Regolamento sulla protezione della popolazione
                            Regolamento  sulla protezione della popolazione  (RProtPop)  (del 18 ottobre 2017)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  richiamata la legge sulla protezione della popolazione dell’11 aprile 2017 (LProtPop),  d e c r e t a :  Capitolo primo  Disposizioni generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Dipartimento competente
Art. 1
                            1  Il  Dipartimento  delle  istituzioni  (di  seguito  Dipartimento)  è  l’autorità  competente  per  l’applicazione della legge sulla protezione della popolazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  Dipartimento  delle  finanze  e  dell’economia,  è  l’autorità  competente  per  le  indicazioni  relative  all’approvvigionamento economico del Paese.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il Direttore del Dipartimento delle istituzioni funge da tramite tra il Consiglio di Stato e gli organi di  condotta e rappresenta il Consiglio di Stato davanti a tali organi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  Direttore  del  Dipartimento  delle  finanze  e  dell’economia,  funge  da  tramite  fra  il  Consiglio  di  Stato   e   i   singoli   Dipartimenti   responsabili   presso   la   Confederazione   per   i   temi   relativi  all’approvvigionamento economico del Paese.
                        
                        
                    
                    
                    
                Commissione cantonale pericoli Ticino (CCPT)
Art. 2
                            1  Nello    svolgimento    delle    proprie    mansioni,    il    Dipartimento    è    assistito    dalla  Commissione cantonale pericoli Ticino (CCPT).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La CCPT è nominata dal Consiglio di Stato ogni quattro anni e si compone dei rappresentanti di  ogni Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A seconda delle tematiche trattate, possono essere chiamati a collaborare con la CCPT, i partner  istituzionali della protezione della popolazione e ulteriori specialisti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Persona di riferimento comunale
Art. 3
                            1  La persona di riferimento, o un suo sostituto, garantisce, durante tutto l’arco dell’anno,  la reperibilità a favore delle attività nell’ambito della protezione della popolazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Dipartimento delle istituzioni, Sezione del militare e della protezione della popolazione (SMPP),  tiene i contatti e ne cura la formazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Collaborazioni
Art. 4
                            Il  Dipartimento  è  autorizzato  a  stipulare  le  necessarie  convenzioni  atte  a  garantire  la  collaborazione  degli  enti  e/o  persone  che  possono  essere  utili  all’adempimento  dei  compiti  assegnati.
                        
                        
                    
                    
                    
                Messa a disposizione
Art. 5
                            I Dipartimenti e la Cancelleria dello Stato devono garantire la messa a disposizione dei  loro impiegati al fine di ottemperare ai compiti di cui all’art. 7 della LProtPop.  Capitolo secondo  Organizzazioni di condotta e competenze
                        
                        
                    
                    
                    
                Organizzazione degli Stati maggiori
di condotta (OSMC)
Art. 6
                            1  L’Organizzazione   degli   Stati   maggiori   di   condotta   (OSMC)   è   composta   dai  rappresentanti  della  Polizia  cantonale,  della  Federazione  cantonale  ticinese  corpi  pompieri,  della  Federazione   cantonale   ticinese   servizi   autoambulanze,   del   Servizio   della   protezione   civile  cantonale,  dei  servizi  tecnici  e  del  Dipartimento  delle  istituzioni;  ogni  organizzazione  designa  il  proprio rappresentante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A seconda delle necessità possono essere designati ulteriori responsabili per i servizi tecnici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’OSMC è diretta dal rappresentante del Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Stato maggiore cantonale di condotta (SMCC)
Art. 7
                            1  Lo  Stato  maggiore  cantonale  di  condotta  (SMCC)  si  compone  di  una  direzione,  di  rappresentanti designati dei partner della protezione della popolazione e da cellule specialistiche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La direzione dello SMCC si compone del Capo dello SMCC, del Capo di Stato maggiore (SM) e  dei loro sostituti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il Capo dello SMCC è, di principio, il Comandante della Polizia cantonale (o il suo sostituto).  Durante  la  fase  di  ripristino  egli  può  delegare,  di  principio  al  Capo  della  SMPP,  la  condotta  delle  operazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il Capo di SM è, di principio, il Capo dello SM operativo della Polizia cantonale.  I  suoi  sostituti  sono:  il  sostituto  del  Capo  della  SMPP  e  un  ufficiale  designato  dalla  Federazione  cantonale ticinese dei corpi pompieri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il  Consiglio  di  Stato,  su  proposta  del  Dipartimento,  in  caso  di  impedimento  da  parte  della  Direzione dello SMCC, designa i nuovi membri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Ogni ente che è chiamato a far parte dello SMCC deve garantire in ogni tempo un capo cellula e  il  personale  necessario  per  assicurare  il  coordinamento  delle  operazioni  nell’organo  di  condotta  retro.
                        
                        
                    
                    
                    
                Stato maggiore regionale di condotta (SMRC)
Art. 8
                            1  Lo Stato maggiore regionale di condotta (SMRC) si compone di un Capo, dei partner  della protezione della popolazione e da assistenti di SM.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  Capo  dello  SMCC  designa  il  Capo  dello  SMRC  tra  gli  ufficiali  della  Polizia  cantonale  operanti  nella  regione  interessata;  in  caso  di  impedimento,  lo  designa  tra  gli  altri  ufficiali  della  Polizia  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ogni ente che potrebbe essere chiamato a far parte dello SMRC deve garantire in ogni tempo un  capo  intervento  e  il  personale  necessario  per  assicurare  il  coordinamento  delle  operazioni  nell’organo di condotta retro.
                        
                        
                    
                    
                    
                Stato maggiore degli enti di primo intervento (SMEPI)
Art. 9
                            1  Ogni ente che compone lo Stato maggiore degli enti di primo intervento (SMEPI) deve  garantire  in  ogni  tempo:  un  capo  intervento,  il  personale  e  i  mezzi  necessari  per  assicurare  il  coordinamento delle operazioni al fronte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lo  SMEPI  può  essere  completato  con  ulteriori  elementi  provenienti  dagli  enti  partner  della  protezione della popolazione a dipendenza della tipologia e della gravità dell’evento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La condotta spetta, di principio, a un quadro della Polizia cantonale il quale, in caso di impieghi  concomitanti, può delegarla a un quadro di un’organizzazione partner coinvolta.
                        
                        
                    
                    
                    
                Collaborazione con gli organi di condotta
Art. 10
                            Gli  operatori  delle  organizzazioni  di  protezione  civile  possono  essere  chiamati  a  collaborare  nelle  strutture  dello  SMCC,  dello  SMRC  e,  in  casi  particolari,  dello  SMEPI,  con  mansioni di supporto.
                        
                        
                    
                    
                    
                Quadri delle organizzazioni partner
Art. 11
                            Sono  considerati  quadri  di  una  organizzazione  partner,  gli  ufficiali  dei  corpi  di  polizia,  dei  corpi  pompieri,  della  protezione  civile  e  il  personale  del  servizio  ambulanze  che  opera  con  funzione di capo intervento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Divieto di cumulo
Art. 12
                            1  I  quadri  di  una  organizzazione  partner  non  possono  far  parte  dei  quadri  di  un’altra  organizzazione partner.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Fanno eccezione quei casi in cui, a livello comunale o regionale, due o più organizzazioni partner  sono implementate in un’unica struttura e sono gestite da un comando unico.  Capitolo terzo  Preparativi
                        
                        
                    
                    
                    
                Coordinamento dei servizi
Art. 13
                            1  Il Dipartimento cura i preparativi e gli aspetti organizzativi e amministrativi di carattere  generale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nell’ambito  dell’organizzazione  di  condotta,  il  Dipartimento  collabora  segnatamente  con  gli  altri  coordinamento;  il  Dipartimento  si  avvale  di  servizi  coordinati,  in  particolare  nell’ambito  sanitario,  veterinario,  dei  trasporti,  di  protezione  NBCR  (nucleare,  biologica,  chimica  e  radiologica),  delle  trasmissioni,  meteorologico  e  delle  valanghe,  dell’assistenza  spirituale;  il  Dipartimento  può  fare  capo  a  ulteriori  servizi,  quali  i  servizi  sociali  e  dell’assistenza,  l’aiuto  in  caso  di  catastrofe  e  la  protezione delle infrastrutture critiche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ogni  servizio  cantonale  dell’Amministrazione  cura  il  monitoraggio,  la  prevenzione  generale  e  supporta  gli  organi  di  condotta,  segnatamente  per  fare  fronte  alle  situazioni  d’emergenza,  nei  rispettivi  ambiti  di  competenza;  esso  cura  pure  i  rapporti  con  i  corrispondenti  uffici  federali,  fatta  salva la coordinazione del Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Installazioni
Art. 14
                            1  Il Consiglio di Stato, su proposta del Dipartimento, si dota di locali e installazioni idonei  per l’attività dello SMCC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lo  SMCC  può  far  capo  alle  infrastrutture  decentralizzate,  di  tutte  le  organizzazioni  partner,  atte  ad assicurare interventi geograficamente più limitati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il Dipartimento può emanare disposizioni speciali e particolari in quest’ambito.  Capitolo quarto  Istruzione e impiego
                        
                        
                    
                    
                    
                Coordinamento dell’istruzione cantonale
Art. 15
                            1  L’OSMC ha i seguenti compiti:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’OSMC  svolge  i  suoi  compiti  relativi  all’istruzione  per  il  tramite  di  una  commissione  tecnica  da  esso nominata e nella quale sono rappresentati tutti i partner della protezione della popolazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per istruzioni specifiche, la commissione tecnica può avvalersi di consulenti esterni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Istruzione
Art. 16
                            1  Ogni  anno  i  singoli  servizi  dell’Amministrazione  cantonale  verificano  e  aggiornano  le  necessità di impiego delle persone indicate all’articolo 16 LProtPop.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  singoli  servizi  competenti  si  preoccupano  che  le  persone  indicate  all’articolo  16  LProtPop  svolgano  corsi  ed  esercizi  di  formazione  o  aggiornamento;  essi  comunicano  annualmente  al  Dipartimento i nomi dei partecipanti e i corsi da essi seguiti, nonché la loro idoneità al servizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  Dipartimento  disciplina  la  partecipazione  degli  interessati  a  corsi  o  esercizi,  anche  federali,  nell’ambito generale della protezione della popolazione; esso può organizzare corsi ed esercizi nei  vari settori di impiego.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il Dipartimento tiene conto in tale ambito anche delle esigenze degli enti locali per quanto attiene  alla condotta.
                        
                        
                    
                    
                    
                Esercizi
Art. 17
                            1  L’OSMC è competente per esercitare, principalmente, lo SMCC e gli SMRC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’OSMC è pure competente per i corsi comuni di formazione e perfezionamento dei membri delle  organizzazioni partner che potrebbero essere chiamati a far parte di uno SMEPI.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nell’ambito dell’istruzione viene esercitata la condotta, con o senza impiego effettivo di uomini e  mezzi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Impiego
Art. 18
                            1  Il  capo  dello  SMCC,  quando  le  circostanze  lo  permettono,  sottopone  al  Consiglio  di  Stato la proposta di adozione delle misure d’urgenza e di assistenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  capo  dello  SMRC,  in  caso  di  evento  grave,  informa  tempestivamente  il  capo  dello  SMCC;  lo  informa pure circa le misure d’urgenza che intende adottare o che sono state adottate.
                        
                        
                    
                    
                    
                Indennità
Art. 19
                            Si applicano le indennità fissate nel regolamento concernente le indennità ai dipendenti  dello   Stato   e   agli   altri   rappresentanti   in   organi   cantonali;   esse   sono   di   regola   versate  all’organizzazione mantello.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Capitolo quinto  Stato di necessità
                        
                        
                    
                    
                    
                Coordinazione
Art. 20
                            1  Il  Capo  dello  SMCC,  se  le  circostanze  lo  impongono,  interpella  il  Consiglio  di  Stato  perché sia decretato lo stato di necessità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dichiarato lo stato di necessità lo SMCC coordina gli interventi.  Capitolo sesto  Disposizioni finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione
Art. 21
                            Il  regolamento  sulla  protezione  della  popolazione  del  3  giugno  2008  (RProtPop)  è  abrogato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 22
                            Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore  il 1° gennaio 2018.  Pubblicato nel BU  2017  , 349.