Regolamento sulla mediazione penale minorile
                            Regolamento  sulla mediazione penale minorile  (del 23 gennaio 2007)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  visto l’art. 11 della legge 24 giugno 2010 sull’organizzazione delle autorità penali minorili,  1  d e c r e t a :  I. Disposizioni generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Definizione
Art. 1
                            2  La  mediazione  penale  minorile  è  una  procedura  mediante  la  quale  il  Magistrato  dei  minorenni  o  il  Tribunale  dei  minorenni  incarica  un’organizzazione  o  una  persona  qualificata  e  autonoma, il mediatore o la mediatrice (di seguito mediatore), di condurre degli incontri per trovare  una soluzione negoziata liberamente tra una o più danneggiati e uno o più minorenni imputati per  fatti suscettibili di costituire un’infrazione penale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Organi della mediazione
Art. 2
                            La mediazione viene effettuata da uno o più mediatori incaricati allo scopo dall’autorità  competente.  II. Mediatori
                        
                        
                    
                    
                    
                Qualifiche personali
Art. 3
                            1  Il mediatore deve avere i seguenti requisiti personali:  a)  b)  c)  d)  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  A  seconda  della  specificità  del  caso  e  nell’interesse  del  minore  imputato,  la  scelta  del  mediatore può essere orientata ampliando i requisiti di cui al capoverso 1.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  poter  svolgere  l’attività  di  mediatori  penali,  i  mediatori  devono  presentare  al  Magistrato  dei  minorenni un’autocertificazione attestante l’adempimento dei requisiti di cui al cpv. 1 allegando la  relativa  documentazione;  resta  riservata  per  il  Magistrato  dei  minorenni  la  facoltà  di  richiedere  i  documenti originali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  mediatori  devono  dichiarare  davanti  al  Magistrato  dei  minorenni  di  rispettare  le  regole  deontologiche  della  Federazione  svizzera  delle  associazioni  di  mediazione,  di  prestare  la  loro  opera  in  modo  imparziale  e  indipendente,  senza  esercitare  pressioni  sulle  parti  e  di  mantenere  il  segreto su tutto ciò di cui verranno a conoscenza durante la mediazione.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                Retribuzione
Art. 4
                            La retribuzione dei mediatori è a carico dello Stato.  L’indennità  dei  mediatori  viene  calcolata  conformemente  all’art.  3  della  Legge  sugli  onorari  dei  magistrati, ritenuta un’indennità di fr. 100.--/ora; sono riconosciute le spese vive comprovate sulla  base delle disposizioni vigenti per gli agenti pubblici.  III. Rapporti con la giurisdizione penale minorile
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Ingresso introdotto dal R 9.11.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 440.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2     Art. modificato dal R 2.7.2013; in vigore dal 5.7.2013 - BU 2013, 339; precedente modifica: BU 2010,
                        
                        
                    
                    
                    
                440.
3
                            Cpv. introdotto dal R 2.7.2013; in vigore dal 5.7.2013 - BU 2013, 339.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Cpv. modificato dal R 9.11.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 440.
                        
                        
                    
                    
                    
                Principio
Art. 5
                            La  mediazione  può  essere  avviata  dall’autorità  competente  ad  ogni  stadio  della  procedura,   sia   durante   l’istruzione,   durante   la   fase   del   giudizio   come   pure   nell’ambito  dell’esecuzione della decisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Criteri della mediazione
Art. 6
                            1  L’autorità  competente  può  ricorrere  alla  mediazione  quando  sono  adempiute  le  condizioni previste dalla legge federale di diritto processuale penale minorile del 20 marzo 2009.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In casi particolari l’autorità competente, prima di ricorrere alla mediazione, può chiedere l’avviso  del mediatore.
                        
                        
                    
                    
                    
                Informazione alle parti
Art. 7
                            Quando  l’autorità  competente  ravvisa  che  può  essere  dato  avvio  alla  mediazione,  informa le parti per iscritto dei loro diritti in relazione al processo di mediazione, sulla volontarietà e  sulla  portata  della  mediazione  come  pure  sulle  conseguenze  possibili  della  loro  decisione  in  relazione al procedimento penale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sospensione del procedimento
a favore della mediazione
Art. 8
                            1  L’autorità  competente,  verificati  i  requisiti,  decreta  la  sospensione  dell’azione  penale,  designa il mediatore e stabilisce le modalità dell’esecuzione, segnatamente la scadenza, la durata  e  il  luogo,  tenendo  conto  della  fattispecie,  in  particolare  della  natura  dell’infrazione  e  della  situazione personale delle parti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  mediazione  inizia  formalmente  con  la  trasmissione  al  mediatore  degli  atti  rilevanti  ai  fini  del  procedimento penale.  IV. Procedura di mediazione
                        
                        
                    
                    
                    
                Principi
Art. 9
                            1  Il mediatore rispetta la dignità delle parti, vigila affinché le stesse agiscano con rispetto  reciproco e tiene conto della loro vulnerabilità. Egli conduce la mediazione in modo efficace e ad  un ritmo confacente alle parti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  mediazione  si  svolge  in  un  luogo  confortevole,  indipendente  e  separato  dalla  giurisdizione  penale minorile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  mediazione  può  essere  promossa  una  sola  volta  nell’ambito  del  medesimo  procedimento  penale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Svolgimento della mediazione
Art. 10
                            1  La mediazione si svolge mediante la ricerca attiva di soluzioni al conflitto, di principio  tramite incontri tra le parti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli incontri sono riservati e non aperti al pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In ogni momento ognuna delle parti è libera di interrompere la mediazione.  Il  mediatore  ne  deve  essere  informato  senza  indugio  per  iscritto  o  nel  corso  di  un  incontro  organizzato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Parimenti  il  mediatore  può  per  motivi  validi  interrompere  la  mediazione  in  ogni  momento,  segnatamente quando constata un disequilibrio troppo marcato tra le parti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Garanzie per le parti
Art. 11
                            1  In  materia  di  mediazione  le  parti  hanno  gli  stessi  diritti  loro  garantiti  dalle  leggi  di  procedura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il mediatore designato accetta l’incarico dall’autorità competente se può garantire l’imparzialità. In  caso contrario si astiene dalla mediazione e chiede la designazione di un altro mediatore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le parti hanno la facoltà di chiedere per fondati motivi la sostituzione del mediatore designato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il mediatore è tenuto al segreto su quanto è venuto a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni  e sugli incontri che ha eseguito, cui ha partecipato o assistito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’incarto costituito dal mediatore non è trasmissibile e non può essere oggetto di sequestro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Cpv. modificato dal R 2.7.2013; in vigore dal 5.7.2013 - BU 2013, 339; precedente modifica: BU 2010,
                        
                        
                    
                    
                    
                440.
                            6    Cpv. modificato dal R 2.7.2013; in vigore dal 5.7.2013 - BU 2013, 339.
                        
                        
                    
                    
                    
                Esito della mediazione e esecuzione dell’accordo
                            1  parti e, se del caso, dai loro rappresentanti legali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In caso contrario il mediatore ne constaterà il mancato accordo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le parti sono responsabili dell’esecuzione dell’accordo che hanno concluso.
                        
                        
                    
                    
                    
                Fine della mediazione
Art. 13
                            1  Il  mediatore  dà  immediata  comunicazione  all’autorità  competente  del  risultato  della  mediazione mediante la trasmissione dell’accordo raggiunto dalle parti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se la mediazione ha avuto esito negativo, il mediatore trasmette la constatazione dell’interruzione  della mediazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Con il consenso delle parti il mediatore trasmette un rapporto sullo svolgimento della mediazione,  precedentemente approvato da queste ultime.
                        
                        
                    
                    
                    
                Conseguenze sulla procedura penale
Art. 14
                            1  Se  la  mediazione  ha  esito  positivo,  l’autorità  competente  abbandona  la  procedura  penale dopo aver constatato l’avvenuta esecuzione dell’accordo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se la mediazione ha esito negativo, la procedura penale continuerà immediatamente il suo corso  dopo la comunicazione del mediatore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In caso di mediazione in fase di esecuzione di misure protettive e pene, l’esito della mediazione  non avrà alcuna influenza su queste ultime.
                        
                        
                    
                    
                    
                Prove
Art. 15
                            Qualunque  sia  il  risultato  della  mediazione,  nessuno  può  prevalersi  presso  un’autorità  penale, civile o amministrativa di quanto è stato dichiarato o scritto negli incontri avvenuti durante  la mediazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Gratuità della procedura
Art. 16
                            La mediazione è gratuita.  V.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 17
                            Il  presente  regolamento  è  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2007.  Pubblicato nel BU  2007  , 29.