Regolamento sul sostegno individuale
                            5.2.1.1.1.1  Regolamento  sul sostegno individuale (SI)  (dell’11 settembre 2007)  IL CONSIGLIO DI STAT  O  DELLA REPUBBLICA E C  ANTONE TICINO  richiamate  la  Legge  federale  sulla  formazione  professionale  del  13  dicembre  2002  e  la  Legge  cantonale sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua  del 4 feb  braio 1998,  d e c r e t a :  plicazione  Art.  1  Il  sostegno  individuale  (in  seguito  SI)  di  cui  all’art.  18  della  Legge  federale  sulla  formazione  p  rofessionale  è  istituito  per  persone  con  difficoltà  d’apprendimento  nella  formazione  professionale di base su due anni (tirocini biennali)  .  Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il SI è svolto da incaricati con lo statuto di docente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli incaricati  del SI sono scelti dal Consiglio di Stato in base a pubblico concorso o per chiamata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  Divisione  della  formazione  professionale,  sentiti  la  Direzione  scolastica  interessata  e  il  direttore  del  SI,  può  affidare  l’incarico  direttamente  a  docenti  già  nomin  ati  o  incaricati  per  l’insegnamento profes  sionale.  Art.  3  1  Gli incaricati del SI, per quel che riguarda gli apprendisti suscettibili di beneficiare del  SI:  a)  raccolgono le informazioni sulla scolarità precedente;  b)  esamin  ano l’incarto dell’apprendista segnalato sin dall’inizio dall’Ufficio di formazione;  c)  partecipano all’accoglienza delle classi del tirocinio biennale a inizio anno;  d)  si incontrano, qualora occorresse, con l’apprendista nei giorni di scuola;  e)  tengono  i contatti con l’ispettore del tirocinio e gli segnalano questioni di sua competenza;  f)  se necessario contattano, d’intesa con l’ispettore, l’azienda di tirocinio ed effettuano visite con  l’ispettore;  g)  svolgono,  per  quanto  ne  abbiano  la  competenza,  lezioni  individuali  o  collettive  di  ricupero  dell’insegnamento professionale;  h)  predispongono eventuali lezioni di ricupero con altri docenti dell’insegnamento professionale;  i)  vigilano sullo svolgimento dei compiti dell’apprendista e ne organizzano l’es  ecuzione;  j)  allestiscono  agende  di  studio  individuale  dell’apprendista  per  la  preparazione  a  prove  intersemestrali, semestrali e finali;  k)  collaborano con l’autorità parentale per risolvere problemi dell’insegnamento professionale,  della formazione prati  ca e dell’area esistenziale, coinvolgendo gli enti adeguati;  l)  comunicano regolarmente ai docenti gli sviluppi e gli esiti riscontrati dell’intervento di SI;  m)  sono a disposizione di tutte le  istanze, segnatamente apprendista, autorità  parentale, datore  di   lavoro,   maestro   di   tirocinio,   direzione,   docenti   e   docente   mediatore   delle   scuole  professionali, per tutti i problemi inerenti all’insegnamento professionale e più in generale alla  formazione;  n)  costituiscono, per ogni apprendista al beneficio del SI,  un dossier nel quale sono raccolte tutte  le  informazioni  sulla  sua  scolarità  e  sull’inserimento  nel  tirocinio,  così  come  i  bilanci  e  i  rapporti degli interventi;  o)  a fine anno redigono un riassunto degli interventi compiuti e un rapporto di attività all’i  ndirizzo  del  la Divisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  incaricati  del  SI  possono  essere  chiamati  a  svolgere  ulteriori  compiti  su  richiesta  della  Divisione, in particolare compiti di coordina  mento del SI in una o più sedi.  I  Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  SI  è  diretto  da  un  responsabi  le  per  tutta  la  Divisione  con  lo  statuto  di  direttore  di  scuola professionale secondaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Egli  svolge  la  funzione  con  obbligo  di  regolare  informazione  all’Ufficio  di  formazione  di  riferimento.  Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’intervento di sostegno  individuale può essere avviato:  a)  sin dall’inizio del tirocinio biennale sulla scorta delle indicazioni del contratto di tirocinio, degli  orientatori o delle scuole precedenti;  b)  nel  corso  del  tirocinio  su  richiesta  di  uno  o  più  docenti  dell’insegnamento  professionale,  rispettivamente dell’ispettore del tirocinio;  c)  alla fine di ogni semestre sulla scorta delle valutazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  decisione  di  avviare,  rispettivamente  di  concludere  il  SI  per  un  apprendista  è  presa  con  atto  formale  dal  Direttore  del  SI,  nel  corso del tirocinio su richiesta dell’incaricato del SI preavvisata  dalla Direzione della scuola in cui si svolge l’insegnamento professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La decisione di avviare,  rispettivamente concludere, l’intervento  di  SI è comunicata alle parti  contrattuali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In  aggiunta  a  interventi  di  SI  formalizzati  con  decisione  del  Direttore  del  SI  l’incaricato  può  assumere, per un periodo di tempo limitato al massimo a un mese, interventi di SI su richiesta  e  decisione della Direzione scolastica.  di SI  Art.  6  1  L’ incaricato del SI svolge di regola il suo intervento:  a)  d’intesa  con  i  docenti  titolari,  in  locali  separati  dall’insegnamento  professionale  regolare,  durante l’insegnamento professionale stesso;  b)  in  casi  particolari,  d’intesa  con  il  docente  titolare,  in  aula,  durante  l’insegnamento  professionale;  c)  fuori dell’insegnamento professionale, di regola nella sede scolastica più vicina all’azienda di  tirocinio;  d)  nell’azienda di tirocinio per affrontare prob  lemi di formazione pratica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Non  sono ammessi interventi in altri luoghi, segnatamente al domicilio dell’apprendista.  Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Al termine di ogni intervento l’incaricato del SI annota quanto svolto in un sintetico  protocollo all’intenzione del Direttore del SI e  per esso al rispettivo Ufficio di forma  zione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I rapporti sono trasmessi, di regola semestralmente, all’Ufficio di formazione; se l’incaricato lo  ritiene opportuno, la trasmissione può avvenire in ogni momento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I rapporti degli interventi di SI per un pe  riodo di tempo limitato vengono conserv  ati dalla Direzione  scolastica.  ziendali  Art.  8  Al  pari  dell’ispettore  del  tirocinio,  l’incaricato  del  SI  riceve,  per  gli  apprendisti  al  beneficio del SI, una copia dei rapporti sui risultati  conseguiti durante i corsi interaziendali.  Art.  9  1  Per lo svolgimento della loro funzione agli incaricati del SI è attribuita un’ora  -  lezione  settimanale ogni 5 apprendisti con contratto di tirocinio biennale nella sede di lor  o competenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le ore assegnate sono da svolgere moltiplicandole  per i coefficienti  2 e 40,5, rispettivamente 1,  ritenuto che la metà sono di carattere amministrativo e l’altra metà d’insegnamento in classe o  individuale.  Art.  10  Dello svol  gimento dei suoi compiti l’incaricato del SI risponde:  a)  in primo luogo, per gli aspetti d’ordine scolastico, alla Direzione scolastica in cui si svolge  l’insegnamento professionale;  b)  in secondo luogo al Direttore del SI.  Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli  incarica  ti del sostegno individuale sono convocati almeno una volta l’anno dalla  Divisione della formazione pro  fessionale per trattare temi d’  interesse comune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Direttore del SI, d’intesa con l’Ufficio di formazione di riferimento, promuove la formazione degli  incaricati del SI.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            in vigo  re  Art.  12  Il  presente  Regolamento  è  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi e entra in vigore il 1° settembre 2007.  Pubblicato nel BU  2007  , 608.