Regolamento sui cani
                            Regolamento  sui cani  (dell’11 febbraio 2009)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  vista la Legge sui cani del 19 febbraio 2008,  d e c r e t a :  Capitolo Primo  Organizzazione e competenze
                        
                        
                    
                    
                    
                Dipartimento competente
Art. 1
                            1  Il Dipartimento della sanità e della socialità (in seguito Dipartimento) é il dipartimento  competente per l'applicazione della Legge sui cani e delle relative disposizioni esecutive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio   di   Stato   può   sottoscrivere   contratti   di   collaborazione   con   enti   o   privati   per  l’applicazione della Legge sui cani.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ufficio del veterinario cantonale
Art. 2
                            1  L’Ufficio  del  veterinario  cantonale  può  emanare  direttive  ai  Municipi  concernenti  segnatamente:  a)  b)  c)  d)  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Ufficio del veterinario cantonale:  a)  b)  c)  2  Capitolo Secondo  Identificazione  Art. 3  ...  3  Capitolo Terzo  Tasse e responsabilità civile
                        
                        
                    
                    
                    
                Tasse
Art. 4
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il   Municipio   del   Comune   di   residenza   del   proprietario   del   cane   stabilisce   in  un’ordinanza l’importo della tassa annuale sui cani di cui all’art. 4 della Legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono esonerati dal pagamento della tassa annuale sui cani:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il Consiglio di Stato stabilisce in un tariffario l’importo delle altre tasse previste dalla Legge e dal  presente regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedura di incasso
                            1    Lett. introdotta dal R 15.4.2014; in vigore dal 18.4.2014 - BU 2014, 197.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Lett. introdotta dal R 22.2.2011; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2011, 342.
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            Art. abrogato dal R 22.2.2011; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2011, 342.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Art. modificato dal R 15.4.2014; in vigore dal 18.4.2014 - BU 2014, 197.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            5  L’emissione  e  l’incasso  delle  tasse,  ad  eccezione  della  tassa  annuale  di  competenza  comunale, sono curati dall’Ufficio del veterinario cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Assicurazione di responsabilità civile
Art. 6
                            Ogni  proprietario  deve  stipulare  una  polizza  assicurativa  per  coprire  eventuali  danni  causati dal suo cane per un importo minimo di 3 milioni di franchi.  Capitolo Quarto  Gestione dei cani
                        
                        
                    
                    
                    
                Obbligo del guinzaglio
Art. 7
                            Fanno eccezione all’obbligo di tenuta al guinzaglio le seguenti categorie di cani durante  l’impiego nel loro specifico ramo di utilità:  a)  b)  c)  d)  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Conduzione singola dei cani  6  Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Nelle  aree  accessibili  al  pubblico  i  cani  appartenenti  ad  una  razza  o  ad  un  incrocio  di  cui all’art. 11, di qualsiasi età, possono essere condotti soltanto individualmente. Sono eccettuati i  cani da pastore, da protezione delle greggi, da soccorso, degli organi della polizia, delle guardie di  confine e dell’esercito, durante l’impiego nel loro specifico ramo di utilità.  Capitolo Quinto  Corsi
                        
                        
                    
                    
                    
                Obbligo dei corsi
Art. 9
                            Sono soggetti all’obbligo di frequentazione dei corsi:  a)  b)  Capitolo Sesto  Cani pericolosi
                        
                        
                    
                    
                    
                Municipi
Art. 10
                            In  caso  di  segnalazione  da  parte  di  privati  cittadini  di  cani  presunti  pericolosi,  il  Municipio procede ad un primo accertamento e se necessario all’adozione delle misure di polizia  urgenti. Se i fatti sono confermati, notifica il caso all’Ufficio del veterinario cantonale.  Capitolo Settimo  Restrizione razze
                        
                        
                    
                    
                    
                Elenco delle razze
Art. 11
                            È soggetta alle restrizioni che seguono la detenzione di cani nati dopo il 1 aprile 2009  delle seguenti razze e i loro incroci (art. 14 Legge):  a)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Art. modificato dal R 15.4.2014; in vigore dal 18.4.2014 - BU 2014, 197.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Nota marginale modificata dal R 15.4.2014; in vigore dal 18.4.2014 - BU 2014, 197.
                        
                        
                    
                    
                    
                7
                            Art. modificato dal R 15.4.2014; in vigore dal 18.4.2014 - BU 2014, 197.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Lett. modificata dal R 15.4.2014; in vigore dal 18.4.2014 - BU 2014, 197.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                Detentori
Art. 12
                            9  Le restrizioni si applicano a tutti i detentori dei cani appartenenti ad una razza o ad un  incrocio di cui all’art. 11 residenti nel Cantone o che vi soggiornano con il loro cane almeno trenta  giorni all’anno.  Autorizzazione di detenzione
                        
                        
                    
                    
                    
                Obbligo di autorizzazione
Art. 13
                            Le razze sottoposte a restrizioni e i relativi incroci sono soggetti all’obbligo di ottenere  dall’Ufficio  del  veterinario  cantonale  l’autorizzazione  di  detenzione  prima  dell’acquisto  del  cane.  Per  i  cuccioli  non  ceduti  a  terzi,  la  richiesta  di  autorizzazione  va  inoltrata  al  Municipio  entro  il  quarto mese di età.
                        
                        
                    
                    
                    
                Richiesta e requisiti
Art. 14
                            1  La   richiesta   di   autorizzazione   va   indirizzata   al   Municipio   con   la   seguente  documentazione:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  Municipio  verifica  il  rispetto  delle  condizioni  di  detenzione  stabilite  dall’OPAn.  Preavvisa  l’istanza e la invia con tutta la documentazione all’Ufficio del veterinario cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’Ufficio del veterinario cantonale decide circa il rilascio dell’autorizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Oneri
Art. 15
                            10  Dopo  l’ottenimento  dell’autorizzazione  tutti  i  detentori  dovranno  rispettare  i  seguenti  oneri, pena la possibilità di revoca della stessa, dandone comunicazione all’Ufficio del veterinario  cantonale:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                9
                            Art. modificato dal R 15.4.2014; in vigore dal 18.4.2014 - BU 2014, 197.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10    Art. modificato dal R 22.2.2011; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2011, 342.
                        
                        
                    
                    
                    
                Mancato ottenimento dell’attestato di capacità
Art. 16
                            1  Chi non ottiene l’attestato di capacità secondo l’art. 9 lett. b è tenuto a frequentare un  secondo corso e sottoporsi a nuovo test entro sei mesi dal mancato conseguimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’Ufficio del veterinario cantonale può imporre a chi non ottiene l’attestato di capacità per motivi  di sicurezza le restrizioni previste per i cani pericolosi.  Casi particolari e deroghe
                        
                        
                    
                    
                    
                Casi particolari
Art. 17
                            1  Chi  entra  in  possesso  di  un  cane  dell’elenco  di  età  superiore  ai  3  anni  dovrà  comunque frequentare un corso per l’ottenimento dell’attestato di capacità secondo l’art. 12 della  legge e sottoporsi al test entro 6 mesi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  detentori  di  cani  delle  razze  e  incroci  elencati  all’art.  11  provenienti  da  altri  cantoni  o  da  altri  paesi in seguito al trasferimento del proprietario, devono sottoporre la richiesta di autorizzazione al  Comune  di  residenza.  Essi  sottostanno  all’obbligo  di  frequentare  il  corso  e  di  sottoporsi  al  test  entro 6 mesi dall’arrivo per l’ottenimento dell’attestato di capacità secondo l’art. 12 della legge.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                Deroghe
Art. 18
                            1  Non sottostà agli obblighi del presente capitolo la detenzione:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I veterinari comportamentalisti e i giudici designati dall’UVC sono esonerati dal corso obbligatorio  secondo l’art. 9 lett. b.  13  Vigilanza
                        
                        
                    
                    
                    
                Vigilanza
Art. 19
                            La vigilanza sulle disposizioni del presente capitolo spetta al Municipio.  Capitolo Ottavo  Cani di ignota proprietà
                        
                        
                    
                    
                    
                Municipio
Art. 20
                            Il Municipio interviene in tutti i casi in cui cani vagano incustoditi su suolo pubblico e in  particolare:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                Società per la protezione degli animali
Art. 21
                            Le Società per la protezione degli animali riconosciute dallo Stato:  a)  c)  Capitolo Nono  Infrazioni
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenza
Art. 22
                            Le  infrazioni  di  cui  all’art.  21  cpv.  3  della  Legge  sono  perseguite  dall’Ufficio  del  veterinario cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11    Cpv. abrogato dal R 22.2.2011; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2011, 342.
                        
                        
                    
                    
                    
                12
                            Cpv. modificato dal R 15.4.2014; in vigore dal 18.4.2014 - BU 2014, 197.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13    Cpv. introdotto dal R 22.2.2011; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2011, 342.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Capitolo Decimo  Disposizioni transitorie
                        
                        
                    
                    
                    
                Norme transitorie
Art. 23
                            1  L’entrata  in  vigore  dell’obbligo  della  targhetta  di  cui  all’art.  2  cpv.  2  della  Legge  è  stabilita dall’Ufficio del veterinario cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  quanto  riguarda  gli  attestati  di  competenza  valgono  le  disposizioni  transitorie  fissate  nell’OPAn.  Capitolo Undicesimo  Disposizioni finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 24
                            1  L’entrata in vigore della Legge è fissata al 1° aprile 2009.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  presente  regolamento  è  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi  ed  entra in vigore il 1° aprile 2009.  Pubblicato nel BU  2009  , 116.