore dal 24.1.2014 - BU 2014, 53.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            Ai dipendenti si applicano inoltre, per quanto non disciplinato dal presente regolamento,  le disposizioni del CCLN.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 10
                            Il  presente  regolamento  è  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° marzo 2011.  Pubblicato nel BU  2011  , 111.