Regolamento sulla protezione della popolazione --> 1.5.4.2.1 / 500.110
                            1.5.4.6  Regolamento  sulla protezione della popolazione (RProtPop)  (del 3 giugno 2008)  IL CONSIGLIO DI STATO  richiamata la legge del 26 febbraio 2007 sulla protezione della popolazione (LProtPop),  Capitolo primo  Disposizioni generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Dipartimento competente
(art. 3 cpv. 2 LProtPop)
Art. 1
                            Il Dipartimento delle istituzioni è l’autorità competente per l’applicazione della  legge sulla protezione della popolazione.  Il Direttore del Dipartimento delle istituzioni funge da tramite tra il Consiglio di Stato e gli  organi di condotta e rappresenta il Consiglio di Stato davanti a tali organi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Commissione cantonale della sicurezza (CCS)
                            Art.  2  Nello  svolgimento  delle  proprie  mansioni,  il  Dipartimento  è  assistito  dalla  Commissione cantonale della sicurezza (CCS), che ha un ruolo consultivo.  La CCS   è nominata dal Consiglio di Stato ogni quattro anni e si compone dei rappresentanti di  ognuna delle organizzazioni partner della protezione della popolazione e del Dipartimento ed è  diretta dal Capo dello Stato maggiore cantonale di condotta; il Dipartimento ne stabilisce le  modalità di funzionamento.  A  seconda  delle  tematiche  trattate,  possono  essere  chiamati  a  collaborare  con  la  CCS,  ulteriori specialisti.  Organizzazioni di condotta e competenze
                        
                        
                    
                    
                    
                Organizzazione degli Stati maggiori
                            di condotta (OSMC)  (art. 9 LProtPop)  Art.  3  L’Organizzazione  degli  Stati  maggiori  di  condotta  (OSMC)  è  composta  dai  rappresentanti  della  Polizia  cantonale,  della  Federazione  cantonale  ticinese  corpi  pompieri,  della Federazione cantonale ticinese servizi autoambulanze, del servizio della protezione civile  cantonale,  dei  servizi  tecnici  e  del  Dipartimento;  ogni  organizzazione  designa  il  proprio  rappresentante.  A seconda delle necessità possono essere designati ulteriori responsabili per i servizi tecnici.  L’OSMC è diretta dal rappresentante del Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Stato maggiore di condotta cantonale (SMCC)
(art. 10 LProtPop)
Art. 4
                            Lo Stato maggiore di condotta cantonale (SMCC) si compone di una direzione e, di  principio, dei seguenti ambiti: operativo, supporto e comunicazione.  La direzione dello SMCC si compone del Capo dello SMCC, del sostituto e degli addetti; essa  fa capo all’ambito del supporto.  Il Consiglio di Stato, su proposta del Dipartimento, designa il Capo dello SMCC, i suoi sostituti  e i membri e disciplina l’organizzazione dei singoli ambiti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Nucleo operativo catastrofi (NOC)
(art. 11 LProtPop)
                            Art.  5  cantonale.  Il  NOC  si  compone  di  elementi  operativi  (decisionali),  di  supporto  e  di  comunicazione.  Di  regola, è stazionato presso la polizia cantonale.  Il Dipartimento definisce l’organizzazione e il funzionamento del NOC.  L’attivazione  del  NOC  viene,  di  regola,  decisa  dal  comandante  o  dall’ufficiale  di  picchetto  della polizia cantonale dopo l’apprezzamento della situazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            Il capo del NOC designa i settori di impiego e i rispettivi capi intervento. Di principio vengono  scelti i responsabili in loco del servizio maggiormente coinvolto nell’evento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Stato maggiore enti di primo intervento (SMEPI)
(art. 12 LProtPop)
Art. 6
                            garantire in ogni tempo: un capo intervento e il personale e i mezzi necessari per assicurare il  coordinamento delle operazioni al fronte.  Lo  SMEPI  può  essere  rinforzato  con  ulteriori  elementi  provenienti  dagli  enti  partner  della  protezione della popolazione a dipendenza della tipologia e della gravità dell’evento.  Il coordinamento spetta, di regola, alla polizia cantonale; esso può essere delegato all’ente  maggiormente coinvolto.  La Centrale
                        
                        
                    
                    
                    
                Collaborazione con le organizzazioni di condotta
Art. 7
                            collaborare nelle strutture dello SMCC, del NOC e, in casi particolari, dello SMEPI, con mansioni  di supporto e/o nell’ambito della comunicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Quadri delle organizzazioni partner
Art. 8
                            I quadri delle organizzazioni partner non possono far parte dei quadri di un’altra  organizzazione partner.  Capitolo terzo  Preparativi
                        
                        
                    
                    
                    
                Coordinamento dei servizi
Art. 9
                            Il Dipartimento cura i preparativi e gli aspetti organizzativi ed amministrativi di  carattere generale.  Nell’ambito  dell’organizzazione  di  condotta,  il  Dipartimento  collabora  con  gli  altri  Dipartimenti, i servizi cantonali, le organizzazioni di soccorso e gli enti esterni, assicurandone  il  coordinamento;  il  Dipartimento  si  avvale  di  servizi  coordinati,  segnatamente  nell’ambito  sanitario,  veterinario,  dei  trasporti,  di  protezione  NBCR  (nucleare,  biologica,  chimica  e  radiologica),  delle  trasmissioni,  meteorologico  e  delle  valanghe,  dell’assistenza  spirituale;  il  Dipartimento può fare capo a ulteriori servizi, quali i servizi sociali e dell’assistenza, l’aiuto in  caso di catastrofe, la protezione delle opere contro gli effetti delle armi e gli atti di sabotaggio  o diversivi, la requisizione.  Ogni servizio cantonale dell’Amministrazione cura la premunizione, la prevenzione generale e  i preparativi, segnatamente per fare fronte alle situazioni d’emergenza, nei rispettivi ambiti di  competenza;  esso  cura  pure  i  rapporti  con  i  corrispondenti  uffici  federali,  fatta  salva  la  coordinazione del Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Installazioni  (art. 14 LProtPop)  Art. 10  Il Consiglio di Stato, su proposta del Dipartimento, si dota di locali e installazioni  idonei per l’attività dello SMCC e del NOC.  Può  far  capo  alle  infrastrutture  decentralizzate,  di  tutte  le  organizzazioni  partner,  atte  ad  assicurare interventi geograficamente più limitati.  Il Dipartimento può emanare disposizioni speciali e particolari in quest’ambito.  Capitolo quarto  Istruzione e impiego
                        
                        
                    
                    
                    
                Coordinamento dell’istruzione cantonale
Art. 11
                            L’OSMC ha i seguenti compiti:  a)    coordinare e pianificare l’istruzione e le esercitazioni annuali comuni;  b)    sviluppare un indirizzo di istruzione comune pluriennale nell’ambito della protezione della  popolazione;  c)    esaminare, su proposta della CCS, problemi particolari legati all’istruzione.  L’OSMC svolge i suoi compiti relativi all’istruzione per il tramite di una commissione tecnica  da  esso  nominata  e  nella  quale  sono  rappresentati  tutti  i  partner  della  protezione  della  popolazione.  Per istruzioni specifiche, la commissione tecnica può avvalersi di consulenti esterni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Istruzione
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                            le necessità di impiego delle persone indicate all’articolo 16 della legge sulla protezione della  popolazione.  I singoli servizi competenti si preoccupano che le persone indicate all’articolo 16 della legge  svolgano  corsi  e  esercizi  di  formazione  o  aggiornamento;  essi  comunicano  annualmente  al  Dipartimento i nomi dei partecipanti e i corsi da essi seguiti, nonché la loro idoneità al servizio.  Il Dipartimento disciplina la partecipazione degli interessati a corsi o esercizi, anche federali,  nell’ambito generale della protezione della popolazione; esso può organizzare corsi o esercizi  nei vari settori di impiego.  Il Dipartimento tiene conto in tale ambito anche delle esigenze degli enti locali per quanto  attiene alla condotta.
                        
                        
                    
                    
                    
                Esercizi
Art. 13
                            L’OSMC è competente per esercitare, principalmente, il NOC e lo SMCC.  È  pure  competente  per  i  corsi  comuni  di  formazione  e  perfezionamento  dei  membri  delle  organizzazioni partner che potrebbero essere chiamati a far parte di uno SMEPI.  Nell’ambito  dell’istruzione  viene  esercitata  la  condotta,  con  o  senza  impiego  effettivo  di  uomini e mezzi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Impiego
Art. 14
                            Il capo del NOC, quando le circostanze lo permettono, sottopone al Consiglio di  Stato la proposta di adozione delle misure d’urgenza e di assistenza.  Il  capo  del  NOC,  in  caso  di  evento  grave,  informa  tempestivamente  il  capo  dello  SMCC;  lo  informa pure circa le misure d’urgenza che intende adottare o che sono state adottate.  Il  Capo  dello  SMCC,  sentito  il  Capo  del  NOC,  se  le  circostanze  lo  impongono,  interpella  il  Consiglio  di  Stato  perché  siano  decretati  lo  stato  di  necessità  o  l’entrata  in  funzione  dello  SMCC.
                        
                        
                    
                    
                    
                Indennità
Art. 15
                            Si applicano le indennità fissate nel regolamento del 5 febbraio 1997 concernente  le indennità ai dipendenti dello Stato e agli altri rappresentanti in organi cantonali; esse sono  di regola versate all’organizzazione mantello.  Capitolo quinto  Stato di necessità
                        
                        
                    
                    
                    
                Coordinazione
Art. 16
                            Dichiarato lo stato di necessità, lo SMCC coordina gli interventi per il tramite degli  SMEPI, i quali possono essere rinforzati con i rappresentanti di altri enti della protezione della  popolazione.  Capitolo sesto  Disposizioni finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 17
                            Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti  esecutivi ed entra in vigore il 1° luglio 2008.  Pubblicato   nel BU  2008  , 287.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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